Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5794/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione crediti contributivi;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti MINEO ROSA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to VAGLIASINDI CP_1 P.IVA_2
RICCARDO, elettivamente domiciliato come in atti;
, contumace Controparte_2
RESISTENTE/I
_____
L'udienza di discussione, come da pregresso provvedimento, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa, alla luce delle conclusioni delle parti, è stata decisa alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note sostitutive, in assenza di richieste di discussione orale della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte attrice ha promosso opposizione avverso i crediti contributivi contenuti nell'intimazione n. N. 293 2021 9001234680/000, notificata in data 14.09.2021,
relativamente ai seguenti titoli:
Seconda Sezione Civile – Lavoro
1. cartella n. 293 2011 00 29401037000 per l'importo di € 184,23 per contributi IVS,
oltre interessi e sanzioni anno 2005 e 2006, presuntivamente notificata il 31.05.2011;
2. avviso di addebito n. 593 2012 0002474877000 per l'importo di € 2.803,54 a titolo di contributi previdenziali modello DM/10 anni 2010-2011, presuntivamente notificato il
30.07.2012;
3. avviso di addebito n. 593 2012 0002858912000 per l'importo di € 3.915,42 a titolo di contributi previdenziali modello DM/10 anni 2011, presuntivamente notificato il
04.10.2012;
4. avviso di addebito n. 593 2013 0003008200000 per l'importo di € 3.884,27 a titolo di contributi previdenziali modello DM/10 anni 2012, presuntivamente notificato il
20.12.2013;
5. avviso di addebito n. 593 2013 0005235445000 per l'importo di € 57,74 a titolo di contributi inps anni 2005, presuntivamente notificato il 13.01.2014;
6. avviso di addebito n. 593 2013 0006016645000 per l'importo di € 17.469,55 a titolo di contributi previdenziali modello DM/10 anni 2013, presuntivamente notificato il
11.02.2014;
7. avviso di addebito n. 593 2014 0005813240000 per l'importo di € 22.862,42 a titolo di contributi previdenziali modello DM/10 anni 2013, presuntivamente notificato il
05.11.2014;
8. avviso di addebito n. 593 2015 000885334000 per l'importo di € 7.829,41 a titolo di contributi previdenziali modello DM/10 anni 2014, presuntivamente notificato il
27.07.2015.
Tra i motivi di ricorso deduce l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, anche successiva alla eventuale notifica dei titoli.
Si sono costituiti l' e la quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. CP_1 CP_3
Non si è costituito il concessionario, nonostante ritualmente evocato in giudizio,
del quale va dichiarata la contumacia.
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L'udienza di discussione, come da pregresso provvedimento, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa, alla luce delle conclusioni delle parti, è stata decisa alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note sostitutive, in assenza di richieste di discussione orale della stessa.
II
Il ricorso, nella parte in cui è qualificabile come opposizione all'esecuzione, è
fondato nei termini che seguono.
I crediti contributivi azionati – tutti risalenti ai periodi di competenza dal 2005 al
2014 - risultano prescritti, anche considerando i termini di sospensione previsti dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, nonché dall'art. 11, decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21.
In forza delle dette disposizioni, sono state introdotti due periodi di sospensione della prescrizione dei contributi in esame:
dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni);
dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Nel caso di specie, dopo l'ultimo atto interruttivo per come documentato in atti (la notifica dell'ultimo titolo risulta indicata alla data del 27.7.2015, successiva agli stessi atti di diffida prodotti da ), è vanamente decorso il termine prescrizionale previsto CP_1
dall'art. 3, co. 9, l. 335/1995, sicché l'intimazione di pagamento è stata notificata a prescrizione già maturata.
In particolare, considerando l'ultimo atto interruttivo del credito più recente, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 27.7.2020. Cionondimeno, in forza del primo periodo di sospensione sopra indicato, la scadenza risulta differita al 3 dicembre del 2020.
Nessun atto interruttivo prima del cessare del periodo di sospensione risulta in atti, né
successivamente, prima del secondo periodo di sospensione.
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Ne consegue che i crediti – più recenti - risultano prescritti già alla data del 4 dicembre
2020 – e, a fortiori, quelli più risalenti, risultando intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 14.9.2021.
Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente.
Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
In tal senso, anche il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Appello di
Catania, sent. 30 gennaio 2025 (est. Urso).
III
In conclusione, il ricorso in opposizione (all'esecuzione) va accolto, con dichiarazione di prescrizione dei crediti opposti.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo nei confronti dell'ente impositore.
Nei confronti del contumace, privo di effettiva legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa, le spese possono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
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DICHIARA prescritti gli importi iscritti a ruolo di cui agli atti opposti e che, pertanto,
l'ente impositore convenuto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la loro esazione;
DICHIARA l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, che per l'effetto annulla;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente- CP_1
opponente, che si liquidano in complessivi €.4200, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva, CPA, CU, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
DICHIARA irripetibili le spese nei riguardi del concessionario.
Così deciso e depositato, in Catania, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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