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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
Da
IN PROPRIO E QUALE LIQ. PRO TEMPORE Parte_1
DELLA (C.F. Parte_2
) e da IN PROPRIO E QUALE C.F._1 Parte_3
SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA Pt_2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._2
BUONOCUNTO VINCENZO (C.F. ) , elettivamente domiciliati in C.F._3
VIA A. DIAZ, 1/3 80055 PORTICI presso lo Studio dell'Avv. BUONOCUNTO VINCENZO
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARILLA' SAMUELE (C.F. ) e dell'Avv. , elettivamente C.F._4 domiciliato/a in VIA CALZOLERIE 1 40125 BOLOGNA presso lo Studio dell'Avv.
BARILLA' SAMUELE
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7883/2023, pubblicata il
10/10/2023, in materia di “Vendita di cose mobili”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 5 Per gli appellanti: come da foglio depositato in via telematica in data 10.9.2024.
Per l'appellato: come da foglio depositato in via telematica in data 10.9.2024.
FATTO E DIRITTO
, in proprio e quale liquidatore della Parte_1 [...]
e , in proprio e quale socia Controparte_2 Parte_3
accomandataria della Controparte_3
hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 7883/23 del Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo n.4192/21 ottenuto nei loro confronti della Controparte_1
per la somma di Euro 59.540,00 (quale saldo del prezzo per la
[...]
vendita di prodotti farmaceutici oggetto delle fatture del 2016 indicate nel ricorso monitorio, al netto dell'acconto di Euro 10.000,00 versato in data 1.9.2016). Ha censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto provato il credito azionato sulla base della mera annotazione sul documento di trasporto della consegna al vettore della merce in questione, senza che detta attestazione fosse stata sottoscritta nemmeno dal vettore (e tantomeno dal destinatario), sulla base di una pattuizione inserita nelle condizioni generali di vendita;
- valorizzato altresì ai fini probatori l'emissione delle fatture da parte dell'opposto (cui avrebbe potuto al più riconoscersi valore indiziario); - sostenuto che la consegna della merce non sarebbe mai stata contestata, quando invece essa sarebbe stata negata fin dall'atto di citazione in opposizione;
- riconosciuto la responsabilità solidale di Parte_3
(quando la stessa sarebbe divenuta socia della Farmacia dell'Arco del dr.
[...]
Circelli Pasquale Antonio sas solo dal 4.8.2016 e cessato la qualità di accomandante il 4.5.2016, non potendo rispondere pertanto dei debiti fatti valere in via monitoria).
Unico La , eccepita preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
pagina 2 di 5 Quanto all'eccezione preliminare, si rammenta che l'art.342 cpc, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Ora, proprio dalla lettura dell'atto d'appello si evincono chiaramente le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza de qua dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste
(Cass. n.10916/17).
La sentenza appellata, la cui provvisoria esecutività è stata in prima battuta sospesa su istanza degli appellanti ex art.283 cpc, deve essere confermata.
Va innanzitutto rilevato come con l'atto di citazione in opposizione gli odierni appellanti non abbiano affatto contestato la ricezione della merce di cui è stato chiesto il pagamento, posto che in detto atto, dopo aver argomentato al punto 1) sulla responsabilità di hanno dedotto al punto 2) unicamente Parte_3
la “ Mancanza della prova certa del credito vantato”, argomentando sulla inidoneità in proposito delle mere fatture e sottolineando come “l'opposta non ha allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo documentazione attestante l'avvenuta consegna dei prodotti farmaceutici di cui alle fatture prodotte”. Sennonché “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che
l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115
pagina 3 di 5 c.p.c.”(Cass. N.17889/20). Il credito dovrebbe, per ciò solo, essere qualificato come non contestato, sollevando l'odierna appellata da qualsiasi onere probatorio.
Significativo, d'altronde, è il fatto che la Controparte_4 Parte_4
, dopo aver ordinato la merce in questione (circostanza risultante
[...]
documentalmente), non abbia in alcun modo sollecitato l'invio della stessa, e ciò nonostante avesse versato un acconto di Euro 10.000,00, comportamento incompatibile con la mancata consegna dei prodotti. Ricevute le relative fatture,
d'altronde, mai le ha respinte, presumibilmente annotandole nella propria contabilità e giovandosene fiscalmente quali costi, e così attribuendo a tali documenti un valore ben più che indiziario dell'esistenza del credito.
La mancanza di una sottoscrizione da parte del destinatario dei documenti di trasporto, del resto, è stata prevista dalle stesse parti come modalità ordinaria di esecuzione del contratto (art.
5.1 condizioni generali di vendita) in vista della molteplicità di consegne giornaliere che il fornitore esegue a favore delle varie farmacie, su ordine che queste che inoltrano man mano che ricevono richieste dai clienti: se in effetti può dubitarsi che la mera annotazione nei documenti di trasporto possa valere quale prova della consegna (non trattandosi nemmeno di adempimento equivalente a quello previsto dall'art.1510, II co. c.c.), la clausola negoziale costituisce il riconoscimento consensuale della opportunità di non richiedere alcuna sottoscrizione dal destinatario per avvenuta ricezione dei beni, per non appesantire operazioni che pur vengano regolarmente eseguite.
Quanto alla responsabilità solidale di questa è stata chiamata Parte_3
a rispondere quale socia accomandataria della Farmacia dell'Arco di Mariaelena
Circelli sas, acquirente della merce di cui si discute: alla data della vendita (2016) la stessa rivestiva sicuramente tale qualità (essendone divenuta accomandante solo nel 2019), mentre è assolutamente irrilevante la data (20129) in cui ella sia divenuta socia della Farmacia dell'Arco di Pasquale Antonio Circelli sas.
pagina 4 di 5 L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna le parti appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 24.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
Da
IN PROPRIO E QUALE LIQ. PRO TEMPORE Parte_1
DELLA (C.F. Parte_2
) e da IN PROPRIO E QUALE C.F._1 Parte_3
SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA Pt_2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._2
BUONOCUNTO VINCENZO (C.F. ) , elettivamente domiciliati in C.F._3
VIA A. DIAZ, 1/3 80055 PORTICI presso lo Studio dell'Avv. BUONOCUNTO VINCENZO
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARILLA' SAMUELE (C.F. ) e dell'Avv. , elettivamente C.F._4 domiciliato/a in VIA CALZOLERIE 1 40125 BOLOGNA presso lo Studio dell'Avv.
BARILLA' SAMUELE
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7883/2023, pubblicata il
10/10/2023, in materia di “Vendita di cose mobili”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 5 Per gli appellanti: come da foglio depositato in via telematica in data 10.9.2024.
Per l'appellato: come da foglio depositato in via telematica in data 10.9.2024.
FATTO E DIRITTO
, in proprio e quale liquidatore della Parte_1 [...]
e , in proprio e quale socia Controparte_2 Parte_3
accomandataria della Controparte_3
hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 7883/23 del Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo n.4192/21 ottenuto nei loro confronti della Controparte_1
per la somma di Euro 59.540,00 (quale saldo del prezzo per la
[...]
vendita di prodotti farmaceutici oggetto delle fatture del 2016 indicate nel ricorso monitorio, al netto dell'acconto di Euro 10.000,00 versato in data 1.9.2016). Ha censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto provato il credito azionato sulla base della mera annotazione sul documento di trasporto della consegna al vettore della merce in questione, senza che detta attestazione fosse stata sottoscritta nemmeno dal vettore (e tantomeno dal destinatario), sulla base di una pattuizione inserita nelle condizioni generali di vendita;
- valorizzato altresì ai fini probatori l'emissione delle fatture da parte dell'opposto (cui avrebbe potuto al più riconoscersi valore indiziario); - sostenuto che la consegna della merce non sarebbe mai stata contestata, quando invece essa sarebbe stata negata fin dall'atto di citazione in opposizione;
- riconosciuto la responsabilità solidale di Parte_3
(quando la stessa sarebbe divenuta socia della Farmacia dell'Arco del dr.
[...]
Circelli Pasquale Antonio sas solo dal 4.8.2016 e cessato la qualità di accomandante il 4.5.2016, non potendo rispondere pertanto dei debiti fatti valere in via monitoria).
Unico La , eccepita preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
pagina 2 di 5 Quanto all'eccezione preliminare, si rammenta che l'art.342 cpc, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Ora, proprio dalla lettura dell'atto d'appello si evincono chiaramente le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza de qua dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste
(Cass. n.10916/17).
La sentenza appellata, la cui provvisoria esecutività è stata in prima battuta sospesa su istanza degli appellanti ex art.283 cpc, deve essere confermata.
Va innanzitutto rilevato come con l'atto di citazione in opposizione gli odierni appellanti non abbiano affatto contestato la ricezione della merce di cui è stato chiesto il pagamento, posto che in detto atto, dopo aver argomentato al punto 1) sulla responsabilità di hanno dedotto al punto 2) unicamente Parte_3
la “ Mancanza della prova certa del credito vantato”, argomentando sulla inidoneità in proposito delle mere fatture e sottolineando come “l'opposta non ha allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo documentazione attestante l'avvenuta consegna dei prodotti farmaceutici di cui alle fatture prodotte”. Sennonché “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che
l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115
pagina 3 di 5 c.p.c.”(Cass. N.17889/20). Il credito dovrebbe, per ciò solo, essere qualificato come non contestato, sollevando l'odierna appellata da qualsiasi onere probatorio.
Significativo, d'altronde, è il fatto che la Controparte_4 Parte_4
, dopo aver ordinato la merce in questione (circostanza risultante
[...]
documentalmente), non abbia in alcun modo sollecitato l'invio della stessa, e ciò nonostante avesse versato un acconto di Euro 10.000,00, comportamento incompatibile con la mancata consegna dei prodotti. Ricevute le relative fatture,
d'altronde, mai le ha respinte, presumibilmente annotandole nella propria contabilità e giovandosene fiscalmente quali costi, e così attribuendo a tali documenti un valore ben più che indiziario dell'esistenza del credito.
La mancanza di una sottoscrizione da parte del destinatario dei documenti di trasporto, del resto, è stata prevista dalle stesse parti come modalità ordinaria di esecuzione del contratto (art.
5.1 condizioni generali di vendita) in vista della molteplicità di consegne giornaliere che il fornitore esegue a favore delle varie farmacie, su ordine che queste che inoltrano man mano che ricevono richieste dai clienti: se in effetti può dubitarsi che la mera annotazione nei documenti di trasporto possa valere quale prova della consegna (non trattandosi nemmeno di adempimento equivalente a quello previsto dall'art.1510, II co. c.c.), la clausola negoziale costituisce il riconoscimento consensuale della opportunità di non richiedere alcuna sottoscrizione dal destinatario per avvenuta ricezione dei beni, per non appesantire operazioni che pur vengano regolarmente eseguite.
Quanto alla responsabilità solidale di questa è stata chiamata Parte_3
a rispondere quale socia accomandataria della Farmacia dell'Arco di Mariaelena
Circelli sas, acquirente della merce di cui si discute: alla data della vendita (2016) la stessa rivestiva sicuramente tale qualità (essendone divenuta accomandante solo nel 2019), mentre è assolutamente irrilevante la data (20129) in cui ella sia divenuta socia della Farmacia dell'Arco di Pasquale Antonio Circelli sas.
pagina 4 di 5 L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna le parti appellanti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 24.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Adriana Cassano Cicuto
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