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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 232/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 232/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BARONE IOLANDA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. DE PALMA LUCIO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 04/02/1979 a MONTECCHIO EMILIA (RE) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1979). Dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13/04/2023, pubblicata in data 18/04/2023. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere che sia Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
si è costituita e le parti hanno concluso CP_1 congiuntamente chiedendo la pronuncia sul vincolo, la perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio e la compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del 13/04/2023, pubblicata il 18/04/2023 (doc. 2).
2. Spese Le spese vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Montecchio Emilia (RE) il 04/02/1979 (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1979);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-dispone la perdita del cognome del marito da parte della moglie;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 6/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 232/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. BARONE IOLANDA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. DE PALMA LUCIO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 04/02/1979 a MONTECCHIO EMILIA (RE) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1979). Dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13/04/2023, pubblicata in data 18/04/2023. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere che sia Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
si è costituita e le parti hanno concluso CP_1 congiuntamente chiedendo la pronuncia sul vincolo, la perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio e la compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del 13/04/2023, pubblicata il 18/04/2023 (doc. 2).
2. Spese Le spese vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Montecchio Emilia (RE) il 04/02/1979 (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1979);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-dispone la perdita del cognome del marito da parte della moglie;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 6/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli