Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della- Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della- Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.