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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 1944/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025,
da e con l'avv. CECINELLI ANDREA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento della figlia minore (nata dalla loro relazione more uxorio), le Per_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore e il diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 23.05.2025,
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 09.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1944/2025, così provvede:
1) affida la minore congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori ex legge n.54/06, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita nel Comune di Vedelago (TV) in Viale
Trieste n. 83- Lettera A- Frazione: Fossalunga, di proprietà della medesima;
2) dispone che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
salvo le decisioni attinenti ad eSIenze di vita quotidiana relative ai periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore, le quali verranno da questi separatamente adottate;
3) il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere presso di sé la figlia, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le necessità della minore e, in ogni caso le parti stabiliscono quale regime minimo di frequentazione:
-durante la settimana il padre terrà con sé la figlia il martedì e giovedì sera con pernotto ed ogni fine settimana dalle ore 18.30 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica;
le parti concorderanno di volta in volta eventuali modifiche alle visite, in caso di impegni lavorativi sopravvenuti;
con riguardo alle festività e le vacanze i SIg.ri e Pt_1 Pt_2
nel regolamentare i tempi e le modalità di visita alla minore, si atterrano al principio dell'alternanza delle varie feste;
dunque,
come da prassi ad anni alterni e a festività alternate;
durante le vacanze estive, dalla chiusura della scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, il padre trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con la figlia da concordare con la madre e comunicare alla stessa entro il 31 maggio;
i rimanenti giorni, la bambina starà con la madre, la quale si impegna con un congruo anticipo a comunicare al padre la destinazione, sempre da concordare con quest'ultimo, al fine di consentigli un'agevole organizzazione per le visite durante tale periodo;
durante le vacanze, le parti consentono reciprocamente l'accesso telefonico alla figlia;
nel periodo natalizio la figlia trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
nel periodo pasquale la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì di Pasqua con l'altro;
il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori ed ove non fosse possibile starà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; le altre festività verranno trascorse ad anni alterni;
in caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente accordo;
4) dispone che il SI. versi alla SI.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno Per_1
mensile di €400,00 (quattrocento/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra , a lui noto;
detto importo è soggetto Pt_1
a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai;
5) le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa
del Tribunale di Treviso:
-spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: • scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche
(anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e dopo scuola;
• spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino,
moto);
•spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica;
• spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00
mensili: cicli di psicoterapiche, logopedia, fisioterapiche, termali
(et similia);
-spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: ∙ iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
Libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività
sportiva per l'esborso che non superi il tesso massimo mensile di €
50,00;
il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
6) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza;
7) i genitori prestano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 27/05/2025.
Il Presidete relatore dott.ssa Susanna Menegazzi