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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21637/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. NUNZIA GIANCASPRO Parte_1 C.F._1
e c.f.: con l'avv. NUNZIA GIANCASPRO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La casa coniugale sita in Brescia, via Aleardi n.2, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata
- unitamente al mobilio e agli arredi - alla moglie che la abiterà con la figlia e tanto fatto salvo quanto previsto al punto 9) a) del presente atto.
2. Le utenze, le spese condominiali e quelle di ordinaria manutenzione dell'immobile sito in Brescia
e assegnato alla madre, saranno a carico di quest'ultima nella misura del 30%, sino a quando il predetto immobile verrà abitato anche dalla figlia . Per_1
Successivamente, allorquando la figlia non abiterà più con la madre, siffatte spese saranno poste integralmente a carico della signora A tale regime di divisione non soggiacciono le spese CP_1
1 straordinarie che saranno a carico del marito nella loro totalità e che vi provvederà in via diretta anche al verificarsi delle condizioni di cui al punto 9) del presente ricorso.
3. L'immobile sito in DE (Bs), via Da Vinci n.42, meglio identificato di seguito, di proprietà indivisa dei coniugi, in ragione della metà, verrà utilizzato, in via esclusiva, dal signor che ivi Pt_1
ha già la propria residenza anagrafica.
4. I ratei residui di mutuo relativamente all'immobile sito in DE (circa 200.000,00 euro) acceso con la Cassa di Risparmio Asti, restano a carico integrale del marito sino alla sua totale estinzione;
il marito si onera di provvedere a liberare la moglie dal mutuo cointestato esistente svolgendo ogni attività utile, compatibilmente con le volontà dell'istituto bancario erogatore del mutuo.
Tutte le spese straordinarie e ordinarie di siffatto immobile, restano a carico esclusivo del marito.
5. Per quanto riguarda i mobili e le suppellettili di entrambi gli immobili, essi - ferma la proprietà - rimarranno in uso al coniuge che utilizza la dimora in cui essi sono contenuti;
ciò ad esclusione dei mobili e suppellettili esistenti nella abitazione di DE e di proprietà esclusiva della moglie – in quanto oggetti e mobilio di famiglia – che provvederà a prelevarli al bisogno, previo accordo con il coniuge.
6. Il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 540,00 - rivalutabile secondo Istat – a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica di quest'ultima, somma da versarsi entro il giorno 2 di ogni mese alle coordinate bancarie della madre, già note.
Il sig. sosterrà, altresì, il 100% delle spese per l'abbigliamento di , previo consenso Pt_1 Per_1
del padre.
Restano a totale carico del padre le spese non comprese nel mantenimento ordinario secondo l'indicazione di cui al Protocollo d'intesa Tribunale di Brescia e Ordine Avvocati.
I coniugi concordano, altresì, che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla signora mentre dei benefici/detrazioni e deduzioni fiscali riguardanti le spese straordinarie sostenute CP_1
dal solo padre, ne godrà il solo signor Pt_1
7. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile Pt_1 CP_1 di € 431,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat per 12 mensilità e da versarsi entro il giorno
2 di ogni mese alle coordinate bancarie, già note.
8. L'autovettura Mini Countryman targata FS866PX intestata al signor rimarrà in uso alla Pt_1
moglie. Le relative spese di assicurazione, bollo, tagliandi, gomme e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria ed escluso l'acquisto di optionals, saranno a carico del marito, fatta eccezione per le spese di carburante e per eventuali multe o sanzioni, che saranno invece a carico della utilizzatrice.
Tutti i predetti oneri accessori all'autoveicolo rimarranno comunque a carico del signor anche Pt_1 in caso di sostituzione dell'autovettura. Il signor si impegna a procurare l'intestazione Pt_1
2 dell'autovettura BMW Minicontryman alla signora entro la data della fissanda udienza CP_1
presidenziale, con relative spese/costi a carico del Sig. Pt_1
9. I coniugi, inoltre, nell'ambito di una generale definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e ad esso connessi, convengono quanto segue - accordi da considerarsi elementi funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e al fine del raggiungimento del presente accordo:
a) il signor si impegna, irrevocabilmente, a concedere alla moglie l'usufrutto vitalizio Parte_1 relativo all'immobile in Brescia alla via Aleardi n. 2, in Catasto al Foglio 9, Mapp. 1037, Sub. 25
(oggi 12 e 22), di proprietà esclusiva del marito;
b) la signora si impegna, irrevocabilmente, a trasferire al signor la quota CP_1 Parte_1 di proprietà del 50% dell'immobile sito in DE del Garda (BS) alla via L. Da Vinci n.42 identificato al catasto dei terreni e fabbricati del suddetto Comune al Foglio 2 mapp. 671 sub, sub 2
e sub.3;
c) gli atti notarili di cui ai precedenti punti alle lettere a) e b) saranno contestuali e dovranno essere rogati entro sei mesi dalla sentenza di divorzio;
d) le spese notarili relative agli atti di cui ai precedenti punti, saranno interamente a carico del marito, signor al quale spetta la scelta del notaio rogante;
Parte_1
e) ogni altra spesa/onere/tassazione conseguente ai suindicati atti resterà di esclusiva competenza del signor Pt_1
10. Il Sig. si obbliga a garantire ai propri eredi, la totale copertura del mutuo Pt_1 Parte_2 gravante sull'immobile di DE s/Garda mediante la sottoscrizione di polizze vita idonee a tale fine.
11. In relazione ai trasferimenti e/o costituzioni dei diritti di usufrutto vitalizio di cui sopra, i coniugi richiederanno l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art.19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 10 Maggio
1999 e n.202/2003, come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n.49 in data
16 Marzo 2000, nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data 16 Luglio 1999.
12. Il Sig. si obbliga a stipulare, presso primaria compagnia assicurativa ed entro la data della Pt_1
fissanda udienza presidenziale, una polizza rischio vita (causa morte) della durata di 20 anni e capitale assicurato pari a euro 300.000,00, con obbligo di rinnovo alla scadenza naturale e con espressa indicazione della signora quale unica beneficiaria e, in caso di premorienza della CP_1
stessa, la figlia, . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 111, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21637/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. NUNZIA GIANCASPRO Parte_1 C.F._1
e c.f.: con l'avv. NUNZIA GIANCASPRO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La casa coniugale sita in Brescia, via Aleardi n.2, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata
- unitamente al mobilio e agli arredi - alla moglie che la abiterà con la figlia e tanto fatto salvo quanto previsto al punto 9) a) del presente atto.
2. Le utenze, le spese condominiali e quelle di ordinaria manutenzione dell'immobile sito in Brescia
e assegnato alla madre, saranno a carico di quest'ultima nella misura del 30%, sino a quando il predetto immobile verrà abitato anche dalla figlia . Per_1
Successivamente, allorquando la figlia non abiterà più con la madre, siffatte spese saranno poste integralmente a carico della signora A tale regime di divisione non soggiacciono le spese CP_1
1 straordinarie che saranno a carico del marito nella loro totalità e che vi provvederà in via diretta anche al verificarsi delle condizioni di cui al punto 9) del presente ricorso.
3. L'immobile sito in DE (Bs), via Da Vinci n.42, meglio identificato di seguito, di proprietà indivisa dei coniugi, in ragione della metà, verrà utilizzato, in via esclusiva, dal signor che ivi Pt_1
ha già la propria residenza anagrafica.
4. I ratei residui di mutuo relativamente all'immobile sito in DE (circa 200.000,00 euro) acceso con la Cassa di Risparmio Asti, restano a carico integrale del marito sino alla sua totale estinzione;
il marito si onera di provvedere a liberare la moglie dal mutuo cointestato esistente svolgendo ogni attività utile, compatibilmente con le volontà dell'istituto bancario erogatore del mutuo.
Tutte le spese straordinarie e ordinarie di siffatto immobile, restano a carico esclusivo del marito.
5. Per quanto riguarda i mobili e le suppellettili di entrambi gli immobili, essi - ferma la proprietà - rimarranno in uso al coniuge che utilizza la dimora in cui essi sono contenuti;
ciò ad esclusione dei mobili e suppellettili esistenti nella abitazione di DE e di proprietà esclusiva della moglie – in quanto oggetti e mobilio di famiglia – che provvederà a prelevarli al bisogno, previo accordo con il coniuge.
6. Il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 540,00 - rivalutabile secondo Istat – a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica di quest'ultima, somma da versarsi entro il giorno 2 di ogni mese alle coordinate bancarie della madre, già note.
Il sig. sosterrà, altresì, il 100% delle spese per l'abbigliamento di , previo consenso Pt_1 Per_1
del padre.
Restano a totale carico del padre le spese non comprese nel mantenimento ordinario secondo l'indicazione di cui al Protocollo d'intesa Tribunale di Brescia e Ordine Avvocati.
I coniugi concordano, altresì, che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla signora mentre dei benefici/detrazioni e deduzioni fiscali riguardanti le spese straordinarie sostenute CP_1
dal solo padre, ne godrà il solo signor Pt_1
7. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile Pt_1 CP_1 di € 431,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat per 12 mensilità e da versarsi entro il giorno
2 di ogni mese alle coordinate bancarie, già note.
8. L'autovettura Mini Countryman targata FS866PX intestata al signor rimarrà in uso alla Pt_1
moglie. Le relative spese di assicurazione, bollo, tagliandi, gomme e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria ed escluso l'acquisto di optionals, saranno a carico del marito, fatta eccezione per le spese di carburante e per eventuali multe o sanzioni, che saranno invece a carico della utilizzatrice.
Tutti i predetti oneri accessori all'autoveicolo rimarranno comunque a carico del signor anche Pt_1 in caso di sostituzione dell'autovettura. Il signor si impegna a procurare l'intestazione Pt_1
2 dell'autovettura BMW Minicontryman alla signora entro la data della fissanda udienza CP_1
presidenziale, con relative spese/costi a carico del Sig. Pt_1
9. I coniugi, inoltre, nell'ambito di una generale definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e ad esso connessi, convengono quanto segue - accordi da considerarsi elementi funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e al fine del raggiungimento del presente accordo:
a) il signor si impegna, irrevocabilmente, a concedere alla moglie l'usufrutto vitalizio Parte_1 relativo all'immobile in Brescia alla via Aleardi n. 2, in Catasto al Foglio 9, Mapp. 1037, Sub. 25
(oggi 12 e 22), di proprietà esclusiva del marito;
b) la signora si impegna, irrevocabilmente, a trasferire al signor la quota CP_1 Parte_1 di proprietà del 50% dell'immobile sito in DE del Garda (BS) alla via L. Da Vinci n.42 identificato al catasto dei terreni e fabbricati del suddetto Comune al Foglio 2 mapp. 671 sub, sub 2
e sub.3;
c) gli atti notarili di cui ai precedenti punti alle lettere a) e b) saranno contestuali e dovranno essere rogati entro sei mesi dalla sentenza di divorzio;
d) le spese notarili relative agli atti di cui ai precedenti punti, saranno interamente a carico del marito, signor al quale spetta la scelta del notaio rogante;
Parte_1
e) ogni altra spesa/onere/tassazione conseguente ai suindicati atti resterà di esclusiva competenza del signor Pt_1
10. Il Sig. si obbliga a garantire ai propri eredi, la totale copertura del mutuo Pt_1 Parte_2 gravante sull'immobile di DE s/Garda mediante la sottoscrizione di polizze vita idonee a tale fine.
11. In relazione ai trasferimenti e/o costituzioni dei diritti di usufrutto vitalizio di cui sopra, i coniugi richiederanno l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art.19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 10 Maggio
1999 e n.202/2003, come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n.49 in data
16 Marzo 2000, nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data 16 Luglio 1999.
12. Il Sig. si obbliga a stipulare, presso primaria compagnia assicurativa ed entro la data della Pt_1
fissanda udienza presidenziale, una polizza rischio vita (causa morte) della durata di 20 anni e capitale assicurato pari a euro 300.000,00, con obbligo di rinnovo alla scadenza naturale e con espressa indicazione della signora quale unica beneficiaria e, in caso di premorienza della CP_1
stessa, la figlia, . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 111, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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