Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri
Magistrati
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere rel.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
sulle conclusioni agli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.620/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Massarella e Parte_1 presso il cui studio in Perugia, via Danzetta 14 è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE -
Contro
e quale UFFICIALE DI Controparte_1 Controparte_2
STATO CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia, presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici 14, ope legis domiciliano
-APPELLATI-
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Perugia il 26.09.2023/dep.27.09.2023 avente ad oggetto ricorso pagina 1 di 8
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierna appellante impugnava l'ordinanza resa il 26.09.2023 dal Tribunale di
Perugia all'esito del procedimento iscritto al R.G. 1077/2022, con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ritenendo non provata la continuità nella trasmissione della cittadinanza in linea paterna.
L'appellante richiedeva altresì l'ammissione di nuovi documenti, segnatamente il certificato di battesimo del proprio padre, il certificato di matrimonio dei propri nonni e copia dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei nonni attestante l'avvenuto battesimo del padre.
In data 12 febbraio 2024 si costituivano il e il Controparte_1
Sindaco del entrambi rappresentati e difesi Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, depositando comparsa di costituzione con la quale si opponevano all'ammissione di nuovi documenti e all'accoglimento del gravame, assumendo che vi sarebbe stata una interruzione nella trasmissione della cittadinanza in quanto il padre della ricorrente sarebbe stato riconosciuto soltanto da maggiorenne e pertanto non avrebbe acquisito la cittadinanza italiana.
Con ordinanza del 20.3.2024, il Consigliere istruttore ammetteva la produzione documentale richiesta dall'appellante e venivano successivamente concessi i termini per il deposito delle conclusionali, con rimessione della causa in decisione all'udienza del 2 aprile 2025.
2. Ritiene la Corte che l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2.1 Richiamati integralmente in questa sede i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, si osserva preliminarmente che la produzione documentale effettuata in sede di appello è pienamente ammissibile. Sul punto la giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. del 2018 n. 28990) che di merito (cfr. Corte d'Appello di Roma – Sezione Persona famiglia e minori del 5 luglio 2021), ha osservato che, nel caso di giudizi assoggettati al rito sommario di cognizione (come in questo caso), possono essere prodotti pagina 2 di 8 documenti nuovi in appello, quando siano indispensabili ai fini del decidere ex art.702 quater c.p.c.. I suddetti documenti, oltre a risultare indispensabili, risultano essere stati rinvenuti dal fratello dell'appellante dopo anni di ricerche presso la parrocchia ove era stato battezzato il padre e si sposarono i nonni, ricerche che risultano essere state concluse in concomitanza dell'udienza di discussione in primo grado, motivo per il quale l'appellante ha dedotto che, anche in considerazione del fatto che era necessario munire i suddetti certificati di apostille e di traduzione giurata, era stato impossibile produrli nel giudizio di primo grado.
2.3 Quanto al motivo di impugnazione fondato sulla omessa valutazione della documentazione prodotta in primo grado e difetto di motivazione della sentenza impugnata, osserva la Corte che lo stesso è fondato e va accolto anche tenuto conto della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio, la cui valenza più avanti si esporrà.
Occorre, infatti, preliminarmente richiamare quanto affermato dalle Sezioni
Unite civili della Suprema Corte in relazione a questioni, del tutto analoghe alla presente, relative al riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da ricorrente in qualità di discendente di un cittadino italiano emigrato in Brasile nella seconda metà del 1800. Nella decisione in questione le Sezioni Unite puntualizzano che il diritto di cittadinanza
è “annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il pagina 3 di 8 compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. A tal fine, va rammentato che dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e
22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione
(Cass. Sez. U, n. 25317 e 25318/2022; Cass. n. 12894/2023).
Tanto premesso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024, si è recentemente pronunciata su un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente procedimento. Nello specifico, la Suprema
Corte, ha ritenuto che “nell'affrontare la questione relativa all'accertamento del rapporto di filiazione tra il trisavolo della ricorrente , cittadino italiano emigrato in Brasile e il bisnonno della Pt_2 ricorrente medesima , nato in [...], la sentenza impugnata ha errato, Pt_3 anzitutto, nel considerare applicabile la legge brasiliana. Va rammentato che, ai sensi degli artt. 33 e 35 della legge n. 218 del 1995, ai fini dell'accertamento dello status di figlio, è applicata la legge nazionale di quest'ultimo o, se più favorevole, quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita. Poiché, come detto, la causa inerisce all'accertamento del rapporto di filiazione tra cittadino Pt_2 italiano, e , nato in [...], al caso di specie va applicata la legge Pt_3 italiana, che è connotata da un favor per il riconoscimento della filiazione.[…].Sulla anzidetta premessa, concernente la legge applicabile,
e cioè quella nazionale italiana, si palesa con immediatezza la apparenza pagina 4 di 8 motivazionale della sentenza impugnata. Invero, come evidenziato nelle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, l'asserzione della Corte
d'appello, obiettivamente apodittica - secondo cui non avrebbe rilevanza la circostanza documentale che nel certificato di matrimonio brasiliano del
1896 venne indicato che i contraenti e avevano aver Pt_2 CP_3 CP_4 già contratto matrimonio con rito religioso e che non avevano ancora contratto matrimonio alla presenza dell'autorità civile per motivi estranei al loro volere e che dalla loro unione il giorno 6 agosto del 1895 era nato un bambino battezzato con il nome di C.C. - deve ritenersi in contrasto con la normativa nazionale. Se, come nel caso di specie, il figlio è nato fuori dal matrimonio, le generalità di uno dei genitori (o di entrambi) possono essere indicate nell'atto di nascita solo in caso di riconoscimento, in mancanza del quale l'atto di nascita documenta soltanto la nascita e non la filiazione. Il nostro ordinamento giuridico prevede che il possesso continuo dello stato di figlio rilevi quale prova legale in tutti i casi in cui manchi l'atto di nascita o qualora il figlio sia stato iscritto come nato da genitori ignoti. L'art. 237 c.c. è collocato nel capo dedicato alle prove della filiazione (l'aggettivo "legittima" è stato cancellato dal
D.Lgs. n. 154/2013, con l'intento di unificare la disciplina delle prove della filiazione) e rappresenta, insieme all'art. 236 c.c., la norma più significativa in materia di possesso di stato. L'art. 236 dispone al primo comma che la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e al secondo comma che, in mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio, così come specificato al successivo art. 237, articolo che, a sua volta, ci dice che il possesso di stato risulta da una serie di fatti - dei quali il secondo comma indica gli indispensabili - "che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere". I fatti costitutivi del possesso di stato bastano, in mancanza dell'atto di nascita, a provare la filiazione. Nel caso in esame - e a prescindere da come vada interpretata la parola mancanza, ossia come semplice vizio o assenza, originaria o sopravvenuta, dell'atto - ci troviamo di fronte a un atto di nascita mancante o invalido. Come si è detto, gli artt. 236 e 237 c.c. sono collocati nel capo destinato a disciplinare le prove della filiazione, così che il loro ambito è dal legislatore circoscritto alla sfera probatoria, atteso che in materia familiare il possesso non costituisce la fonte dello pagina 5 di 8 status, ma si limita a svolgere un ruolo strumentale nel quadro della funzione di accertamento dello status medesimo (Cass. n. 6820 del 20).
Essendovi stato, nel caso di specie, un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, quanto versato in atti dalla ricorrente, segnatamente quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio di e circa la nascita del figlio e, Pt_2 CP_3 Pt_3 successivamente, nel certificato di morte di ove era stato attestato Pt_3 che quest'ultimo era figlio legittimo di e avrebbe dovuto essere Pt_2 CP_3 specificamente valutato dalla Corte di appello in quanto teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio”.
3. Dunque, alla luce dei sopra esposti principi, poiché la presente causa riguarda l'accertamento del rapporto di filiazione tra il nonno della ricorrente ( nato il [...] a [...]-Sa-), Persona_1 il quale era pacificamente cittadino italiano emigrato in Messico alla fine del XIX secolo, e il padre della ricorrente nato in [...]
Messico il 7.03.1935), al caso di specie deve essere, innanzi tutto, applicata la legge italiana, che è, come noto, connotata da un favor per il riconoscimento della filiazione. Tenuto conto di quanto affermato dalla
Suprema Corte con riferimento ad un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita (come accaduto anche nel caso in esame) ed alla idoneità di alcuni documenti a provare comunque il possesso continuativo dello stato di figlio, ha dunque errato il primo Giudice allorchè ha ritenuto che l'assunto secondo il quale il padre della ricorrente fosse stato riconosciuto da minorenne risultava “smentito sia dal tenore dell'atto di matrimonio dei nonni della ricorrente ( cfr. all.9 con relativa traduzione) nel quale si dà atto che il matrimonio è stato contratto in data 30/07/1957 e che in tale atto i coniugi hanno dichiarato
“..di avere 5 figli…” (tra cui il padre della ricorrente già maggiorenne a tale data) e di “…riconoscerli e legittimarli” e dall'atto di nascita del padre della ricorrente ( cfr. all.11 al ricorso) che è stato formato solo in data 11/12/1958 e nel quale si dà atto che la madre “presenta” all'Ufficiale di Stato civile il figlio “adulto” ”. Persona_2
Nel caso di specie l'appellante ha fornito documentazione, ivi compresa quella ammessa in appello, che dimostra inequivocabilmente che il proprio padre era stato già riconosciuto al momento della nascita, o comunque che il predetto aveva mantenuto il possesso continuativo dello stato di figlio pagina 6 di 8 durante tutta la propria minore età, e come, pertanto, avesse acquisito automaticamente la cittadinanza italiana.
Come condivisibilmente affermato dall'appellante in comparsa conclusionale,
i documenti prodotti “provano tutti gli elementi richiesti dalla legge per provare il “possesso continuo di stato”:
1.nomen, ovvero il fatto che la persona abbia portato sempre il cognome del padre che essa pretende di avere. Tale circostanza è provata da tutti i documenti depositati dalla ricorrente, anche quelli rilasciati quando il padre era minorenne, in cui viene sempre indicato il cognome del proprio padre italiano ( , ed in Per_2 particolare: Documento 20 fascicolo di primo grado – Scheda d'identità militare del C. Soldato del Servizio Militare del Persona_2
24.3.1952 (rilasciata quando era minorenne); Documento 21 fascicolo di primo grado – Tessera di membro dell'Instituto Nacional de la Juventud
Mexicana rilasciata a nome di del 4 marzo 1953 Persona_2
(rilasciata quando era minorenne) Documento 1 dell'atto di appello, ammesso con ordinanza 20.3.2024 – Copia dell'atto di Battesimo di Persona_2
del 2.5.1935, rilasciato dalla Parrocchia di San Francesco di
[...]
Assisi di NI (Messico), munita di apostille e traduzione giurata;
Documento 3 dell'atto di appello, ammesso con ordinanza 20.3.2024
– Copia dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei signori e attestante l'avvenuto battesimo del proprio Persona_3 Persona_4 figlio munita di apostille e traduzione giurata. Persona_2
2.tractatus, ovvero il fatto che il padre l'abbia trattato come figlio.
Tale circostanza è provata dalla documentazione ammessa nel presente giudizio di appello con ordinanza del 20.3.2024, la quale dimostra che il padre abbia battezzato e riconosciuto il proprio figlio appena nato, annotando il relativo battesimo nel proprio atto di matrimonio religioso
(Documento 2 dell'atto di appello). Tale circostanza è inoltre dimostrata dal fatto che l'indirizzo di residenza del figlio e del padre sono sempre stati i medesimi e dal fatto che quando il padre e la madre hanno deciso di contrarre (anche) il matrimonio civile lo abbiano legittimato assieme agli altri fratelli. 3 ovvero il fatto che tale persona sia sempre stata Per_5 sempre considerata come tale nei rapporti sociali e familiari.Tale circostanza è dimostrata da tutta le ragioni e la documentazione sopra menzionate nonché dal fatto che nella scheda d'identità militare del C.
Soldato del Servizio Militare del 24.3.1952 (documento Persona_2
pagina 7 di 8 20 primo grado) l'autorità militare indica espressamente il nome del padre
(nonno dell'appellante)”. Persona_6
4.Conclusivamente, alla luce delle circostanze esposte e dei principi enunciati dalla Suprema Corte, risulta provato il possesso continuo dello stato di figlio di rispetto al proprio padre Persona_2 Persona_6 sin dalla nascita e conseguentemente la trasmissione automatica al
[...] primo della cittadinanza italiana del secondo ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, l. 91/1992. Rilevato che le uniche ragioni opposte dagli Enti appellati riguardano la ritenuta interruzione della discendenza tra il nonno e il padre dell'appellante, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve quindi ritenersi accertato il diritto dell'appellante alla cittadinanza italiana.
5.La peculiare natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, oggetto di recenti pronunzie della Suprema Corte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
1.riconosce a la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte_1
2.ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3.compensa le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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