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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6486/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.5.2025 da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...]; professione: impiegata, C.F._1 rappresentata, assistita e difesa, in virtù di delega allegata in formato telematico al ricorso introduttivo dall'Avv. Giuseppe Policastro (C.F. ), presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico e
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]; professione: operaio C.F._3 collaudatore, rappresentato, assistito e difeso, in virtù di delega allegata in formato telematico al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annalisa Gagliano (C.F. ), presso il quale ha C.F._4 eletto domicilio digitale;
i quali hanno contratto matrimonio in Bussero in data 11 settembre 2011 secondo il rito cattolico;
matrimonio che è stato trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile nei registri dello Stato Civile del Comune di Bussero, anno 2011, numero 13, Parte II, Serie A, in regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio suindicato sono nati i due figli minori: nato il [...] a Persona_1
Vimercate (MB) e nato il [...] a [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali avranno Per_1 Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
pertanto gli stessi dovranno impegnarsi a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita dei loro figli e le loro condizioni di salute, assumendo di comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, concordando i loro futuri corsi di studio, sempre tenendo in considerazione delle loro inclinazioni, gli spostamenti, le attività sportive, eventuali attività extrascolastiche e le cure mediche non urgenti. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà sui minori nei rispettivi periodi di spettanza. 3. La casa coniugale sita Bussero (MI), in via Caravaggio n. 1, di proprietà della moglie, sig.ra resta assegnata alla stessa ed ai figli minori con essa conviventi, comprensiva Parte_1 di tutto l'arredo ivi presente.
4. I figli minori saranno collocati prevalentemente presso la madre ove permarrà anche la loro residenza ai fini anagrafici e fiscali.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e , salvo diverso e migliore Per_1 Per_2 accordo tra le parti: a) il lunedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena, all'incirca alle ore 21.30 ove avrà cura di riportarli alla madre;
b) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dalla fine dell'orario scolastico, alla domenica sera dopo cena circa alle ore 21.30 ove avrà cura di riportarli alla madre. c) I genitori danno atto del fatto che il lunedì, il mercoledì e il venerdì i figli minori vengono e verranno prelevati dall'uscita da scuola dai nonni presso i quali staranno sino al rientro dal lavoro dei genitori che li andranno a prendere. Pertanto nei giorni di rispettiva competenza i genitori preleveranno i figli non dall'uscita da scuola bensì presso l'abitazione dei nonni paterni in Bussero (MI).
6. Fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti, durante le festività natalizie e pasquali i minori e staranno ad anni alterni con la madre e con il padre nei giorni di Natale, Vigilia Per_1 Per_2 di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre e il primo gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, per il resto i giorni di vacanza verranno gestiti in pari tempo e grado dai genitori, che troveranno di volta in volta la soluzione di minor favore nell'interesse dei minori.
7. Fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti, i ponti scolastici legati alle festività civili e religiose verranno trascorsi dai figli ad anni alterni con la madre e con il padre, il tutto tenendo conto il loro principale interesse e gli impegni lavorativi dei genitori.
8. Fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti, le vacanze estive, da intendersi il periodo di sospensione dall'attività scolastica fino alla ripresa, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli per almeno n. 2 settimane consecutive (o anche non consecutive) da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno e con obbligo dei genitori di comunicarsi i luoghi di villeggiatura. Il resto del periodo, salvo migliore accordo e sempre tenendo presente l'interesse dei minori, questi ultimi lo trascorreranno con i genitori secondo il calendario di visita ordinario.
9. Il padre, oltre a quanto previsto al successivo punto 12 del presente, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore verserà alla madre, anticipatamente entro il giorno 11 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, l'importo complessivo di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio). Tale somma sarà da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti.
10. Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute dai genitori in parti uguali e così al 50% ciascuno, il tutto secondo il protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Milano e la Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che ivi si riporta: i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ove concordata la spesa, la quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà all'esborso entro il termine di 10 giorni prima che debba essere effettuato lo stesso e/o rimborsato entro 5 giorni dopo (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da qualcuno).
11. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF relative ai figli saranno operate da entrambi i genitori, nella medesima percentuale posta a loro carico per le spese stesse.
12. Gli assegni unici relativi ai figli minori e verranno percepiti al 100% dalla madre;
a Per_1 Per_2 tale fine i genitori si impegnano a fornirsi l'un l'altro e agli enti preposti ogni documento utile e sottoscrivere quanto necessario.
13. I genitori si impegnano a prestare il consenso reciproco per il rilascio dei documenti di identità e del passaporto relativi ai minori nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
14. I coniugi dichiarano di aver già regolato ulteriori reciproci rapporti patrimoniali tra gli stessi e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione di quanto indicato nel presente ricorso.
15. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa o richiesta di contribuzione alimentare e/o di mantenimento, essendo economicamente indipendenti. Le parti stabiliscono che le condizioni di cui ai punti che precedono dovranno intendersi valide ed operanti a far data dalla relativa sottoscrizione.
************* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Bussero (MI), il 11 settembre 2011.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bussero perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai .
Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG