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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2024, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO Sezione LAVORO
N. 433/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 12.03.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliato in Marta (VT), via del Caio n.35, presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Giudo Faggiani (PEC
e Agnese Faggiani (PEC Email_1
che la rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persone del Direttore Regionale pro tempore per il
[...]
Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino (PEC dalla quale è Email_3 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità e rendita vitalizia ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 20.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che, con provvedimento del 27.05.2021, emesso in seguito a procedimento di revisione ex art. 83 del T.U. Infortuni, conclusosi in data 26.04.2021, l' confermava alla ricorrente la CP_1 rendita con grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 35%, per le seguenti menomazioni: - infortunio sul lavoro 06.02.2012, caso n. 508689640, politrauma occorso in itinere (SPALLA DX + ) valutato Org_1 al 22%, per “esiti di interventi sulla CDR spalla sinistra con severo deficit articolare, gonalgia destra con deficit della flessione e sfumata lassità del comparto anteriore”; - preesistenza relativa all'infortunio sul lavoro n. 501346377 del 26.01.2004 valutato al 14% per “lesione della cuffia dei rotatori spalla dx con abduzione e proiezione anteriore a 85°, postergazione tocca la nativa”; che all'esito del procedimento revisionale, l' riteneva quindi immodificati i CP_1 postumi ed invariato il grado di menomazione, con conseguente conferma della rendita in godimento (35%) a decorrere dal 1.05.2021; che avverso detta valutazione, la ricorrente - assistita dal Patronato di Viterbo - presentava in CP_2 data 19.07.2022 opposizione ex art. 104 del T.U. Infortuni, sulla base di una certificazione medica di patronato (Dott.ssa ) che valutava gli esiti Per_1 dell'infortunio del 2012 nella misura del 32% sulla base dei referti radiografici (RM Spalla SX e RM ginocchio DX), e quindi con una menomazione complessava dell'integrità psico fisica nella misura del 45%, considerata la relativa preesistenza;
che pertanto, in data 20.07.2022, il Patronato inviava il ricorso CP_2 all' con richiesta di collegiale medica;
che, in data 15.12.2022, in sede di CP_1 collegiale medica esperita tra i medici rivalutavano il grado Controparte_3 CP_2 complessivo della menomazione nella misura del 38%, ritenendo che i postumi dell'infortunio del 2012 potessero essere fissati nella misura del 23%, mentre quelli relativi alla preesistenza del 2004 venivano valutati al 16%; che pertanto, con provvedimento del 21.12.2022, l' comunicava l'esito definitivo CP_1 dell'aggravamento risultato a seguito dell'opposizione avanzata ai sensi dell'art. 104 del T.U. 1124/65, adeguandosi alla valutazione espressa nella collegiale medica del 15.12.2022, per cui il grado di complessiva menomazione dell'integrità psico fisica ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000 veniva fissato in misura pari al 038% (023% per infortunio del 2012, preesistenza del 2004 pari al 16%) con coefficiente di attribuzione pari a 0,7 per cui la misura della rendita veniva aumentata dal 35% al 38% a decorrere dal 01.05.2021; e che il rifiuto, da parte dell' , CP_1 dell'integrale richiesta di accertamento della menomazione complessiva nella misura del 45% avanzata in ricorso era ingiusta, per cui agiva in questa sede per la richiesta della valutazione complessiva di menomazione nella misura del 45% per le ragioni già indicate nell'opposizione ex art. 104 TU Infortuni presentata il 20.07.2022. Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:
“accertato l'aggravamento del grado di menomazione dell'integrità psico fisica, conseguente alla revisione ex art. 83 T.U. 1124/65, definita dall in data CP_1
21/12/2022, relativamente all'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente in data 6/12/2012 e della preesistenza di cui all'infortunio sul lavoro del 26/01/204, condanni l – in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, ad aumentare in favore della stessa ricorrente la rendita per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 45% - o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia – con
Pag. 2 di 5 la decorrenza di legge del 1/5/2021, oltre interessi ex art. 16, 6^comma, della legge n. 412/91. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come
“la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Pag. 3 di 5 Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99). Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono. È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che
“In base alla documentazione presentata e ai dati in possesso, lo scrivente CTU ritiene che la valutazione di invalidità sia da ritenersi pari al 38% (giudizio già CP_1 espresso e concordato nella visita collegiale del dicembre 2022)”. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda proposta con il ricorso, deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
Pag. 4 di 5 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 20.3.2023; Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.; condanna pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto. Viterbo, 12.03.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
Pag. 5 di 5
N. 433/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 12.03.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliato in Marta (VT), via del Caio n.35, presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Giudo Faggiani (PEC
e Agnese Faggiani (PEC Email_1
che la rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persone del Direttore Regionale pro tempore per il
[...]
Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino (PEC dalla quale è Email_3 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità e rendita vitalizia ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 20.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che, con provvedimento del 27.05.2021, emesso in seguito a procedimento di revisione ex art. 83 del T.U. Infortuni, conclusosi in data 26.04.2021, l' confermava alla ricorrente la CP_1 rendita con grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 35%, per le seguenti menomazioni: - infortunio sul lavoro 06.02.2012, caso n. 508689640, politrauma occorso in itinere (SPALLA DX + ) valutato Org_1 al 22%, per “esiti di interventi sulla CDR spalla sinistra con severo deficit articolare, gonalgia destra con deficit della flessione e sfumata lassità del comparto anteriore”; - preesistenza relativa all'infortunio sul lavoro n. 501346377 del 26.01.2004 valutato al 14% per “lesione della cuffia dei rotatori spalla dx con abduzione e proiezione anteriore a 85°, postergazione tocca la nativa”; che all'esito del procedimento revisionale, l' riteneva quindi immodificati i CP_1 postumi ed invariato il grado di menomazione, con conseguente conferma della rendita in godimento (35%) a decorrere dal 1.05.2021; che avverso detta valutazione, la ricorrente - assistita dal Patronato di Viterbo - presentava in CP_2 data 19.07.2022 opposizione ex art. 104 del T.U. Infortuni, sulla base di una certificazione medica di patronato (Dott.ssa ) che valutava gli esiti Per_1 dell'infortunio del 2012 nella misura del 32% sulla base dei referti radiografici (RM Spalla SX e RM ginocchio DX), e quindi con una menomazione complessava dell'integrità psico fisica nella misura del 45%, considerata la relativa preesistenza;
che pertanto, in data 20.07.2022, il Patronato inviava il ricorso CP_2 all' con richiesta di collegiale medica;
che, in data 15.12.2022, in sede di CP_1 collegiale medica esperita tra i medici rivalutavano il grado Controparte_3 CP_2 complessivo della menomazione nella misura del 38%, ritenendo che i postumi dell'infortunio del 2012 potessero essere fissati nella misura del 23%, mentre quelli relativi alla preesistenza del 2004 venivano valutati al 16%; che pertanto, con provvedimento del 21.12.2022, l' comunicava l'esito definitivo CP_1 dell'aggravamento risultato a seguito dell'opposizione avanzata ai sensi dell'art. 104 del T.U. 1124/65, adeguandosi alla valutazione espressa nella collegiale medica del 15.12.2022, per cui il grado di complessiva menomazione dell'integrità psico fisica ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000 veniva fissato in misura pari al 038% (023% per infortunio del 2012, preesistenza del 2004 pari al 16%) con coefficiente di attribuzione pari a 0,7 per cui la misura della rendita veniva aumentata dal 35% al 38% a decorrere dal 01.05.2021; e che il rifiuto, da parte dell' , CP_1 dell'integrale richiesta di accertamento della menomazione complessiva nella misura del 45% avanzata in ricorso era ingiusta, per cui agiva in questa sede per la richiesta della valutazione complessiva di menomazione nella misura del 45% per le ragioni già indicate nell'opposizione ex art. 104 TU Infortuni presentata il 20.07.2022. Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:
“accertato l'aggravamento del grado di menomazione dell'integrità psico fisica, conseguente alla revisione ex art. 83 T.U. 1124/65, definita dall in data CP_1
21/12/2022, relativamente all'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente in data 6/12/2012 e della preesistenza di cui all'infortunio sul lavoro del 26/01/204, condanni l – in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, ad aumentare in favore della stessa ricorrente la rendita per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 45% - o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia – con
Pag. 2 di 5 la decorrenza di legge del 1/5/2021, oltre interessi ex art. 16, 6^comma, della legge n. 412/91. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come
“la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Pag. 3 di 5 Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99). Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono. È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che
“In base alla documentazione presentata e ai dati in possesso, lo scrivente CTU ritiene che la valutazione di invalidità sia da ritenersi pari al 38% (giudizio già CP_1 espresso e concordato nella visita collegiale del dicembre 2022)”. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda proposta con il ricorso, deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
Pag. 4 di 5 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 20.3.2023; Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.; condanna pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto. Viterbo, 12.03.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
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