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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Virginia Zuppetta PRESIDENTE
Dott. Carlo Errico CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 814/2023 R.G., trattata e rinviata per la discussione all'udienza collegiale del 26 novembre 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Mauro, procuratore Parte_1 domiciliatario;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ciccarese, procuratore Controparte_1 domiciliatario;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 giugno 2023, il Tribunale di Lecce, preso atto della sentenza parziale n. 319/2019 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , disponeva, quali Parte_1 Controparte_1 condizioni del divorzio: 1) l'affido condiviso della figlia , nata nel 2011, ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre in conformità all'accordo raggiunto dalle parti il 13 febbraio 2020 (in base al quale si prevedeva che, nel periodo estivo, il padre potesse tenere con sé la minore le prime tre settimane dalla fine della scuola, la madre le successive tre settimane, e così a seguire per tutto il periodo di vacanze estive, invertendo l'anno successivo i detti periodi;
a Natale, che il padre potesse tenere la minore dal 24 al 30
1 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
a Pasqua, sempre ad anni alterni, che il padre tenesse con sé la minore cinque giorni e una settimana negli anni in cui la minore trascorrerà le festività pasquali con la madre); 2) l'obbligo del ricorrente di versare in favore della resistente l'importo mensile di 1000,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie per la minore, individuate come da vigente protocollo;
3) l'obbligo del medesimo di versare Pt_1 in favore della un assegno divorzile di 430,00 euro, entro il 5 di ogni mese, CP_1 oltre rivalutazione ISTAT. Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande restitutorie avanzate dalla resistente e dichiarava integralmente compensate le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, , per il tramite del difensore, ha Parte_1 proposto appello con ricorso depositato il 13 ottobre 2023, articolando cinque motivi. Con il primo motivo di gravame, il difensore appellante ha lamentato l' “erroneità, illogicità e vizio di motivazione” della sentenza impugnata “nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la sopravvenienza dei figli ai fini della riduzione dell'assegno per la primogenita”. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
aveva depositato tutte le dichiarazioni dei redditi (l'equivalente svizzero del Pt_1 730) nella sua disponibilità, tant'è che proprio sulla base della certificazione prodotta il Giudice aveva fondato il proprio giudizio;
il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che, sebbene i redditi del , a seguito del trasferimento in Svizzera dagli Pt_1 Stati Uniti, erano rimasti sostanzialmente invariati, le spese da sostenere in Svizzera per alloggio e assicurazione sanitaria erano maggiori, sicché il reddito netto percepito si era effettivamente ridotto;
erroneamente il Tribunale aveva motivato la conferma dell'importo dell'assegno per la figlia in ragione della maggiore disponibilità scaturente dalla Per_1 riduzione dell'assegno per la moglie (da 800,00 a 500,00 euro) già disposto con provvedimento del 15 ottobre 2020, dal momento che l'onere di contribuzione che incombe sui genitori non può essere influenzato dai rapporti economici tra gli ex coniugi, prescindendo dalla capacità economica dell'altro genitore;
il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto valutare che la sopravvenienza di ben due figli nati dalla nuova relazione aveva mutato l'assetto reddituale e la capacità economica del , sicché la mutata Pt_1 situazione fattuale avrebbe automaticamente imposto la riduzione del contributo per il mantenimento di;
a ragionare diversamente, si sarebbe dovuto ritenere che Per_1
dovrebbe destinare virtualmente a tutti e tre i figli la somma di 1000,00 euro, Pt_1 con un esborso complessivo di 3000,00 euro, il che è inammissibile, oltre che inverosimile.
Con il secondo motivo di appello, ha denunciato “”erroneità, illogicità e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle maggiori spese (canone di locazione, polizze sanitarie, ecc.) che incidono sul reddito ai fini della quantificazione degli assegni”. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che gli oneri di locazione dell'abitazione in Svizzera non gravassero in via esclusiva sul , essendo stato dimostrato, Pt_1 attraverso la produzione di un attestato notarile del 13 gennaio 2021, avente fede privilegiata, la cui autenticità non era stata contestata da controparte, che la nuova moglie del predetto, , era inoccupata e priva di reddito, dovendosi, tra l'altro, Persona_2 occupare di due figli in tenera età; il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto considerare che sosteneva per intero le spese di locazione, oltre a quelle sanitarie e di Pt_1 assicurazione obbligatoria.
Con il terzo motivo di appello, il difensore appellante ha censurato la statuizione relativa all'assegno divorzile. Ha dedotto che il matrimonio, contratto nel 2011, era durato
2 meno di quattro anni e che, al momento della separazione, , ingegnere, aveva Pt_1 40 anni, mentre la , avvocato, aveva 38 anni. Se era pacifico che la CP_1
aveva lasciato la professione e il paese natìo per seguire il marito negli Stati CP_1 Uniti, sacrificando la propria carriera, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che, avendo ella ripreso ad esercitare la professione in Italia, il suo avviamento professionale, già valorizzato dal Tribunale nella ordinanza del 15 ottobre 2020, doveva ritenersi proficuamente proseguito, con i conseguenti maggiori introiti a ciò connessi;
tuttavia da tale considerazione il Giudice di primo grado aveva fatto discendere la sola riduzione dell'assegno di appena 70,00 euro (da 500,00 a 430,00 euro); la decisione del Tribunale violava, quindi, i criteri elaborati dalla giurisprudenza più recente in tema di assegno divorzile, non essendo stata in alcun modo dimostrata l'inadeguatezza dei mezzi della o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, non essendo più CP_1 consentito, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il riferimento al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, che, comunque non era particolarmente alto, considerato il costo della vita negli Stati Uniti. Inoltre, nel corso del giudizio erano state dedotte e documentate significative e consistenti mutazioni dell'assetto patrimoniale degli ex coniugi, in particolare: 1) egli aveva contratto nuove nozze il 5 marzo 2019 con
, allo stato disoccupata e impegnata nell'accudimento della prole;
2) dalla Persona_2 nuova unione erano nati due figli, la prima il 17 dicembre 2018, e il secondo il 10 gennaio 2022; 3) aveva fatto rientro a Zurigo, dove il proprio reddito si era ridotto a Pt_1 quello documentato in atti, avendo rinunciato alla possibilità di un trasferimento in Cina o negli USA anche per stare più vicino a;
4) la residenza nel paese elvetico Per_1 comportava maggiori spese per canoni di locazione e assicurazione sanitaria obbligatoria, che incidevano notevolmente sullo stipendio mensile, tanto da costringerlo, anche in relazione agli oneri di mantenimento derivanti dal precedente matrimonio, a contrarre un finanziamento per ragioni familiari;
5) d'altra parte, la era iscritta all'albo CP_1 degli Avvocati fin dal febbraio 2010 e doveva presumersi che nel corso di tali anni avesse proficuamente intrapreso l'attività professionale.
Con il quarto motivo, il difensore appellante ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di decidere sulla richiesta di far decorrere il provvedimento di riduzione dell'assegno a carico del dalla data della domanda, dovendosi presumere che Pt_1 la capacità lavorativa della , posta a fondamento della decisione di riduzione CP_1 dell'assegno, fosse presente già a tale data.
Con il quinto motivo di appello, ha lamentato l'erroneità, illogicità e vizio della motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi, avendo egli prodotto tutta la documentazione in suo possesso, da cui si evinceva il suo reddito.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie e la riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
. Per_1
si è costituita con memoria depositata il 29 dicembre 2023, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza pubblicata il 17 luglio 2024, la Corte, ritenutane la necessità ai fini della decisione, ha disposto l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi di
[...]
relative agli anni dal 2018 al 2023, delle dichiarazioni dei redditi di CP_1 Pt_1
3 relative agli anni 2020 e 2023, nonché di attestazioni di entrambe le parti Pt_1 relative alla titolarità di beni mobili registrati e di immobili, rinviando per la discussione all'udienza del 26 novembre 2024. A tale udienza, celebratasi in forma cartolare, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ha riservato la decisione nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi e il quinto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Deve poi considerarsi che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997, n. 11025). Va ancora rilevato che ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 1997 n. 11025 cit.). Al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve, poi, osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. 4811/2018; Cass. 19299/2020 e da ultimo Cass. 4145/2023). Ciò premesso, a fondamento della richiesta di riduzione dell'assegno della figlia , Per_1 concordato in sede di separazione consensuale, nel novembre del 2016, in 1000,00 euro mensili, l'appellante deduce, da un lato, il mutamento della propria situazione familiare, conseguente alla creazione di un nuovo nucleo familiare e alla nascita di altri due figli e, dall'altro, il peggioramento della propria situazione economica, dovuto al sopravvenuto trasferimento in Svizzera, dove, a parità di reddito, egli sopporterebbe maggiori spese per la locazione della casa di abitazione e per l' assicurazione sanitaria. Le deduzioni difensive non sono fondate. Invero, sulla base dell'esame della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado e di quella acquisita nel presente giudizio, non risulta affatto dimostrato che il trasferimento del dagli Stati Uniti in Svizzera (sopravvenuto nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado) e la nascita di altri due figli abbia determinato un mutamento della sua situazione reddituale ed economica, tale da incidere sulla sostenibilità dell'ammontare dell'assegno concordato per il mantenimento della figlia primogenita in sede di separazione. Infatti, come prospettato dallo stesso appellante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, all'epoca dell'accordo di separazione (che prevedeva a carico del
4 un assegno di 1800,00, di cui 1000,00 euro per la figlia e 800,00 euro per la Pt_1 moglie) egli percepiva un reddito mensile di circa 4800,00 euro (o 5200,00 per 13 mensilità) (al netto di tasse federali, contributi, tasse mediche, tasse statali, trattenute sul pacchetto assicurativo e fondo pensione) per un reddito annuo, al netto delle detrazioni fiscali, pari a 65.832,00 euro. Egli dichiarava di sostenere, quali spese fisse, 1300,00 euro per la locazione della casa di abitazione nel Michigan, 500,00 euro quale rata per l'acquisto dell'auto, oltre a rilevanti spese per tornare in Italia quattro volte all'anno per far visita alla figlia (6600,00 euro per voli e 5500,00 euro per noleggio auto e locazione di un appartamento). Ciononostante, egli concordava il versamento, per moglie e figlia, di un assegno di 1800,00 euro mensili che nel corso degli anni ha puntualmente pagato ed era evidentemente sostenibile, sebbene, ove il reddito fosse stato effettivamente solo quello dichiarato, al netto di tutte le spese innanzi indicate, quello residuo non sarebbe stato nemmeno sufficiente per coprire le spese essenziali per il proprio mantenimento, considerato il costo della vita negli Stati Uniti. Ciò posto, negli anni dal 2020 in poi risulta che ha percepito i seguenti Pt_1 redditi annui netti: nel 2020, 77.091 CHF (5930,07 CHF mensili); nel 2021, 82.698,00 CHF (6361,38 CHF mensili); nel 2022, 80.733,00 CHF (6210,23 CHF mensili); nel 2023, 75.925,00 CHF (5840,38 CHF mensili), per un ammontare mensile medio di circa 6000,00 CHF per tredici mensilità, corrispondenti a circa 6318,00 euro al cambio attuale (cfr. certificati di salario relativi agli anni dal 2020 al 2023). Può, dunque, ritenersi provato che, a partire dal 2020, il reddito mensile del
è sensibilmente aumentato, passando a circa 6300,00 euro (e ad una somma Pt_1 addirittura maggiore in alcuni anni). Occorre, inoltre, tenere conto del risparmio di spesa derivante dalla riduzione (in misura pari a 300,00 euro mensili) dell'assegno per la ex moglie, dal venir meno delle spese per i viaggi extracontinentali dall'America in Italia (in misura pari a 6600,00 euro annue, secondo quanto rappresentato dallo stesso appellante) e dal venir meno della rata di 500,00 euro per l'acquisto dell'auto (cui non si fa più cenno nell'atto di appello). La conclusione che se ne trae è che, rispetto all'epoca della separazione, la situazione reddituale del , quale risultante dalle certificazioni salariali depositate in atti, Pt_1 si è incrementata. Quanto alle maggiori spese di locazione (pari a 2140.00 euro) e alle spese di assicurazione sanitaria (pari a 672,00 euro), non è dimostrato che la nuova compagna del sia nell'impossibilità di contribuire a tali spese, non essendo sufficiente a Pt_1 fornire tale dimostrazione la certificazione asseverata in ordine all'attuale stato di inoccupazione della stessa, in totale assenza di alcun riferimento alla sua situazione patrimoniale ed economica complessiva. Anche a voler ritenere che tali spese familiari gravino in via esclusiva sul , Pt_1 in primo luogo, va osservato che non è provato il regime di deducibilità/detraibilità delle stesse, sicché non è possibile delineare un quadro esatto delle effettive disponibilità dell'appellante. In ogni caso, tenuto conto dell'aumento del reddito dichiarato e del rilevante risparmio di spesa per il venir meno delle spese innanzi indicate (minor importo dell'assegno divorzile, rata auto, spese per viaggi intercontinentali), il reddito residuo a disposizione del risulta comunque di molto superiore rispetto a quello di cui Pt_1 era titolare all'epoca della separazione. Non può poi attribuirsi rilievo alle spese per il finanziamento contratto il 23 dicembre 2018, non essendone adeguatamente dimostrata né la causale, né la necessarietà per bisogno economico, come già rilevato dal primo giudice nell'ordinanza del 15 ottobre 2020.
5 Va inoltre considerato che, sebbene invitato espressamente dalla Corte con ordinanza del 17 luglio 2024, l'appellante non ha depositato alcuna attestazione in ordine alla titolarità di beni mobili o immobili, il che impedisce di giungere ad una esatta ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale.
In ogni caso, considerato quanto già osservato in ordine alla situazione economica del all'epoca della separazione, da presumersi certamente più florida rispetto a Pt_1 quanto evincibile dalla documentazione depositata, tenuto conto del complessivo tenore di vita e delle spese sopportate e ritenute sostenibili, può ritenersi che le sole certificazioni salariali prodotte non rispecchino l'effettiva situazione reddituale, da ritenersi ben più consistente. Quanto alle condizioni reddituali di , dalla documentazione Controparte_1 prodotta risulta che la predetta ha dichiarato, oltre all'assegno di mantenimento da parte del coniuge (ridotto dal 2020 da 800,00 a 500,00 euro), i seguenti redditi lordi derivanti dall'esercizio dell'attività di avvocato: nel 2018, 522,00 euro (cfr. CU 2019); nel 2019, 3894,00 euro (cfr. CU 2020); nel 2020, 2340,00 euro (cfr. CU 2021); nel 2021, 5131,00 euro (cfr. CU 2022); nel 2022, 2255,00 euro (cfr. CU 2023), nel 2024, 1346,00 euro (cfr. CU 2024). Ciò rende evidente che la sua capacità di contribuire al mantenimento della minore è ridotta, dovendo ella - che come attestato non è titolare di proprietà immobiliari
- provvedere al pagamento delle spese di locazione della casa di abitazione. In conclusione, alla luce del reddito dichiarato dal , che risulta non Pt_1 diminuito ma considerevolmente aumentato rispetto all'epoca della separazione, nonché della sua potenziale capacità reddituale e della sua complessiva situazione economica, da presumersi anche più florida rispetto a quella evincibile dalla certificazioni salariali depositate, può ritenersi che, anche successivamente alla nascita di altri due figli, l'appellante sia capace di continuare a sostenere l'importo concordato in sede di separazione per il mantenimento di , importo che appare congruo e non suscettibile Per_1 di alcuna riduzione, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita della minore, ormai in età adolescenziale, delle ridotte possibilità di contribuzione della madre, del maggior tempo che la ragazzina trascorre con quest'ultima, con i conseguenti maggiori oneri accuditivi che ciò comporta, della ripartizione tra le parti in pari misura delle spese straordinarie e della necessità di garantire alla primogenita, durante la convivenza con la madre, un tenore di vita il più possibile vicino a quello dei fratelli che convivono con il padre.
Il motivo di appello con cui si deduce l'insussistenza nella specie dei presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellata dell'assegno divorzile è parimenti infondato. E' opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in tema di natura e funzione dell'assegno divorzile, quali affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18287 del 2018 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, sent.
Cass., prima sezione civile, n. 1119 del 6 novembre 2019, depositata il 20 gennaio 2020).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, con riferimento ai dati normativi già esistenti, ha precisato che:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
6 b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Le Sezioni Unite hanno, dunque, confermato la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno divorzile, che può essere esclusiva o prevalente, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa, nei casi in cui vi sia la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass., prima sezione civile, n.
24934/2019; Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 10084/2019). In definitiva, il giudice del divorzio, in sede di valutazione delle condizioni previste ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive) con riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11504 del 10/05/2017 ). Nella specie, è comprovata l'esistenza di una rilevante disparità reddituale ed economica ed è parimenti provato che tale diseguaglianza patrimoniale trova, almeno in
7 parte, origine nel sacrificio delle proprie aspettative professionali da parte della
, atteso che ella, dopo il matrimonio, seguiva il coniuge negli Stati Uniti CP_1 rinunciando a coltivare la professione di avvocato, al fine di consentire al marito la piena realizzazione lavorativa ed economica. Ciò posto, pur avendo l'appellata ripreso ad esercitare la professione di avvocato a seguito della separazione e del suo rientro in Italia con la figlia, dalla documentazione prodotta risulta che i redditi derivanti dall'attività professionale sono molto ridotti ed appena sufficienti a coprire le spese per l'iscrizione alla Cassa forense (cfr. CCUU 2020- 2023 in atti). Non vi sono elementi per ritenere che, al di là di quelli dichiarati, l'appellata consegua dall'attività professionale redditi non dichiarati, non essendo tale circostanza nemmeno allegata da controparte. Pertanto, almeno allo stato, deve ritenersi che l'astratta capacità lavorativa derivante dall'iscrizione all'albo degli Avvocati di cui la SPEDICATO è dotata non si traduca nella possibilità di conseguire redditi adeguati idonei a consentirle l'autosufficienza economica. Né è dimostrato che ciò possa imputarsi a condotte colpevoli dell'appellata, nulla essendo stato dimostrato in tal senso e potendo tale situazione ragionevolmente ricondursi al concorso di più fattori, e cioè: 1) l'iniziale abbandono della carriera forense da parte della appellata per trasferirsi negli Stati Uniti al seguito del coniuge e il conseguente tardivo inizio di effettivo esercizio della professione, quando aveva già 38 anni;
2) le ovvie difficoltà di conciliare l'esercizio della libera professione, in assenza di pregressa esperienza, con gli oneri di accudimento della figlia, di cinque anni all'epoca della separazione, gravanti in via esclusiva sulla madre, essendo il rimasto negli Pt_1 Stati Uniti;
3) la particolare difficoltà del mercato del lavoro nel distretto salentino dovuta all'eccessiva concorrenza determinata dalla presenza di un numero rilevante di iscritti all'ordine degli Avvocati. Per tali ragioni, può, in definitiva, ritenersi che, almeno allo stato, l'appellata non disponga di mezzi adeguati e versi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli. E' indubitabile, quindi, il diritto della appellata al riconoscimento in suo favore dell'assegno di divorzio, al quale va riconosciuta una funzione assistenziale, oltre che compensativa, ei l cui importo è già stato ridotto in misura consistente dal Tribunale rispetto all'assegno concordato in sede di separazione.
Infondato è il motivo con cui si contesta la statuizione con cui il giudice di primo grado ha disposto la decorrenza dell'assegno divorzile (ridotta a 430,00 euro) dalla data della sentenza, anziché dalla data della domanda. L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, c. 13, della l. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio. Il Tribunale ha giustificato la scelta di far decorrere la riduzione dell'assegno dalla data della sentenza, ritenendo che l'avviamento professionale della madre potesse considerarsi, solo a quella data, ulteriormente proseguito, considerato anche il fatto che la minore frequentava la scuola a tempo pieno e che, quindi, la resistente aveva maggior tempo da dedicare alla professione.
Trattasi di motivazione ineccepibile, che si giustifica anche alla luce della lunga durata del giudizio di primo grado, protrattosi per sei anni, non ravvisandosi elementi che
8 consentano di fissare una decorrenza anticipata dell'assegno così come quantificato con la sentenza di divorzio.
In virtù del principio della soccombenza, ferma restando la compensazione delle spese disposta in primo grado con statuizione non impugnata, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo (valore causa pari a 34320,00, in ragione di 1430,00 euro x 24 mesi). Stante il rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 12 giugno 2023.
[...]
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in 5.500,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%.
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce il 20 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott.ssa Virginia Zuppetta
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