Art. 2.
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, loro decentrate dalle norme vigenti.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni decentrate agli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, loro decentrate dalle norme vigenti.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni decentrate agli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.