Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 27 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 18906/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RAMBONE LUCIA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. MANDES LUIGIA MARIA
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era dipendente della resistente, con decorrenza dal 02.02.1991 a tutt'oggi in servi- Contr
zio, con qualifica di operatore professionale I categoria collaboratore infermiere professio- nale;
che per quanto atteneva la retribuzione non aveva mai percepito l'istituto della RIA (Retri- buzione Individuale di Anzianità), così come si evinceva dalle buste paga allegate;
che l'iniziale previsione di cui al D.P.R. 348/1983, sulla scorta delle indicazioni di cui alla L.
n. 833/1978 e al D.P.R. 761/1979, prevedeva, all'art. 38, per il periodo 1.1.1983 -
31.12.1984, una progressione economica che si sviluppava in 8 classi biennali del 6% co- stante calcolata sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul va- lore dell'ottava classe;
che successivamente, il D.P.R. 270/1987 all'art. 45, emanato sulla scorta della nuova disci- plina in materia di pubblico impiego L. n. 93/1983, prevedeva un ulteriore incremento della progressione economica definendola Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA); che con DL 384/1992, era stato espressamente previsto, all'art. 7, co. 1, che restava ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93;
che la L. n. 388/2000, art. 51, co. 3, reinterpretava la norma di cui all'art. 7, co. 1, del DL n.
384/1992, stabilendo che la stessa si interpretava nel senso che la proroga al 31 dicembre
1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 mar- zo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modificava la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio pre- scritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità; che la sopra citata norma era stata dichiarata incostituzionale, con sentenza n. 4/2024, dalla
Consulta, in quanto di natura innovativa e non interpretativa della norma e, quindi, per con- trasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6
CEDU, con conseguente efficacia della norma di cui all'art. 7, co. 1, D.L. n. 383/1992; che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma, aveva diritto a vedersi ri- costruire la RIA dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993; che, tenuto conto del proprio livello di inquadramento e con le decorrenze ivi indicati aveva diritto ai seguenti incrementi annui di RIA:
1) £ 431.250 per il periodo 01.02.1991 – 31.12.1992;
2) £ 225.000 per il periodo 1.1.1993-31.12.1993;
per una RIA complessivamente maturata durante il periodo di vigenza della disciplina sopra riportata, pari a £ 656.250, ovvero, pari ad € 338,93 annui, corrispondenti ad un rateo mensi- le di € 28,24 (importo ottenuto dividendo 338,93 per 12 mesi); che conseguentemente aveva maturato differenze retributive a titolo di RIA, per il periodo settembre 2019 – settembre 2024, per un importo di € 1.694,65; che il mancato riconoscimento della RIA aveva inciso, negativamente, anche sul corretto calcolo del TFS, pertanto, la stessa aveva diritto al ricalcolo del TFS nella misura dell'80% del rateo mensile RIA maturato, per tutti gli anni di servizio, pari all'importo di € 474,39, cui la resistente era tenuta, nonché sulla propria posizione previdenziale.
Ciò premesso concludeva:
A) accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del
31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 338,93, o in una diversa somma minore o mag- giore ritenuta equa e giusta con la conseguente condanna dell resistente al relativo Contr
adeguamento in busta paga;
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B) accertare e dichiarare il diritto a percepire le differenze retributive maturate a titolo di
Ria, per il periodo settembre 2019 – settembre 2024 e pari all'importo di € 1.694,65 o in una diversa somma, minore o maggiore con condanna al pagamento del relativo importo;
C) accertare e dichiarare il diritto corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retri- butivi a titolo di RIA e pari all'importo di € 474,39, con conseguente condanna della resi- stente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato;
D) per la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva l che rilevava: Controparte_1
in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, ritenendo che il Giudice Am- ministrativo fosse competente a giudicare sulla domanda, in quanto l'accertamento del dirit- to al riconoscimento del corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o
RIA, da calcolarsi dalla data di assunzione della ricorrente (02.02.1991) alla data del
31.12.1993, era un periodo antecedente al 30.06.1998, data di sbarramento e che costituiva presupposto imprescindibile per il riconoscimento delle pretese azionate;
in via subordinata, la carenza di legittimazione passiva in quanto del tutto estranea alle pre- tese di controparte che attenevano ad un periodo, febbraio 1991-dicembre 1993, in relazione al quale nessuna eventuale responsabilità poteva essere ascritta alla sorta soltan- Pt_2
to in data 01.01.95 in virtù della normativa richiamata;
in via ulteriormente subordinata, l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946
c.c. del presunto diritto alla ricostruzione della dalla data di assunzione, ovvero dal Cont
02.02.1991, alla data del 31.12.1993.
Nel merito rilevava l'infondatezza delle domande in quanto: la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 era intervenuta a seguito di con- tenzioso promosso da dipendenti del Ministero della Difesa per il riconoscimento della mag- giorazione della RIA prevista dall'art. 9 del DPR n. 44/1990 per cui gli effetti della pronun- zia si riferivano esclusivamente ai dipendenti ministeriali, laddove la normativa applicabile al personale del comparto sanità era il DPR n. 384/1990, che all'art. 42 contemplava la disci- plina della retribuzione individuale di anzianità strutturandola in modo diverso e distinto;
parte ricorrente non aveva, in ogni caso, provato la sussistenza dei presupposti per il ricono- scimento della RIA, ed in particolare la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria;
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l'art. 7, comma 3, del d.l. n. 384/92, come convertito, impediva, per esigenze di contenimen- to della spesa, l'operatività degli automatismi stipendiali per il solo anno 1993, e pertanto in ogni caso per tale anno non poteva comunque riconoscersi il diritto al ricalcolo della . Cont
Concludeva per il rigetto di tutte le domande, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
Non può essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla . Controparte_1
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (già art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del
1998), dispone che “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al pe- riodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”.
Nel caso di specie, la domanda principale riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli scatti biennali di anzianità maturati e/o la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per il periodo 02.02.1991 (data di assunzione) – 31.12.1993. Si tratta, quindi, di una controversia relativa a un periodo antecedente al 30 giugno 1998.
Tuttavia, la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario quando la controversia, pur concernendo un diritto che trova la sua fonte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998, abbia ad oggetto un rapporto di lavoro ancora in corso, come nel caso di specie, e gli effetti della pretesa si producano in un momento successivo a tale data.
Nel caso in esame, la ricorrente non si limita a chiedere l'accertamento di un diritto relativo al periodo antecedente al 30 giugno 1998, ma chiede altresì la condanna dell'amministrazio- ne al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo settembre 2019 – set- tembre 2024, nonché il ricalcolo del TFS sulla base degli incrementi retributivi a titolo di
RIA, con effetti che si proiettano nel presente e nel futuro.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. Controparte_1
La resistente sostiene che, essendo stata costituita solo in data 01.01.1995, in attuazione del
D.Lgs. n. 502 del 30/12/92 sul riordino del S.S.N. e della Legge Regionale Campania n. 32 del 31.11.94, sarebbe del tutto estranea alle pretese della ricorrente relative al periodo feb- braio 1991-dicembre 1993, in relazione al quale nessuna eventuale responsabilità potrebbe essere ascritta alla Pt_2 5
A tale riguardo bisogna rilevare che la è subentrata nei rapporti giuri- Controparte_1
dici della preesistente ivi compresi quelli di lavoro, come stabilito dalla normativa in Parte
materia di riordino del Servizio Sanitario Nazionale. Il fatto che la gestione delle posizioni debitorie e creditorie delle disciolte ia stata affidata alle gestioni stralcio (ex art. CP_3
6 L. n. 724/94), trasformatesi successivamente in gestioni liquidatorie (art. 2 comma 14 L.
n. 549/95), non esclude la legittimazione passiva dell rispetto alle pre- Controparte_1
tese relative a rapporti di lavoro ancora in corso.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La controversia in esame riguarda il diritto della ricorrente, dipendente dell CP_1
dal 02.02.1991, a vedersi riconoscere gli incrementi della Retribuzione Individuale
[...]
di Anzianità (RIA) per il periodo dalla data di assunzione fino al 31.12.1993, con conse- guente diritto al pagamento delle differenze retributive e al ricalcolo del TFS.
La ricorrente fonda la propria pretesa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, sostenendo che, a seguito di tale pronuncia, avrebbe diritto a vedersi ricostruire la dalla Cont
data di assunzione (02.02.1991) sino alla data del 31.12.1993.
Il sistema degli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio per i dipendenti pubblici
è stato disciplinato, nel corso del tempo, da diverse fonti normative.
Per quanto riguarda il personale del comparto Sanità, il D.P.R. n. 348/1983, emanato sulla base delle indicazioni di cui alla L. n. 833/1978 e al D.P.R. n. 761/1979, prevedeva all'art. 38 una progressione economica che si sviluppava in 8 classi biennali del 6% costante calco- lato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe.
Successivamente, il D.P.R. n. 270/1987, all'art. 45, emanato sulla scorta della nuova discipli- na in materia di pubblico impiego di cui alla L. n. 93/1983, introdusse la Retribuzione Indi- viduale di Anzianità (RIA), stabilendo che “Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto ma- turati 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità”.
Lo stesso art. 45, al comma 3, prevedeva che “In assenza di rinnovo contrattuale, entro il
30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una re- golamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata, con decor- 6
renza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scat- ti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo”.
Il D.P.R. n. 384/1990, all'art. 42, ratificò l'ulteriore incremento della RIA per il periodo
1987-1988, con decorrenza 1.1.1989, disponendo che “Con decorrenza dal 1° gennaio
1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servi- zio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità
è incrementata dei seguenti importi annui lordi” (seguiva l'indicazione degli importi per ciascun livello).
Successivamente, il D.L. n. 384/1992, all'art. 7, comma 1, stabilì che “Resta ferma sino al
31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 [...]”.
L'art. 51, comma 3, della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha poi interpretato la nor- ma di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 384/1992, stabilendo che la stessa “si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individua- le di anzianità”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, ritenendola di natura innovativa e non interpretativa, e quindi in contrasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU.
Ciò posto, va però rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 è intervenu- ta a seguito di un contenzioso promosso da dipendenti del Ministero della Difesa per il rico- noscimento della maggiorazione della RIA prevista dall'art. 9 del DPR n. 44/1990, concer- nente il personale del comparto e altre categorie specifiche. Parte_4
L'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990, ai commi 4 e 5, prevedeva una particolare disciplina per l'attribuzione di maggiorazioni della RIA, subordinata al possesso di determinati requisiti di anzianità di servizio.
Diversamente, la disciplina applicabile al personale del comparto Sanità era contenuta nel
D.P.R. n. 384/1990, che all'art. 42 prevedeva che la retribuzione individuale di anzianità fos- 7
se incrementata degli importi annui lordi ivi indicati esclusivamente “per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio
1987-31 dicembre 1988”.
Si tratta dunque di una disciplina specifica e distinta rispetto a quella prevista per il persona- le del comparto che prevedeva presupposti diversi per l'incremento della retribu- Parte_4
zione individuale di anzianità.
Nel caso di specie, la ricorrente è stata assunta in data 02.02.1991, quindi successivamente al periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 indicato dall'art. 42 del D.P.R. n. 384/1990 come presupposto per l'incremento della RIA.
Ne consegue che, a prescindere dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.
4/2024, la ricorrente non avrebbe comunque diritto all'incremento della RIA previsto dal
D.P.R. n. 384/1990, non possedendo il requisito di aver prestato servizio nel periodo 1° gen- naio 1987 - 31 dicembre 1988.
Né può ritenersi che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della L. n.
388/2000 abbia modificato i presupposti specifici previsti dalla normativa di settore per l'attribuzione degli incrementi della RIA.
In conclusione, la domanda principale deve essere rigettata, in quanto la ricorrente non ha diritto al riconoscimento degli incrementi della RIA per il periodo dalla data di assunzione
(02.02.1991) fino al 31.12.1993, non ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa di set- tore, per cui conseguentemente, devono essere rigettate anche le successive domande di cui ai punti B) e C) delle conclusioni del ricorso, trattandosi di domande subordinate all'accogli- mento della domanda principale.
Le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di sessanta giorni.
Napoli, 27/3/2024
IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio