Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1991
Art. 2. (Danni di guerra). 1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
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