TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1549/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Giulia Civiero Giudice dott. Marina Righi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PAGOTTO CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PAVAN GIULIANO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica
1 delle condizioni di secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
1) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti, tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni patrimoniali quivi appresso descritte e, all'uopo, chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999: 1.1 Il dott.
, titolare pro quota del diritto di proprietà dei beni che di seguito si descrivono, Pt_2
trasferirà a mezzo atto notarile, da stipularsi nel più breve tempo possibile, dal Notaio scelto di comune accordo nella persona del dott. di Treviso (ovvero da altro diverso Persona_1
Notaio che dovesse essere designato in caso di impossibilità del predetto) alla sig.ra
[...]
che accetta sin d'ora, la propria quota di 1/2 del diritto di proprietà siccome di Parte_1
seguito indicato dei seguenti immobili siti nel Comune di Oderzo e così rilevati: § casa coniugale di Via S. Tiziano, (lotto 1 della perizia), stimata in euro 290.000,00, così catastalmente censita: COMUNE DI ZO (TV), CATASTO FABBRICATI FOGLIO
2 -- mapp. 775, sub. 1, sez. D, cons. 920 mq;
-- mapp. 775, sub. 2, sez. D, cat. A/7, cl. 2, cons. 8 vani, rendita € 832,53; § appartamento con cantina e garage di via degli Alpini (lotto 3 della perizia), stimato in euro 82.000,00, così catastalmente censito: COMUNE DI
ZO (TV), 11 -- mapp. 1947, sub. 39, sez. D, Parte_3
cat. C/6, cl. 5, cons. 18 mq, rendita € 61,36; -- mapp. 1947, sub. 104, sez. D, cat. A/2, cl. 2, cons. 3 vani, rendita € 285,08; -- mapp. 1947, sub. 130, sez. D, cat. C/5, cl. 2, cons. 6 mq,
2 rendita € 19,21. 1.2 La sig.ra titolare pro quota del diritto di proprietà dei beni che Pt_1
di seguito si descrivono, trasferirà a mezzo atto notarile, da stipularsi nel più breve tempo possibile, dal Notaio scelto di comune accordo nella persona del dott. di Persona_1
Treviso (ovvero da altro diverso Notaio che dovesse essere designato in caso di impossibilità del predetto) al dott. che accetta sin d'ora, la propria quota di 1/2 del diritto Parte_2
di proprietà siccome di seguito indicato dei seguenti immobili siti nel Comune di Oderzo e così rilevati: § terreni edificabili di Via S. Floriano (lotto 2 della perizia), stimati in euro
114.000,00, così catastalmente censiti: DI ZO (TV), CATASTO CP_1
TERRENI FOGLIO 14 -- mapp. 1101, sez. A, sem. arb., 17 mq, RD € 0,10, RA € 0,05; -- mapp. 1114, sez. A, sem. arb., 920 mq, RD € 9,46, RA € 5,46; § ufficio con garage Via degli
Alpini, (lotto 4 della perizia), stimato in euro 159.000,00, così catastalmente censito:
(TV), 11 -- mapp. 1947, Parte_4 Parte_3
sub. 141, sez. D, cat. A/10, cl. 2, cons. 5,5 vani, rendita € 1.398,95; -- mapp. 1947, sub. 123, sez. D, cat. C/6, cl. 5, cons. 63 mq, rendita € 214,74.
2) All'avvenuta definizione ed esecuzione della divisione di cui ai superiori punti 1.1 e 1.2, si intenderanno interamente compensate fra i ricorrenti le reciproche pretese inerenti i suddetti cespiti immobiliari, date, da un lato, dalla ripetizione dei costi sostenuti dalla sig.ra Pt_1
per la manutenzione straordinaria dell'immobile costituito dalla casa familiare, gravanti sul dott. per la metà e quindi per circa euro 25.000,00, oltre che della metà del Pt_2
compenso erogato al geom. di euro 1.793,40 per la stesura della perizia di CP_2
stima, e, dall'altro, dall'indennità di occupazione vantata dal dott. nei confronti Pt_2
della sig.ra sulla casa coniugale, da ultimo quantificata in un importo pari alla Pt_1
medesima pretesa della predetta di cui avanti detto.
3) Tenuto conto, da un lato, del conguaglio economico nascente in favore del dott.
, a seguito della divisione immobiliare di cui sopra, di euro 49.500,00, e, dall'altro, Pt_2
3 del diritto di credito della sig.ra per l'assegno divorzile impagato, pari all'importo Pt_2
del precetto in rinnovazione del 09/04/2024 di euro 111.198,10, oltre interessi e spese successive, nonché le mensilità impagate, successive alla notifica del precetto, per il medesimo titolo, il dott. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro Pt_2 Pt_1
35.000,00 omnicomprensivi, a definizione delle reciproche residue pretese creditorie, ad oggi maturate relativamente alle voci di cui al presente punto 3). I ricorrenti stabiliscono che la corresponsione da parte del dott. dell'anzidetta somma alla sig.ra potrà Pt_2 Pt_1
avvenire entro e non oltre il 31/12/2025. Resta inteso che con l'integrale corresponsione dell'importo anzidetto entro il suddetto termine, la sig.ra non avrà più nulla a Pt_1
pretendere dal dott. per le voci di cui al presente punto – fermo per l'appunto Pt_2
quanto stabilito dal successivo punto 4) in merito all'assegno divorzile decorrente dal mese di gennaio 2025. Si dà atto che, stante il presente accordo, l'azione esecutiva avanti il Tribunale di Treviso sub procedimento R.G.Es. n. 1853/2024 è già stata rinunciata ed il relativo giudizio estinto con provvedimento emesso il 16/12/2024.
4) I ricorrenti stabiliscono che il dott. corrisponda alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1
assegno divorzile l'importo di euro 1.500,00 a far data dal mese di gennaio 2025. La somma dovuta sarà corrisposta entro il termine di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT
5) I ricorrenti, al fine di procedere con l'atto notarile di cessione delle quote immobiliari, si impegnano anzitutto al completamento delle pratiche urbanistiche e catastali necessarie, siccome indicate nella suddetta perizia di stima, in particolare con riferimento alla casa familiare, affidandone l'incarico al geom. , e, all'esito, come suddetto, si obbligano a dare CP_2
esecuzione al presente accordo comparendo avanti al Notaio scelto di comune accordo nella persona del dott. di Treviso (ovvero altro diverso Notaio che dovesse essere Persona_1
designato in caso di impossibilità del predetto) per la sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote immobiliari, da effettuarsi nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre il
4 30/06/2025. Il compenso del Notaio sarà sostenuto interamente dal dott. , mentre Pt_2
ciascuna parte farà fronte al versamento delle proprie imposte e oneri fiscali siccome derivanti dalla cessione.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
5