Articolo 18 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 17Articolo 19
Versione
12 agosto 1961
Art. 18.
Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito, con decorrenza dal 1 luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961