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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2023 tra
e in persona del legale Parte_2 CO rappresentante p.t.,
opponenti e
, Controparte_2
opposto
Oggi 28.4.2025 innanzi alla dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa
Marianna Vangi, sono comparsi per e la Parte_2 CO
l'avv. Antonio la Forgia anche in sostituzione dell'avv. Gaetano Panunzio e per
[...]
l'avv. Giuseppina Marta de Pinto, che si riportano ai proprio scritti Controparte_2 difensivi I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese.
L'avv. de Pinto eccepisce la tardività delle deduzioni di controparte addotte per la prima volta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio. L'avv. la Forgia rileva che trattasi di deduzioni ammissibili non coperte da alcuna decadenza. Precisa che l'opposto nel ricorso monitorio non ha inteso far riferimento alla materia della locazione;
inoltre, se l era un falsus procurator nessuna Parte_2 relazione vi era con la che era la conduttrice esecutata, per tanto l'opposizione era CP_3 proposta con rito ordinario con citazione. Per le altre questioni si riporta a quanto già dedotto, precisando che laddove nel decreto ingiuntivo si fa riferimento ad si fa Parte_2 riferimento solo alla persona fisica. L'avv. de Pinto fa presente che in copiose parti del proprio atto di opposizione proprio gli opponenti richiamano la materia locatizia. Per il resto si riporta ai propri scritti difensivi poiché le avverse argomentazioni non colgono nel segno.
1 I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 17.15 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Anna Altamura, al termine della discussione, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 28.4.2025
nella causa n. 1693 dell'anno 2023 vertente tra tra
e in persona del legale Parte_2 CO rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio la Forgia e dall'avv. Gaetano
Panunzio, opponenti e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Marte de Pinto, Controparte_2
opposto
All'udienza del 28.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione, iscritto al ruolo in data 14.4.2023, e la Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., proponevano, con CO unico atto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023, emesso dal Tribunale di
Trani il 22.2.2023 e notificato in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto, all , Pt_2
3 a mani proprie, in data 1.3.2023, e alla società a mezzo posta CO elettronica certificata, il 17.3.2023.
Nel ricorso monitorio il ricorrente domandava ingiungersi il pagamento della Controparte_2 detta somma ad , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
Con il decreto opposto, il giudice del monitorio statuiva: CO
“ingiunge a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso Parte_2 immediatamente la somma di € 10.000,00” oltre accessori e spese.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la tardività dell'opposizione Controparte_2 dell (questione, peraltro, rilevabile d'ufficio) e l'infondatezza di quella della Parte_2
CO
Con provvedimento del 19.9.2023, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione ed era disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza per l'eventuale discussione e assegnazione dei termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito telematico di memorie e documenti ex art. 426 c.p.c..
Ritenuta la causa di natura documentale e pronta per la decisione, rigettata l'istanza di separazione dei procedimenti, in assenza dei presupposti ex art. 103 c.p.c., era fissata udienza per la decisione.
Giunta la causa dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo, all'udienza del 28.4.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Benché non si sia proceduto alla separazione dei procedimenti, le posizioni dei due opponenti vanno trattate distintamente.
Opposizione proposta da Parte_2
L'opposizione è tardiva.
L'oggetto del presente giudizio rientra chiaramente nell'ambito della materia delle locazioni ex art. 447 bis c.p.c.. Si discute del pagamento della penale che si era Parte_2 obbligato a versare nel verbale di accesso del 7.6.2018 dell'Ufficiale Giudiziario, nella procedura esecutiva di rilascio dell'immobile alla via Saffi nn. 50 - 52 – via Cappellini nn. 102
- 104, a seguito di sfratto per morosità a carico della conduttrice CO
, in caso di mancato rilascio nel termine indicato del bene, che si dichiarava
[...]
4 occupato dalla società di cui l era legale rappresentante. Tanto era Parte_2 chiaramente rappresentato dall nel ricorso monitorio, in cui si riferisce che Controparte_2
l avesse agito come “mandatario senza rappresentanza” della conduttrice Parte_2
e non come falsu procurator della stessa (come, invece, sostenuto da parte CP_3 opponente con la costituzione del nuovo difensore del 27.4.2025).
È noto che la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione nel caso di inadempimento. La clausola penale ha natura accessoria rispetto alla obbligazione principale che tende a rafforzare e non può sussistere autonomamente rispetto a tale obbligazione, rispetto alla quale, pur avendo una causa distinta, è collegata e complementare.
Nel caso di specie la clausola penale, riversata nel verbale di accesso, finalizzata alla richiesta di un termine ulteriore per il rilascio dell'immobile a seguito di sfratto per morosità, assunta da colui che era stato immesso nella disponibilità del bene dalla conduttrice morosa, non può che rientrare nella materia delle locazioni. Nel verbale di accesso del 8.5.2018, infatti,
dichiarava all'Ufficiale Giudiziario: “io sono il legale rappresentante della Parte_2 società denominata: che attualmente ha sede legale ed CO operativa in questa località, in virtù di un regolare contratto di locazione con la parte oggi esecutata, stipulato nel mese di luglio dell'anno 2017. Preso atto dello sfratto in essere, con la parte obbligata al rilascio, la si dichiara disponibile a CO riconoscere il canone di locazione direttamente al proprietario. Dichiara inoltre che è pendente una causa di opposizione di terzo avverso il presente procedimento, con udienza fissata a domani 09-05-2018”.
Per inquadrare ancor meglio la questione, si evidenzia che, nell'atto introduttivo, è, peraltro, lo stesso opponente a riportare che la “ all'epoca rivestendo egli CO detta carica ed avendo detta società sede nell'immobile in questione (doc. 4), che deteneva di fatto in qualità di sub-conduttrice, in virtù di contratto di sublocazione in data 14.07.2017 con la ditta individuale (doc.5), registrato a CO
Bari in pari data al n. 012650 – serie 3T (doc. 6)”. Aggiungeva che “con ordinanza in data
06.06.2018 (doc. 7) il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/05/2018, rigettava l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo di rilascio proposta dalla subconduttrice, nei CO confronti di , locatore intimante, con ricorso in opposizione di terzo a convalida Controparte_2 di sfratto ex art. 404 c.p.c. in data 27/04/2018 (doc. 8), rilevando che «.... la sentenza di
5 condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, se il titolo in base al quale costui occupa l'immobile presuppone quello del conduttore, …»”.
non era, dunque, un terzo estraneo al rapporto di locazione tra la Parte_2
e e l'impegno dallo stesso CO CO Controparte_2 assunto di pagare la penale in ipotesi di mancato rilascio dell'immobile nel termine indicato non poteva ritenersi avulso dal rapporto di locazione e da quello derivato di sublocazione in essere.
Una notazione merita il rilievo di parte opponente di cui alla costituzione avvenuta in data
27.4.2025 del nuovo difensore, da vagliarsi trattandosi di mera difesa.
Ebbene, inconferente è nel caso de quo l'orientamento del giudice di legittimità citato dall . Nella pronuncia n. 13693/2024, in particolare, si rileva che il ricorso Parte_2 per decreto ingiuntivo era stato “esaminato ed accolto dal Tribunale civile tout court, e non dal
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e senza alcuna indicazione giudiziale circa il punto che la domanda monitoria riguardasse un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409
e 442 c.p.c., fosse stato inteso e trattato come ricorso non rientrante in tale ambito di controversie … in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza per l'opposizione, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione – e che tale principio vale anche quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro”. Il precedente si riferisce, cioè, all'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso da un giudice funzionalmente incompetente, riconoscendo come l'opposizione dovesse necessariamente seguire il rito previsto dinanzi al giudice che il decreto aveva emesso.
Invero, è la stessa Corte di legittimità nella pronuncia appena citata, già menzionata da parte opponente, a richiamare, condividendolo, il precedente di legittimità Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
60 del 2016, proprio in materia di locazioni, in cui era affermato che “le decisioni richiamate nella relazione e dallo stesso ricorrente, nelle quali si è affermato che sia consentito all'opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del ereditare richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della
6 materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente. … Il principio di diritto espresso da tali decisioni, che deroga al principio generale sopra richiamato ed al quale si ritiene di dare seguito, non si pone in contraddizione con esso ma si giustifica in riferimento alle più circoscritte ipotesi in cui non soltanto il decreto sia stato richiesto in una materia che prevede un rito speciale, ma sia stato richiesto al giudice competente per le cause ordinarie anziché al organo giudiziario che abbia competenza funzionale nella materia indicata. Non rileva invece la semplice mancata indicazione all'ingiunto delle modalità con le quali l'opposizione va proposta, in considerazione della competenza tecnica che va riconosciuta all'avvocato, il quale deve essere autonomamente consapevole di quelle modalità in relazione alla natura della controversia, che può agevolmente evincere dal contenuto dell'atto notificato
(v. Cass. n. 8014 del 2009, che richiama Corte cost. n. 152 del 2000, che ebbe a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme che vengono in considerazione, sul presupposto che il principio della legale conoscenza delle norme nulla abbia a che vedere con il principio di uguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e che esso non possa non valere laddove la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte)”.
L'indicazione di un codice oggetto al momento della iscrizione a ruolo del fascicolo, avente meramente funzione di individuare la ripartizione interna dei fascicoli per la assegnazione al magistrato della stessa Sezione Civile, non può essere indicativa dell'oggetto del giudizio in contrasto con quella che è la chiara enunciazione della domanda formulata nel ricorso introduttivo, che è la sola ed unica ad identificare l'oggetto della causa.
Ecco che l'opposizione proposta dall è tardiva. Parte_2
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre Cass. n. 27343 del 29.12.2016, Cass. n. 21671 del 19.9.2017). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria
7 della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, n. 2907 del
10.2.2014).
Più chiaramente è stato affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7071 del 12.3.2019 da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 927 del 13.1.2022).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 1.3.2023, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il 14.4.2023, il termine di 40 giorni previsto dagli artt. 641-645 c.p.c. risulta superato.
Per inciso, si rileva che la questione di legittimità costituzionale, che parte opponente chiede di rimettere alla Corte Costituzionale avverso l'art. 426 c.p.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza e con gli art. 24 e 111 Cost. per violazione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale e al giusto processo, non supera il vaglio di non manifestamente infondatezza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la riproposizione di una questione già dichiarata infondata, in mancanza di argomenti nuovi, determina la sua manifesta infondatezza.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45, investita della stessa questione, già ha affrontato il profilo di una addotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011 e ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. La Corte Costituzionale, in particolare, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 c.p.c., rispetto alla disciplina
8 dei nuovi riti speciali introdotta dal d.lgs. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
La questione, dunque, è stata valutata di mera opportunità, rimessa, ad una valutazione di politica legislativa, di discrezionalità legislativa, ma non una questione che necessiti di un intervento modificativo, perché la disciplina in essere sia manifestamente irragionevole. La pronuncia 45/2018 della Corte Costituzionale non è da ascrivere, come pare ritenere l'opponente, nell'ambito di quelle che vengono definite dalla dottrina sentenze “monito”, ossia quelle sentenze in cui il giudice delle leggi, pur non accogliendo la questione di legittimità costituzionale, magari per evitare un vuoto legislativo, formula un avvertimento per il legislatore, affinché prevenga una futura possibile dichiarazione di incostituzionalità, provvedendo a modificare la norma in questione.
La Corte Costituzionale esplicitamente riconosce la non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale di cui all'art. 426 c.p.c., senza sottolineare nessuna urgenza nella modifica del sistema ovvero senza evidenziare una intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, che pure avrebbe potuto giustificare la riproposizione della questione in via incidentale.
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che le differenti regole processuali (tra l'art. 426
c.p.c. e il d.lgs. 150/2011) siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
“riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata
[…], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988)
e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte»”.
9 Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con conferma del decreto opposto e dichiarazione dell'esecutorietà dello stesso.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Opposizione proposta dalla CO
Nel ricorso monitorio proponeva domanda di ingiunzione di pagamento nei Controparte_2 confronti di “in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 CO
. Il decreto ingiuntivo era emesso dal giudice del monitorio solo nei confronti di
[...]
. In assenza di specificazione nel dispositivo del decreto ingiuntivo 8come Parte_2 anche nella parte motiva) della qualifica dello stesso quale legale rappresentante della società, quest'ultima non può ritenersi destinataria dell'ingiunzione di pagamento emessa dal
Tribunale.
Peraltro, emerge chiaramente dalla visura camerale della società, prodotta da parte opponente, che al momento della domanda monitoria non rivestiva alcuna Parte_2 carica sociale nella il cui legale rappresentante dal 2021 era CO [...]
. CO
Si ribadisce, dunque, che la domanda monitoria non era proposta nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., ma nei confronti di CO
, anche in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo Parte_2 tale carica, e il decreto ingiuntivo era emesso nei confronti dell senza Parte_2 ulteriore specificazione: trattasi di elementi che, tutti vagliati nel loro complesso, non consentono di ritenere l'ingiunzione emessa nei confronti di estesa nei Parte_2 confronti della società, proprio perché, come argomentato dallo stesso opposto, trattasi di
“due soggetti giuridici ben diversi e distinti” (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione).
Ancor più proprio perché, come argomentato dall'opposto, “l'indicazione del nome del legale rappresentante di una società deve ritenersi dettaglio irrilevante poiché il cambiamento della carica nel corso della vita societaria non ha alcuna attinenza per le obbligazioni societarie, trattandosi di società di capitali e non di persone, non rispondendo di dette obbligazioni la persona fisica che ne ha la rappresentanza o la qualifica di socio”. L'indicazione nel decreto ingiuntivo solo del nome dell (non più legale rappresentante della società) Parte_2 senza alcun riferimento espresso alla società di capitali, soggetto giuridico distinto dagli amministratori o soci, non consente di ritenere l'ingiunzione emessa anche nei confronti della
CO
10 Ecco che inesistente va ritenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della CO
La Corte di legittimità sin dal 1983 ha chiarito che la notificazione del decreto
[...] ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato. L'opposizione proposta dalla al fine di far emergere il proprio difetto di CO legittimazione passiva, essendo stata destinataria della notifica del decreto ingiuntivo, non vale a rendere la stessa una parte processuale destinataria della domanda di pagamento.
Certo, come argomenta l'opposto, la fase dell'opposizione apre un vero e proprio giudizio a cognizione piena, in cui il giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte ingiungente, tant'è che si pronuncia sul merito del diritto fatto valere. Trattasi, comunque, non di un giudizio autonomo e neppure di un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore.
Il giudice è, però, anche tenuto a decidere nei limiti della domanda. Ebbene Controparte_2 nel suo atto di costituzione, come nella memoria integrativa a seguito del mutamento del rito, concludeva chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo n. 213/2023 del Tribunale di Trani nei confronti della e “per l'effetto” condannare la società, in CO persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 10.000,00.
Evidentemente alcun decreto ingiuntivo può confermare il Tribunale, giacché alcun decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della CO
Sulle spese di lite
La particolarità delle questioni poste alla base sia della pronuncia di l'inammissibilità dell'opposizione di sia dell'accoglimento di quella proposta dalla Parte_2
che non hanno portato neppure all'analisi nel merito delle CO ragioni di credito vantate dall , essendo ogni altra questione rimasta assorbita, Controparte_2 giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 213/2023, proposta da Parte_2
e dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei
[...] CO confronti di , disattesa ogni altra domanda, istanza e difesa, così provvede: Controparte_2
- dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto, n. 213/2023, emesso dal Tribunale di Trani il 22.2.2023 nei confronti di
, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.; Parte_2
11 - accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, CO dichiara che alcuna ingiunzione di pagamento era stata emessa nei confronti di detta società;
- compensa integralmente le spese di lite del giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 28.4.2025
Il giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
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AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2023 tra
e in persona del legale Parte_2 CO rappresentante p.t.,
opponenti e
, Controparte_2
opposto
Oggi 28.4.2025 innanzi alla dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa
Marianna Vangi, sono comparsi per e la Parte_2 CO
l'avv. Antonio la Forgia anche in sostituzione dell'avv. Gaetano Panunzio e per
[...]
l'avv. Giuseppina Marta de Pinto, che si riportano ai proprio scritti Controparte_2 difensivi I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese.
L'avv. de Pinto eccepisce la tardività delle deduzioni di controparte addotte per la prima volta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio. L'avv. la Forgia rileva che trattasi di deduzioni ammissibili non coperte da alcuna decadenza. Precisa che l'opposto nel ricorso monitorio non ha inteso far riferimento alla materia della locazione;
inoltre, se l era un falsus procurator nessuna Parte_2 relazione vi era con la che era la conduttrice esecutata, per tanto l'opposizione era CP_3 proposta con rito ordinario con citazione. Per le altre questioni si riporta a quanto già dedotto, precisando che laddove nel decreto ingiuntivo si fa riferimento ad si fa Parte_2 riferimento solo alla persona fisica. L'avv. de Pinto fa presente che in copiose parti del proprio atto di opposizione proprio gli opponenti richiamano la materia locatizia. Per il resto si riporta ai propri scritti difensivi poiché le avverse argomentazioni non colgono nel segno.
1 I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 17.15 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Anna Altamura, al termine della discussione, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 28.4.2025
nella causa n. 1693 dell'anno 2023 vertente tra tra
e in persona del legale Parte_2 CO rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio la Forgia e dall'avv. Gaetano
Panunzio, opponenti e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Marte de Pinto, Controparte_2
opposto
All'udienza del 28.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione, iscritto al ruolo in data 14.4.2023, e la Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., proponevano, con CO unico atto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023, emesso dal Tribunale di
Trani il 22.2.2023 e notificato in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto, all , Pt_2
3 a mani proprie, in data 1.3.2023, e alla società a mezzo posta CO elettronica certificata, il 17.3.2023.
Nel ricorso monitorio il ricorrente domandava ingiungersi il pagamento della Controparte_2 detta somma ad , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
Con il decreto opposto, il giudice del monitorio statuiva: CO
“ingiunge a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso Parte_2 immediatamente la somma di € 10.000,00” oltre accessori e spese.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la tardività dell'opposizione Controparte_2 dell (questione, peraltro, rilevabile d'ufficio) e l'infondatezza di quella della Parte_2
CO
Con provvedimento del 19.9.2023, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione ed era disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza per l'eventuale discussione e assegnazione dei termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito telematico di memorie e documenti ex art. 426 c.p.c..
Ritenuta la causa di natura documentale e pronta per la decisione, rigettata l'istanza di separazione dei procedimenti, in assenza dei presupposti ex art. 103 c.p.c., era fissata udienza per la decisione.
Giunta la causa dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo, all'udienza del 28.4.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Benché non si sia proceduto alla separazione dei procedimenti, le posizioni dei due opponenti vanno trattate distintamente.
Opposizione proposta da Parte_2
L'opposizione è tardiva.
L'oggetto del presente giudizio rientra chiaramente nell'ambito della materia delle locazioni ex art. 447 bis c.p.c.. Si discute del pagamento della penale che si era Parte_2 obbligato a versare nel verbale di accesso del 7.6.2018 dell'Ufficiale Giudiziario, nella procedura esecutiva di rilascio dell'immobile alla via Saffi nn. 50 - 52 – via Cappellini nn. 102
- 104, a seguito di sfratto per morosità a carico della conduttrice CO
, in caso di mancato rilascio nel termine indicato del bene, che si dichiarava
[...]
4 occupato dalla società di cui l era legale rappresentante. Tanto era Parte_2 chiaramente rappresentato dall nel ricorso monitorio, in cui si riferisce che Controparte_2
l avesse agito come “mandatario senza rappresentanza” della conduttrice Parte_2
e non come falsu procurator della stessa (come, invece, sostenuto da parte CP_3 opponente con la costituzione del nuovo difensore del 27.4.2025).
È noto che la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione nel caso di inadempimento. La clausola penale ha natura accessoria rispetto alla obbligazione principale che tende a rafforzare e non può sussistere autonomamente rispetto a tale obbligazione, rispetto alla quale, pur avendo una causa distinta, è collegata e complementare.
Nel caso di specie la clausola penale, riversata nel verbale di accesso, finalizzata alla richiesta di un termine ulteriore per il rilascio dell'immobile a seguito di sfratto per morosità, assunta da colui che era stato immesso nella disponibilità del bene dalla conduttrice morosa, non può che rientrare nella materia delle locazioni. Nel verbale di accesso del 8.5.2018, infatti,
dichiarava all'Ufficiale Giudiziario: “io sono il legale rappresentante della Parte_2 società denominata: che attualmente ha sede legale ed CO operativa in questa località, in virtù di un regolare contratto di locazione con la parte oggi esecutata, stipulato nel mese di luglio dell'anno 2017. Preso atto dello sfratto in essere, con la parte obbligata al rilascio, la si dichiara disponibile a CO riconoscere il canone di locazione direttamente al proprietario. Dichiara inoltre che è pendente una causa di opposizione di terzo avverso il presente procedimento, con udienza fissata a domani 09-05-2018”.
Per inquadrare ancor meglio la questione, si evidenzia che, nell'atto introduttivo, è, peraltro, lo stesso opponente a riportare che la “ all'epoca rivestendo egli CO detta carica ed avendo detta società sede nell'immobile in questione (doc. 4), che deteneva di fatto in qualità di sub-conduttrice, in virtù di contratto di sublocazione in data 14.07.2017 con la ditta individuale (doc.5), registrato a CO
Bari in pari data al n. 012650 – serie 3T (doc. 6)”. Aggiungeva che “con ordinanza in data
06.06.2018 (doc. 7) il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/05/2018, rigettava l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo di rilascio proposta dalla subconduttrice, nei CO confronti di , locatore intimante, con ricorso in opposizione di terzo a convalida Controparte_2 di sfratto ex art. 404 c.p.c. in data 27/04/2018 (doc. 8), rilevando che «.... la sentenza di
5 condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, se il titolo in base al quale costui occupa l'immobile presuppone quello del conduttore, …»”.
non era, dunque, un terzo estraneo al rapporto di locazione tra la Parte_2
e e l'impegno dallo stesso CO CO Controparte_2 assunto di pagare la penale in ipotesi di mancato rilascio dell'immobile nel termine indicato non poteva ritenersi avulso dal rapporto di locazione e da quello derivato di sublocazione in essere.
Una notazione merita il rilievo di parte opponente di cui alla costituzione avvenuta in data
27.4.2025 del nuovo difensore, da vagliarsi trattandosi di mera difesa.
Ebbene, inconferente è nel caso de quo l'orientamento del giudice di legittimità citato dall . Nella pronuncia n. 13693/2024, in particolare, si rileva che il ricorso Parte_2 per decreto ingiuntivo era stato “esaminato ed accolto dal Tribunale civile tout court, e non dal
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e senza alcuna indicazione giudiziale circa il punto che la domanda monitoria riguardasse un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409
e 442 c.p.c., fosse stato inteso e trattato come ricorso non rientrante in tale ambito di controversie … in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza per l'opposizione, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile – stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione – e che tale principio vale anche quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro”. Il precedente si riferisce, cioè, all'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso da un giudice funzionalmente incompetente, riconoscendo come l'opposizione dovesse necessariamente seguire il rito previsto dinanzi al giudice che il decreto aveva emesso.
Invero, è la stessa Corte di legittimità nella pronuncia appena citata, già menzionata da parte opponente, a richiamare, condividendolo, il precedente di legittimità Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
60 del 2016, proprio in materia di locazioni, in cui era affermato che “le decisioni richiamate nella relazione e dallo stesso ricorrente, nelle quali si è affermato che sia consentito all'opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del ereditare richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della
6 materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente. … Il principio di diritto espresso da tali decisioni, che deroga al principio generale sopra richiamato ed al quale si ritiene di dare seguito, non si pone in contraddizione con esso ma si giustifica in riferimento alle più circoscritte ipotesi in cui non soltanto il decreto sia stato richiesto in una materia che prevede un rito speciale, ma sia stato richiesto al giudice competente per le cause ordinarie anziché al organo giudiziario che abbia competenza funzionale nella materia indicata. Non rileva invece la semplice mancata indicazione all'ingiunto delle modalità con le quali l'opposizione va proposta, in considerazione della competenza tecnica che va riconosciuta all'avvocato, il quale deve essere autonomamente consapevole di quelle modalità in relazione alla natura della controversia, che può agevolmente evincere dal contenuto dell'atto notificato
(v. Cass. n. 8014 del 2009, che richiama Corte cost. n. 152 del 2000, che ebbe a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme che vengono in considerazione, sul presupposto che il principio della legale conoscenza delle norme nulla abbia a che vedere con il principio di uguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e che esso non possa non valere laddove la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte)”.
L'indicazione di un codice oggetto al momento della iscrizione a ruolo del fascicolo, avente meramente funzione di individuare la ripartizione interna dei fascicoli per la assegnazione al magistrato della stessa Sezione Civile, non può essere indicativa dell'oggetto del giudizio in contrasto con quella che è la chiara enunciazione della domanda formulata nel ricorso introduttivo, che è la sola ed unica ad identificare l'oggetto della causa.
Ecco che l'opposizione proposta dall è tardiva. Parte_2
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre Cass. n. 27343 del 29.12.2016, Cass. n. 21671 del 19.9.2017). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria
7 della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, n. 2907 del
10.2.2014).
Più chiaramente è stato affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7071 del 12.3.2019 da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 927 del 13.1.2022).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 1.3.2023, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il 14.4.2023, il termine di 40 giorni previsto dagli artt. 641-645 c.p.c. risulta superato.
Per inciso, si rileva che la questione di legittimità costituzionale, che parte opponente chiede di rimettere alla Corte Costituzionale avverso l'art. 426 c.p.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza e con gli art. 24 e 111 Cost. per violazione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale e al giusto processo, non supera il vaglio di non manifestamente infondatezza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la riproposizione di una questione già dichiarata infondata, in mancanza di argomenti nuovi, determina la sua manifesta infondatezza.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45, investita della stessa questione, già ha affrontato il profilo di una addotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011 e ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. La Corte Costituzionale, in particolare, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 c.p.c., rispetto alla disciplina
8 dei nuovi riti speciali introdotta dal d.lgs. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
La questione, dunque, è stata valutata di mera opportunità, rimessa, ad una valutazione di politica legislativa, di discrezionalità legislativa, ma non una questione che necessiti di un intervento modificativo, perché la disciplina in essere sia manifestamente irragionevole. La pronuncia 45/2018 della Corte Costituzionale non è da ascrivere, come pare ritenere l'opponente, nell'ambito di quelle che vengono definite dalla dottrina sentenze “monito”, ossia quelle sentenze in cui il giudice delle leggi, pur non accogliendo la questione di legittimità costituzionale, magari per evitare un vuoto legislativo, formula un avvertimento per il legislatore, affinché prevenga una futura possibile dichiarazione di incostituzionalità, provvedendo a modificare la norma in questione.
La Corte Costituzionale esplicitamente riconosce la non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale di cui all'art. 426 c.p.c., senza sottolineare nessuna urgenza nella modifica del sistema ovvero senza evidenziare una intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, che pure avrebbe potuto giustificare la riproposizione della questione in via incidentale.
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che le differenti regole processuali (tra l'art. 426
c.p.c. e il d.lgs. 150/2011) siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
“riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata
[…], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988)
e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte»”.
9 Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con conferma del decreto opposto e dichiarazione dell'esecutorietà dello stesso.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Opposizione proposta dalla CO
Nel ricorso monitorio proponeva domanda di ingiunzione di pagamento nei Controparte_2 confronti di “in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 CO
. Il decreto ingiuntivo era emesso dal giudice del monitorio solo nei confronti di
[...]
. In assenza di specificazione nel dispositivo del decreto ingiuntivo 8come Parte_2 anche nella parte motiva) della qualifica dello stesso quale legale rappresentante della società, quest'ultima non può ritenersi destinataria dell'ingiunzione di pagamento emessa dal
Tribunale.
Peraltro, emerge chiaramente dalla visura camerale della società, prodotta da parte opponente, che al momento della domanda monitoria non rivestiva alcuna Parte_2 carica sociale nella il cui legale rappresentante dal 2021 era CO [...]
. CO
Si ribadisce, dunque, che la domanda monitoria non era proposta nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., ma nei confronti di CO
, anche in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo Parte_2 tale carica, e il decreto ingiuntivo era emesso nei confronti dell senza Parte_2 ulteriore specificazione: trattasi di elementi che, tutti vagliati nel loro complesso, non consentono di ritenere l'ingiunzione emessa nei confronti di estesa nei Parte_2 confronti della società, proprio perché, come argomentato dallo stesso opposto, trattasi di
“due soggetti giuridici ben diversi e distinti” (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione).
Ancor più proprio perché, come argomentato dall'opposto, “l'indicazione del nome del legale rappresentante di una società deve ritenersi dettaglio irrilevante poiché il cambiamento della carica nel corso della vita societaria non ha alcuna attinenza per le obbligazioni societarie, trattandosi di società di capitali e non di persone, non rispondendo di dette obbligazioni la persona fisica che ne ha la rappresentanza o la qualifica di socio”. L'indicazione nel decreto ingiuntivo solo del nome dell (non più legale rappresentante della società) Parte_2 senza alcun riferimento espresso alla società di capitali, soggetto giuridico distinto dagli amministratori o soci, non consente di ritenere l'ingiunzione emessa anche nei confronti della
CO
10 Ecco che inesistente va ritenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della CO
La Corte di legittimità sin dal 1983 ha chiarito che la notificazione del decreto
[...] ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato. L'opposizione proposta dalla al fine di far emergere il proprio difetto di CO legittimazione passiva, essendo stata destinataria della notifica del decreto ingiuntivo, non vale a rendere la stessa una parte processuale destinataria della domanda di pagamento.
Certo, come argomenta l'opposto, la fase dell'opposizione apre un vero e proprio giudizio a cognizione piena, in cui il giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte ingiungente, tant'è che si pronuncia sul merito del diritto fatto valere. Trattasi, comunque, non di un giudizio autonomo e neppure di un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore.
Il giudice è, però, anche tenuto a decidere nei limiti della domanda. Ebbene Controparte_2 nel suo atto di costituzione, come nella memoria integrativa a seguito del mutamento del rito, concludeva chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo n. 213/2023 del Tribunale di Trani nei confronti della e “per l'effetto” condannare la società, in CO persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 10.000,00.
Evidentemente alcun decreto ingiuntivo può confermare il Tribunale, giacché alcun decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della CO
Sulle spese di lite
La particolarità delle questioni poste alla base sia della pronuncia di l'inammissibilità dell'opposizione di sia dell'accoglimento di quella proposta dalla Parte_2
che non hanno portato neppure all'analisi nel merito delle CO ragioni di credito vantate dall , essendo ogni altra questione rimasta assorbita, Controparte_2 giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 213/2023, proposta da Parte_2
e dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei
[...] CO confronti di , disattesa ogni altra domanda, istanza e difesa, così provvede: Controparte_2
- dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto, n. 213/2023, emesso dal Tribunale di Trani il 22.2.2023 nei confronti di
, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.; Parte_2
11 - accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, CO dichiara che alcuna ingiunzione di pagamento era stata emessa nei confronti di detta società;
- compensa integralmente le spese di lite del giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 28.4.2025
Il giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
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