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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9664 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Pietro Novelli n. 159, presso la Società
STF & Partners, Società tra avvocati a r.l., e rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_1 CP_2 mandataria della Controparte_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi CP_1 dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
21.09.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00011448 75 000, notificato il 16.08.2023, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 9.991,71, a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2023 e collegati alla matricola n. 2858307410.
Il ricorrente deduceva che i contributi reclamati riguardavano un'attività commerciale a lui intestata, la
“Perbacco s.a.s. di FR TT & C.”, per la quale in data 13.07.2006 era stata fatta richiesta all'Ente previdenziale di iscrizione alla Gestione Commercianti, accolta in data 18.05.2007, che gli aveva attribuito il numero di matricola n. 28583074; che tale attività aveva avuto inizio il 10.02.2006 ed era cessata in data
12.01.2012, come si evinceva dalla visura camerale allegata.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per la mancanza dei requisiti impositivi e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, il quale svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso. Rilevava come il ricorrente era stato CP_5 iscritto alla gestione commercianti, con inizio imposizione al gennaio 2006, in quanto titolare di ditta individuale;
che a seguito della cessazione dell'attività individuale, l'iscrizione era stata mantenuta dapprima n.q. di socio unico amministratore della con attività iniziata il 30.10.2010, poi n.q. di socio CP_6 amministratore presso la con attività iniziata il 06.04.2017; che entrambe queste ultime società non CP_7 avevano dipendenti registrati per l'anno di interesse. Evidenziava che tali circostanze non erano state esposte in ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con provvedimento dell'11.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Esaminando il merito della vicenda, osserva il decidente che era onere dell fornire la prova della CP_2 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 06.11.2009 n. 23600).
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. CP_2
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente. Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, da lui peraltro al tempo richiesta, bensì soltanto che l'obbligo contribuivo relativo a tale iscrizione è venuto meno dal 12.01.2012, data nella quale la società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.” è stata cancellata dal registro delle imprese per cessata attività.
Ciò posto, l'ente previdenziale, non contesta che la predetta società abbia cessato la sua attività e sia stata cancellata dal registro delle imprese, bensì rileva che l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti, a seguito della cessazione dell'attività svolta dalla società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.”, è stata mantenuta poiché egli nel tempo aveva ricoperto anche la qualità di Socio Unico Amministratore della società
con attività iniziata il 30.10.2010, e poi quella di Socio Amministratore presso la società CP_6 CP_7 con attività iniziata il 06.04.2017.
Ebbene, richiamata la precisazione in merito all'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti eseguita CP_ dall' , occorre rilevare come i presupposti impositivi per la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, risultano essere diversificati a seconda della qualità dell'attività svolta dallo stesso nelle varie società.
Infatti, la richiesta di contributi oggetto di giudizio – espressamente ricondotta dall'ente previdenziale alla matricola n. 28583074 e quindi all'attività svolta all'interno della società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.” - ha come presupposto impositivo che egli risultava titolare di ditta individuale, che presuppone
(salvo prova contraria) lo svolgimento dell'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre
- per quanto sopra specificato – in via generale la mera qualità di socio o di amministratore (salvo prova CP_ contraria, a carico dell' ) non è sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo. CP_ Quindi, l per le attività svolte dal ricorrente nelle altre società “ e “ , cui corrisponderà CP_6 CP_7
CP_ una matricola diversa, ha l'onere di richiedere la relativa contribuzione specificandone e provandone i relativi presupposti.
Ne consegue che la richiesta di contributi oggetto di giudizio – relativa alla matricola n. 28583074 e quindi all'attività svolta dal ricorrente all'interno della società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.” – è illegittima, essendo la società cessata e cancellata sin dal 12.01.2012.
L'avviso di addebito opposto, quindi, per i suindicati motivi va annullato.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.09.2023 da TT FR nei confronti dell' , Controparte_1
( , nonché quale mandataria della dell' ( , in CP_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dall'01/2021 al 13/2023 ed annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Condanna dell' in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.236,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Carmelo Guidotto.
Così deciso in Catania, 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9664 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Pietro Novelli n. 159, presso la Società
STF & Partners, Società tra avvocati a r.l., e rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_1 CP_2 mandataria della Controparte_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi CP_1 dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
21.09.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00011448 75 000, notificato il 16.08.2023, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 9.991,71, a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2023 e collegati alla matricola n. 2858307410.
Il ricorrente deduceva che i contributi reclamati riguardavano un'attività commerciale a lui intestata, la
“Perbacco s.a.s. di FR TT & C.”, per la quale in data 13.07.2006 era stata fatta richiesta all'Ente previdenziale di iscrizione alla Gestione Commercianti, accolta in data 18.05.2007, che gli aveva attribuito il numero di matricola n. 28583074; che tale attività aveva avuto inizio il 10.02.2006 ed era cessata in data
12.01.2012, come si evinceva dalla visura camerale allegata.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per la mancanza dei requisiti impositivi e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, il quale svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso. Rilevava come il ricorrente era stato CP_5 iscritto alla gestione commercianti, con inizio imposizione al gennaio 2006, in quanto titolare di ditta individuale;
che a seguito della cessazione dell'attività individuale, l'iscrizione era stata mantenuta dapprima n.q. di socio unico amministratore della con attività iniziata il 30.10.2010, poi n.q. di socio CP_6 amministratore presso la con attività iniziata il 06.04.2017; che entrambe queste ultime società non CP_7 avevano dipendenti registrati per l'anno di interesse. Evidenziava che tali circostanze non erano state esposte in ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con provvedimento dell'11.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Esaminando il merito della vicenda, osserva il decidente che era onere dell fornire la prova della CP_2 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 06.11.2009 n. 23600).
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. CP_2
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente. Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, da lui peraltro al tempo richiesta, bensì soltanto che l'obbligo contribuivo relativo a tale iscrizione è venuto meno dal 12.01.2012, data nella quale la società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.” è stata cancellata dal registro delle imprese per cessata attività.
Ciò posto, l'ente previdenziale, non contesta che la predetta società abbia cessato la sua attività e sia stata cancellata dal registro delle imprese, bensì rileva che l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti, a seguito della cessazione dell'attività svolta dalla società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.”, è stata mantenuta poiché egli nel tempo aveva ricoperto anche la qualità di Socio Unico Amministratore della società
con attività iniziata il 30.10.2010, e poi quella di Socio Amministratore presso la società CP_6 CP_7 con attività iniziata il 06.04.2017.
Ebbene, richiamata la precisazione in merito all'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti eseguita CP_ dall' , occorre rilevare come i presupposti impositivi per la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, risultano essere diversificati a seconda della qualità dell'attività svolta dallo stesso nelle varie società.
Infatti, la richiesta di contributi oggetto di giudizio – espressamente ricondotta dall'ente previdenziale alla matricola n. 28583074 e quindi all'attività svolta all'interno della società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.” - ha come presupposto impositivo che egli risultava titolare di ditta individuale, che presuppone
(salvo prova contraria) lo svolgimento dell'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre
- per quanto sopra specificato – in via generale la mera qualità di socio o di amministratore (salvo prova CP_ contraria, a carico dell' ) non è sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo. CP_ Quindi, l per le attività svolte dal ricorrente nelle altre società “ e “ , cui corrisponderà CP_6 CP_7
CP_ una matricola diversa, ha l'onere di richiedere la relativa contribuzione specificandone e provandone i relativi presupposti.
Ne consegue che la richiesta di contributi oggetto di giudizio – relativa alla matricola n. 28583074 e quindi all'attività svolta dal ricorrente all'interno della società “Perbacco s.a.s. di FR TT & C.” – è illegittima, essendo la società cessata e cancellata sin dal 12.01.2012.
L'avviso di addebito opposto, quindi, per i suindicati motivi va annullato.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.09.2023 da TT FR nei confronti dell' , Controparte_1
( , nonché quale mandataria della dell' ( , in CP_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dall'01/2021 al 13/2023 ed annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Condanna dell' in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.236,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Carmelo Guidotto.
Così deciso in Catania, 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales