Articolo 27 della Legge 22 luglio 1961, n. 628
Articolo 26Articolo 28
Versione
11 agosto 1961
Art. 27.
In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianita' maturata nelle qualifiche di provenienza.
Entrata in vigore il 11 agosto 1961