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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Iapichella, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Iacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in IC (RG) il 27.07.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 116, parte II, Serie A, dell'anno 1998, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la figlia (il Persona_1
20.01.2004 a Comiso); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) entrambi i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
3) la casa coniugale rimane nell'esclusiva disponibilità del sig. , esclusivo Parte_2
proprietario della stessa;
4) i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento tra loro, in quanto indipendenti economicamente;
5) i coniugi si obbligano di contribuire in misura paritaria tra loro al mantenimento della figlia
per le spese ordinarie, come anche per le spese straordinarie, in ragione del 50% Persona_1
ciascuno, per queste ultime, ove previamente concordate e, comunque, documentate.
6) I coniugi si danno, altresì, atto di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale
e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. che l'udienza di comparizione del dì 30.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della figlia e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti all'interesse della stessa e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in IC (RG) in data 27.07.1998, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IC (RG), al n. 116, parte II, serie A, anno 1998;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Iapichella, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Iacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in IC (RG) il 27.07.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 116, parte II, Serie A, dell'anno 1998, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la figlia (il Persona_1
20.01.2004 a Comiso); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) entrambi i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
3) la casa coniugale rimane nell'esclusiva disponibilità del sig. , esclusivo Parte_2
proprietario della stessa;
4) i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento tra loro, in quanto indipendenti economicamente;
5) i coniugi si obbligano di contribuire in misura paritaria tra loro al mantenimento della figlia
per le spese ordinarie, come anche per le spese straordinarie, in ragione del 50% Persona_1
ciascuno, per queste ultime, ove previamente concordate e, comunque, documentate.
6) I coniugi si danno, altresì, atto di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale
e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. che l'udienza di comparizione del dì 30.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della figlia e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti all'interesse della stessa e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in IC (RG) in data 27.07.1998, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IC (RG), al n. 116, parte II, serie A, anno 1998;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti