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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 193 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(Cod. Fisc.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone
(C.F.: domiciliata in Aversa, alla Via Alfredo Nobel n. 2, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Barbato
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone (C.F.:
[...]
, domiciliata in Aversa, alla Via Alfredo Nobel n. 2, pres-so lo C.F._2
studio dell'Avv. Gaetano Barbato
RICORRENTI contro c.f. ) CP_2 P.IVA_3
INTIMATA MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. I creditori ricorrenti sono attivamente legittimati a proporre la domanda.
Esse hanno, infatti, posto a fondamento delle rispettive iniziative i decreti ingiuntivi emessi in loro favore per le forniture di merci effettuate alla società CP_2
e da queste non pagate.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare dal bilancio al 31/12/2022 (nonché da quelli precedenti), che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con
2 regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dall'inadempimento verso le ricorrenti, dal cospicuo importo dei debiti non pagati (oltre 120.000,00 €), dall'esito negativo dei pignoramenti tentati e dalla constatazione della chiusura da lungo tempo della sede aziendale e della cessazione dell'attività.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di c.f. ), CP_2 P.IVA_3
con sede in Casavatore, alla Via Giuseppe Verdi 22/A; nomina giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio;
nomina curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro
3 tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 10/11/2025 alle ore 9:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 2/7/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 193 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(Cod. Fisc.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone
(C.F.: domiciliata in Aversa, alla Via Alfredo Nobel n. 2, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Barbato
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone (C.F.:
[...]
, domiciliata in Aversa, alla Via Alfredo Nobel n. 2, pres-so lo C.F._2
studio dell'Avv. Gaetano Barbato
RICORRENTI contro c.f. ) CP_2 P.IVA_3
INTIMATA MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. I creditori ricorrenti sono attivamente legittimati a proporre la domanda.
Esse hanno, infatti, posto a fondamento delle rispettive iniziative i decreti ingiuntivi emessi in loro favore per le forniture di merci effettuate alla società CP_2
e da queste non pagate.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare dal bilancio al 31/12/2022 (nonché da quelli precedenti), che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con
2 regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dall'inadempimento verso le ricorrenti, dal cospicuo importo dei debiti non pagati (oltre 120.000,00 €), dall'esito negativo dei pignoramenti tentati e dalla constatazione della chiusura da lungo tempo della sede aziendale e della cessazione dell'attività.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di c.f. ), CP_2 P.IVA_3
con sede in Casavatore, alla Via Giuseppe Verdi 22/A; nomina giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio;
nomina curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro
3 tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 10/11/2025 alle ore 9:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 2/7/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
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