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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2617/2025 V.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Marini
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Teresa Salvago
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Pag. 1 a 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, nella quale hanno esposto:
“A) i ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i loro figli
(nato a [...] il [...], CF e Persona_1 C.F._3 [...]
(nato a [...] il [...], CF ); Persona_2 C.F._4
B) i bambini frequentano regolarmente la scuola dell'infanzia e sono amorevolmente seguiti da entrambi i genitori, che provvedono al loro mantenimento e ad ogni loro esigenza;
C) gli esponenti sono entrambi economicamente indipendenti, intendono definire consensualmente i loro rapporti patrimoniali e richiedere l'affidamento condiviso dei minori,
concordando le condizioni di affido, secondo il piano e il progetto genitoriale sottoscritto dalle parti, che si deposita unitamente al ricorso.
D) per definire anche i loro rapporti patrimoniali le parti intendono sciogliere la comunione esistente sulla proprietà della loro casa familiare, di cui sono cointestatari e sulla quale grava ipoteca a favore di Banca Intesa SPA, a garanzia del pagamento del mutuo a suo tempo concesso ai contraenti, la cui rata mensile ammonta a complessivi Euro 448,00;
E) a tal fine il signor si obbliga a cedere a favore della signora Controparte_1 Pt_1
che accetta, la quota di sua pertinenza, pari ad un mezzo dell'intero, sull'immobile
[...]
sito in Quartu Sant'Elena (CA), via Mori 109, censito al Catasto Fabbricati al foglio 31,
particella 2369 sub 1, per un corrispettivo di Euro 45.000,00, che verrà versato interamente al momento del rogito notarile presso il Notaio di fiducia della signora L'atto pubblico Pt_1
Pag. 2 a 7 dovrà essere stipulato, a richiesta della signora entro giorni novanta dal deposito Pt_1
della sentenza che definirà il procedimento;
la cessione della quota si potrà perfezionare solo a condizione che Banca Intesa SPA presti il consenso all'accollo liberatorio a carico della signora di tutti gli oneri derivanti dal contratto di mutuo e che ogni Parte_1
responsabilità conseguente gravi esclusivamente sulla medesima, con completa e totale liberazione del signor Nell'ipotesi in cui Banca Intesa non dovesse Controparte_1
autorizzare l'accollo del mutuo in capo alla signora e la contestuale completa Pt_1
liberatoria del signor la signora si obbliga a corrispondere interamente la CP_1 Pt_1
rata mensile del mutuo esonerando il signor da ogni responsabilità conseguente;
CP_1
F) a far data dal 1° aprile 2025, la signora tenuto conto che il signor ha già Pt_1 CP_1
provveduto a rilasciare la casa familiare nella sua completa disponibilità riconsegnando le chiavi, richiederà le volture delle utenze e si farà interamente carico del pagamento dei ratei di mutuo in scadenza, delle utenze, delle rate ordinarie e straordinarie del condominio, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché degli oneri fiscali gravanti sull'immobile; dalla stessa data il signor corrisponderà l'assegno di mantenimento per i minori nella CP_1
misura concordata di Euro 500,00 mensili.
I ricorrenti chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni
voglia il Tribunale adito,
1. disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i loro figli, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni personali, adottando separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 3 a 7 2. i minori avranno la residenza anagrafica e coabiteranno stabilmente presso il domicilio della madre nella casa familiare che viene assegnata alla medesima;
entrambi i genitori percepiranno al 50% ciascuno gli assegni familiari erogati dall'INPS per tale titolo,
impegnandosi a sottoscrivere la necessaria modulistica dell'Ente, in conformità alle condizioni condivise;
3. il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e, fatti salvi diversi accordi fra i genitori, in conformità alle condizioni stabilite con il piano e il progetto genitoriale proposto, con le modalità di seguito riprodotte:
due pomeriggi alla settimana il martedì e il mercoledì dalle 16,00 alle 20,00; il fine settimana dal venerdì pomeriggio alle 15,00 alla domenica sera alle 20,00, a settimane alterne;
durante le ferie estive i minori trascorreranno con la madre due settimane consecutive, con date da precisare e comunicare all'altro genitore ogni anno entro il 30 maggio, in base ai suoi impegni lavorativi, per portarli in Gran Bretagna dai suoi familiari (per il 2025 si precisa dal
9 al 23 giugno); i minori staranno con il padre indicativamente la prima o la seconda settimana nel mese di luglio e la terza o la quarta settimana nel mese di agosto, nelle date da concordarsi fra i genitori, in base alle loro ferie lavorative, entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le ferie natalizie i minori staranno con il padre dal 19 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 9 gennaio,
ad anni alterni;
per il 2025 staranno con la madre dal 19 al 29 dicembre;
durante le ferie pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con la madre;
il giorno dei compleanni verrà trascorso insieme oppure ad anni alterni con ciascun genitore;
il padre prenderà i bambini all'uscita di scuola o presso il domicilio della madre e, dopo gli incontri,
li riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
4. entrambi i genitori si impegnano a garantire i contatti telefonici anche con video-chiamata con i figli durante la permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, nonché i contatti e le frequentazioni dei minori con i nonni e i parenti dei rispettivi rami familiari;
entrambi i genitori
Pag. 4 a 7 si impegnano a consentire i viaggi dei minori con l'altro genitore anche all'estero, previa informazione sulla destinazione e sulla durata del viaggio, prestando il necessario consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, ma non prestano il consenso per trasferimenti all'estero a tempo indeterminato;
i documenti dei minori saranno custoditi in originale presso il genitore collocatario che fornirà copia o li consegnerà all'altro genitore in caso di necessità,
su richiesta del medesimo;
i documenti britannici dei minori resteranno nella piena disponibilità della madre;
5. il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei minori con il pagamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) mensili (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio), entro il 10 di ciascun mese, da corrispondersi in favore della madre con bonifico bancario;
detta somma verrà aggiornata annualmente secondo i coefficienti ISTAT;
i genitori si impegnano a sostenere le spese straordinarie per i figli, sanitarie, scolastiche, ludiche e sportive, nella misura del 50%
ciascuno, preventivamente concordate e documentate, salvo quelle urgenti;
6) la casa familiare, in comunione fra i coniugi, sita in Quartu Sant'Elena, nella via Mori 109,
viene assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla signora Parte_1
7) il signor si obbliga a cedere a favore della signora che Controparte_1 Parte_1
accetta, la quota di sua pertinenza, pari ad un mezzo dell'intero, sull'immobile sito in Quartu
Sant'Elena (CA), via Mori 109, censito al Catasto Fabbricati al foglio 31, particella 2369 sub
1, per un corrispettivo di Euro 45.000,00, che verrà versato interamente al momento del rogito notarile presso il Notaio di fiducia della signora L'atto pubblico dovrà essere Pt_1
stipulato, a richiesta della signora entro giorni novanta dal deposito della sentenza Pt_1
che definirà il procedimento di affido congiunto;
la cessione della quota si potrà perfezionare solo a condizione che Banca Intesa SPA presti il consenso all'accollo, a carico della signora di tutti gli oneri derivanti dal contratto di mutuo e che ogni responsabilità Parte_1
Pag. 5 a 7 conseguente gravi esclusivamente sulla medesima, con completa e totale liberazione del signor
Controparte_1
8) a far data dal 1° aprile 2025, la signora tenuto conto che il signor ha già Pt_1 CP_1
provveduto a rilasciare la casa familiare nella sua completa disponibilità riconsegnando le chiavi, richiederà le volture delle utenze e si farà interamente carico del pagamento dei ratei di mutuo in scadenza, delle utenze, delle rate ordinarie e straordinarie del condominio, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché degli oneri fiscali gravanti sull'immobile; dalla stessa data il signor corrisponderà l'assegno di mantenimento per i minori nella CP_1
misura concordata di Euro 500,00 mensili, come riportata nelle condizioni di affido.
Nell'ipotesi in cui Banca Intesa non dovesse autorizzare l'accollo del mutuo in capo alla signora e la contestuale completa liberatoria del signor la signora Pt_1 CP_1 Pt_1
si obbliga a corrispondere interamente la rata mensile del mutuo esonerando il signor CP_1
da ogni responsabilità conseguente.
9) la signora si impegna a trasmettere al signor gli estratti conto periodici Pt_1 CP_1
relativi al deposito acceso in Gran Bretagna per i minori, esigibile alla loro maggiore età.
Detto deposito è stato costituito con doni fatti ai bambini e con versamenti periodici successivi dei familiari”,
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 22.05.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7