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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.6.1964 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ramona Gualtieri che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.3.1960 e residente a CP_1 C.F._2
Cologno Monzese in Via Gioacchino Rossini n.3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Adriano Mazzola che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente il 3.3.2025 e
1.3.2025, di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Alla luce della documentazione reddituale depositata dal sig. e del raggiungimento CP_1 della maggiore età della figlia la si.ra , come Parte_1 Parte_1 sopra rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Giudice designato, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 7 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il
29/08/1992 è trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano alla Parte 2, Serie A,
Registro 03, Num. 0770, Anno 1992
2) disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambi figli il versamento mensile della somma di Euro 1.200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 75 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative, scolastiche, abbigliamento, ecc.);
3) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione”.
Per il resistente:
“Nel merito: 1) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il
29/08/1992 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano alla Parte 2, Serie A,
Registro 03, Num. 0770, Anno 1992;
2) affidi la figlia minore in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
3) confermi il vigente mantenimento perequativo in € 600/mese complessivi per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In subordine al punto 3):
a) dichiari il ricorso infondato in quanto privo delle dovute allegazioni probatorie, con conseguente rigetto del ricorso;
b) confermi il mantenimento perequativo in € 800/mese complessivi per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Vinte le spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- ed hanno contratto matrimonio in Milano il Parte_1 CP_1 giorno 29.8.1992 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (26.8.2002) e (13.7.2006), entrambi maggiorenni Per_2 Per_1 ed economicamente non autosufficienti;
- con ricorso depositato in data 3.2.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
- con atto depositato in data 9.9.2023, si costituiva evidenziava di avere una CP_1 capacità economica inferiore rispetto a quella indicata da parte ricorrente e di non poter conseguentemente versare l'importo ex adverso richiesto a titolo di mantenimento dei figli;
- all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 20.9.2023, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi confermava le condizioni della separazione ad eccezione del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli stabilito in euro 800 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
pagina 2 di 7 - all'udienza del 1.3.2024, la ricorrente dichiarava la propria disponibilità a definire il giudizio a fronte di un versamento mensile di € 1.000, comprensivo delle spese straordinarie;
- con ordinanza emessa in data 23.4.2024, il G.I. (in considerazione della mancata accettazione della suddetta proposta da parte di assegnava alle parti i termini ex art. 183 CP_1
VI comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
- con successiva ordinanza emessa in data 9.9.2024, il G.I. disponeva una integrazione della documentazione reddituale ed il deposito dell'accordo di negoziazione assistita formalizzato in sede di separazione;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al
Collegio con indicazione dei termini per gli ulteriori atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta dai documenti in atti che le parti hanno formalizzato la separazione attraverso convenzione di negoziazione assistita definita in data 10.2.2020, munita del Visto di autorizzazione rilasciato dal Pubblico Ministero c/o Tribunale di Milano - Dott. - in data 14.2.2020. Per_3
La domanda di divorzio è fondata.
Non è contestato che, a far tempo dal 10.2.2020, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi come confermato dalle parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55 per cui va emessa la richiesta pronuncia;
- relativamente all'affidamento, deve essere rigettata l'istanza formulata da parte resistente atteso che la figlia è maggiorenne per cui alcun provvedimento può essere emesso;
Per_1
- relativamente al contributo per il mantenimento, esso deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. ha depositato alcuni cedolini di pagamento relativi all'attività di Parte_1
“commessa di negozio”, svolta in regime di part time, con la seguente retribuzione mensile netta: € 555 (ottobre 2024), € 1.264 (novembre 2024), € 982 (dicembre 2024).
Ha altresì depositato diversi estratti del proprio conto corrente, aperto presso Intesa SanPaolo, con un saldo attivo di € 8.660,12 al 31.12.2023. Si evidenziano alcuni movimenti non contestualizzati da parte ricorrente quali, ad esempio, un accredito di € 15.000 in data 12.10.2022, un addebito di € 20.000 in data 11.1.2023 ed un ulteriore accredito di € 112.000 presumibilmente a seguito della vendita della casa coniugale.
pagina 3 di 7 Dalla relazione investigativa prodotta da controparte con la comparsa conclusionale risulta infatti che ha venduto l'immobile con box in Cinisello Balsamo nel marzo 2023 per euro 127.000.
Il garage di via Padova 167 è in realtà un negozio, allega che il canone è percepito dal padre, senza fornire alcuna prova sul punto.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente di € 776 mensile netto, ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito complessivo annuo detratti gli oneri tributari (CU 2024); nell'anno 2022 ha dichiarato una retribuzione mensile netta € 1.620 (730/23) e nell'anno 2021 € 1.475 (730/22).
Ha percepito dall' nel corso dello stesso anno, € 2.759,12 ed € 2.556,40 quali redditi CP_2 annui esenti.
All'udienza del 20.9.2023 ha dichiarato: “Io lavoro nel centro commerciale Metropoli da Erbolandia, il negozio chiude a dicembre. Sono lavoratore dipendente lavoro part-time e guadagno euro 800 mensili. Percepirò la Percepisco l'assegno unico familiare per CP_3
nella misura di euro 150 mensili. La casa ove vivo, di 70 mq., è di mia proprietà, Per_1 non ho finanziamenti in corso (…) Abbiamo venduto la casa coniugale, con il ricavato ho acquistato una casa senza contrarre mutuo, mio marito ha deciso lui per motivi incomprensibili di stipulare un mutuo (…) Sto cambiando casa perché quella dove vivo è piccola, la sto comprando fuori Milano. Io sono intestataria di un negozio ma io non percepisco nulla, ci lavoravo 30 anni fa. Mio padre ha dato dei soldi a me e a mia sorella, per cui adesso mio padre percepisce il canone della locazione. Mio marito non ha mai contribuito alle spese straordinarie dalla separazione (…) Chiedo un contributo mensile maggiore perché il padre non ha mai contributo ad una spesa straordinaria allegando pretesti vari. Ho comprato io l'auto al figlio. Chiedo euro 1.200 euro onnicomprensive.”
Nella memoria di replica all'avversa conclusionale dà atto di aver acquistato un nuovo immobile a settembre 2023 a Bollate via per Cassina Nuova 87 ove vive insieme ai suoi figli con il nuovo convivente, tale , agente immobiliare, proprietario di numerosi Persona_4 immobili. Tale acquisto sarebbe stato possibile grazie al prestito ricevuto da Per_4
.
[...]
Chiede porsi a carico del resistente l'importo di € 1.200 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie. ha dichiarato nell'anno 2020 un reddito netto mensile di euro 2.327, nel 2021 CP_1 euro 2.421 ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo risultante dal mod. 730/20 al netto degli oneri tributari.
Attualmente è in regime pensionistico e percepisce importi mensili netti che variano da 2.180,16 (novembre 2024) a 2.243,89 (luglio 2024) sino a € 2.537,10 (maggio 2024).
Ha depositato un piano di ammortamento intestato esclusivamente al resistente e relativo al
“mutuo casa” per il quale deve versare una rata mensile di € 430 sino al 30.11.2039; finanziamento contratto con OS con una rata mensile di € 165 circa da versare sino al 20.9.2026; diversi estratti del proprio conto corrente c/o Banco BPM da cui risultano diversi bonifici “Urg./Istantaneo” privi di causale ed effettuati mensilmente dalla stessa parte resistente pagina 4 di 7 per importi variabili da 600 ad € 1.000 (ad esempio € 700 in data 1.10.2024, € 800 in data 4.11.2024, € 1.000 (2.12.2024).
All'udienza del 20.9.2023 ha dichiarato:” Tra tre mesi andrò in pensione, penso che percepirò euro 1900 mensili. Vivo da solo in una casa di mia proprietà, sto pagando il mutuo di euro 436 mensili che terminerà tra 17 anni. Ho comprato una casa di mq. 82 per poter ospitare i miei figli, che vengono a casa mia. Sono disponibile a versare euro 800 mensili per i due figli e il
50% delle spese straordinarie. Io contribuisco alle spese straordinarie concordate, ma non concordiamo mai nulla. Si dichiara disponibile a versare complessivamente € 600 mensili per entrambi i figli, in subordine € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Si dichiara disponibile a versare € 600 mensili, in linea subordinata € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, il Tribunale dispone che corrisponda a parte ricorrente l'importo mensile di € 800 a titolo CP_4 di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Milano il 29.8.1992 (trascritto al n. 770 Parte_1 CP_1
Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1992);
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per i CP_1 figli e (maggiorenni ed economicamente non autosufficienti) l'importo Per_2 Per_1 mensile di euro 800 da corrispondersi a in via Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025; IV. pone, inoltre, a carico del resistente il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto pagina 5 di 7 di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio
WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. V. rigetta le altre domande;
VI. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. pagina 6 di 7 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7