Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, da
1) Parte_1
BA (CO) il 16/8/1988
[...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Professione imprenditore edile con l'Avv. Michele Spagnuolo
e
2) Parte_2
Nata a Lecco il 16/2/1987 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
Professione nutrizionista con l'Avv. Michele Spagnuolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 5
(anno 2018, atto n. 5 Serie A P II;
) con i seguenti figli MINORI:
, a BA (CO) il 4/11/2020, C.F. , minore di età; Per_1 C.F._3
, a BA (CO) il 31/10/2023, C.F. minore di età. Per_2 C.F._4
FATTO
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- Ordinare al Comune di Albese con NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Le figlie minori e restano affidate in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_2 Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2) e restano collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la madre, Per_2 Per_1 nell'abitazione familiare sita in Albese con NO, in via Prato n. 12. Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a settimane alterne, il padre potrà prendere con sé le figlie il sabato mattina e riaccompagnarle a casa la domenica sera dopo cena. Durante la settimana, e compatibilmente con i propri impegni di lavoro il signor potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi fino a dopo cena o Pt_1
al mattino seguente;
nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori.
Ciascuno dei genitori potrà tenere le figlie in alternanza con l'altro durante le festività comandate quali ad esempio Natale e Pasqua. Durante le ferie estive le bambine potranno stare 15 giorni con il padre e 15
pagina 2 di 5 con la madre, anche in modo non consecutivo. Saranno i genitori stessi, tenendo conto delle reciproche esigenze e quelle delle figlie, a definire di volta in volta quali festività le minori trascorreranno con la madre e quali con il padre. Allo stesso modo per le vacanze estive saranno sempre i genitori, con largo anticipo e con i medesimi criteri a definire quali periodi le figlie trascorreranno con l'uno piuttosto che con l'altro dandosi comunicazione entro il 15 maggio di ogni anno.
I coniugi si danno reciprocamente atto che previo accordo tra di loro, il calendario sopra descritto potrà in ogni momento ed in qualunque modo essere derogato secondo buonsenso (e quindi tenendo conto anche di malattie, impegni scolastici, sportivi o ludici delle figlie), e comunque con ampia facoltà per il padre di frequentare e Per_2 Per_1
3) La casa coniugale sita in Albese con NO (CO), via Prato n. 12, così censita al NCEU del Comune di Albese con NO foglio n. 10, mappale 2003 sub. 7 e 1; composta al piano secondo e mansarda da
9 vani abitabili, 2 bagni, lavanderia, locale tecnico, disimpegno e 3 balconi, è assegnata con tutti gli arredi e pertinenze alla GN , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente delle Parte_2
figlie minori.
4) Il Signor lascerà l'abitazione coniugale non appena gli verrà consegnata la nuova abitazione Pt_1
reperita in locazione, e comunque entro e non oltre il 15 aprile 2025, spostando la propria residenza in
Proserpio, via Santi Stefano e Paolo n. 6.
5) Il Signor verserà alla GN a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 Parte_2
€ 600,00 (€ 300,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Inoltre, il Signor terrà a proprio carico, o rimborsando alla GN il 50 % delle Pt_1 Parte_2 spese extra assegno relative ai figli secondo il “Protocollo del Tribunale di Como”.
PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI SEGUENTI PATTUIZIONI
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
7) Per quanto riguarda le altre questioni economiche si specifica quanto segue: Con riferimento all'abitazione coniugale, le parti sono concordi nel donare la nuda proprietà dell'immobile alle figlie minori, con riserva di usufrutto della GN Parte_2
pagina 3 di 5 Il conto corrente comune [nr. 18667 acceso presso Banca Intesa San Paolo, sede di BA (CO)], verrà chiuso ed il saldo attivo suddiviso al 50% tra le parti;
L'importo equivalente all'assegno unico continuerà ad essere versato, pro quota, sui conti correnti intestati alle minori.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 10 settembre 2018, in Albese con NO (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albese con NO (CO) (anno 2018, atto n. 5, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
pagina 4 di 5 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albese con NO (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Albese con NO (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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