Versione
31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
Art. 2. (Danni di guerra). 1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.
Giurisprudenza • 40
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/09/2023, n. 724Provvedimento: […] Quanto all'eccezione mirante a fare valere la causa di irripetibilità dell'indebito del 2013 in CP_applicazione dell'art. 13 comma 2° Legge 412/1991 - “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza” – si concorda con il G.L. che ha escluso la sussistenza della su riportata ipotesi decadenziale stante che rispetto alla annualità 2013 la verifica non poteva avvenire prima del 2014 sulla scorta dei dati reddituali dichiarati per l'anno precedente mentre il recupero, […]Leggi di più...
- irripetibilità prestazione·
- verifica reddituale pensionati·
- recupero indebito·
- indebito previdenziale·
- decadenza azione recupero·
- incumulabilità pensioni·
- art. 13 Legge 412/1991·
- duplicazione richiesta indebito