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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18760/2023 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. USSIA FRANCESCO, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Torino, C.so G. Matteotti n. 31 presso il difensore avv.to Ussia.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to M.Oneglia, elettivamente domiciliato in Milano, Foro CP_1
Buonaparte n. 69, presso il difensore avv.to Oneglia.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1218 c.c. di CP_1
ovvero di qualsivoglia altro titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che il G.I. potrebbe ritenere più opportunamente applicabile, nei confronti di parti attrici per i fatti e i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore dei CP_1
Sig.ri e dell'importo di € 13.232,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 Parte_2 interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo accertando in corso di causa;
- accertare e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori, la mancata redazione del Verbale di Fine
Lavori e così la mancata consegna dell'opera ai sensi di contratto e per i motivi di cui in narrativa, e
pagina 1 di 10 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare al pagamento a titolo di clausola penale CP_1 dell'importo di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo a far data dal 6.07.2021 sino alla data della pronuncia definitoria del presente giudizio, ovvero del diverso importo e della diversa misura accertandi in corso di causa;
- dichiarare tenuta e condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 8.159,41 a CP_1 titolo di spese per l'assistenza tecnica e legale sostenute in relazione al procedimento ex artt. 696 e
696bis c.p.c., per i titoli e i motivi di cui in narrativa, ovvero del diverso importo accertando in corso di causa;
- rigettare in toto la domanda riconvenzionale avversaria, mandando assolti gli attori da ogni e qualsivoglia pretesa nei loro confronti avanzata da parte convenuta;
- con vittoria di spese e competenze legali per il presente giudizio, oltre esposti, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e le successive occorrende, con ulteriore maggiorazione ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 per la predisposizione di tecniche informatiche idonee a consentire la navigabilità e la consultazione dell'atto e dei rispettivi allegati”.
Per parte convenuta:
“In via principale: respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: ridurre le avverse pretese di quanto emergerà in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1384 cc;
in via riconvenzionale: condannare i Sig.ri al pagamento in favore di della penale di cui Pt_1 CP_1 all'art. 11 del contratto tra le parti, ovvero della minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, disponendo compensazione giudiziale con le somme al cui pagamento dovesse CP_1
essere eventualmente condannata in favore dei Sig.ri Pt_1
Nelle spese: con vittoria di spese, oltre accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 28.2.2024, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, (già , per
[...] CP_1 Controparte_2 vederla condannare al pagamento di € 13.232,00 a titolo di responsabilità originata dai lavori di appalto da essa svolti nell'immobile di loro proprietà, nonché al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori e di € 8.159,41 a titolo di spese per il procedimento di ATP.
In data 20 dicembre 2023 si costituiva chiedendo la reiezione delle domande attoree o, in CP_1
subordine, la riduzione del petitum, e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento pagina 2 di 10 della penale prevista dall'art. 11 del contratto, eventualmente compensando con le somme al cui pagamento fosse stata condannata la convenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 6 settembre 2024 si acquisivano gli atti del fascicolo di ATP ( Rg. 22976/2021 ) e veniva ammessa la prova testimoniale dedotta dagli attori. I testi e venivano integralmente escussi in data 2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
novembre 2024.
Con ordinanza dell'8 novembre 2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi fissata udienza per la discussione.
2. È circostanza non contestata che in data 3 febbraio 2021 veniva stipulato un contratto di appalto fra e (attori e committenti) e (già convenuta e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
appaltatrice). Il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione di un immobile in
Torino, C.so Unione Sovietica n. 379, di proprietà degli attori.
Nel contratto veniva nominato in veste di direttore dei lavori l'architetto , Controparte_3 collaboratore dell'impresa appaltatrice. Il prezzo dell'appalto veniva pattuito in complessivi €
13.500,00, di cui € 250,00 per oneri di sicurezza;
i lavori dovevano avere inizio il 3 maggio 2021 e la fine era prevista in 45 giorni lavorativi da tal data, dunque per il 6 luglio 2021.
2.1. Parte attrice rappresentava che nel corso dei lavori l'immobile era rimasto inabitato e quindi l'impresa poteva circolare liberamente avendo a disposizione le chiavi d'ingresso dei locali;
nel corso dei lavori il personale di danneggiava la soletta in corrispondenza del piatto doccia sito nel bagno CP_1 dell'immobile, cagionando un danno anche al sottostante locale di proprietà condominiale. La stessa impresa aveva poi rimediato al danno, ma aveva omesso il rilascio della relativa certificazione di tenuta statica, di effettuare la rasatura e la tinteggiatura del soffitto del sottostante locale condominiale.
Tra il 18 e il 21 (in misura maggiore) del giugno del 2021 si segnalavano ulteriori episodi di allagamento, tali da riguardare anche la facciata del condominio su C.so Unione Sovietica;
giunti sul posto, gli attori rappresentavano di aver trovato l'appartamento completamente allagato dalla fuoriuscita di acqua dalle tubazioni a muro: l'impresa quindi “aveva colpevolmente mancato di apporre le valvole detentori ovvero i tappi a sigillo alle condutture termoidrauliche del termoarredo, di talché, al momento dell'attivazione in tal data dell'impianto termico condominiale come da avviso affisso nell'ingresso condominiale da parte di Euro Termica S.n.c. – impresa gestrice del servizio calore all'interno del condominio (avviso per scrupolo comunicato anche dal Sig. all'impresa Pt_1
pagina 3 di 10 e al D.L.; doc. 7) l'acqua fuoriusciva copiosa, sommergendo l'intera pavimentazione dell'unità abitativa, e fuoriuscendo all'esterno della stessa”.
Dall'allagamento derivavano svariati danni, fra cui il rigonfiamento e il distacco della pavimentazione lignea, ammaloramenti al mobilio, il cortocircuito dell'impianto elettrico, infiltrazioni nel balcone, danni agli appartamenti e agli esercizi commerciali circostanti, nonché al . CP_4
Gli attori rappresentavano di aver diffidato l'impresa, che garantiva piena collaborazione, anche con coinvolgimento della compagnia assicurativa;
tuttavia l'impresa non provvedeva al risarcimento e non ultimava le opere contrattualmente previste, senza mai comunicare la fine lavori né completare le pratiche amministrative relative alle opere edilizie, fra cui le variazioni catastali.
Pertanto, gli attori conferivano incarico al GE , affinché procedesse con Controparte_5
accertamento peritale circa i danni e le opere da ultimare, con stesura di relativo elaborato, per un costo di € 789,50.
Protraendosi l'inadempimento, depositavano presso il Tribunale di Torino ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., ( r.g. 22976/2021), che si definiva con il deposito di un elaborato peritale che riconosceva la responsabilità di nonché delle ditte subappaltatrici di e CP_1 Controparte_6 Persona_1 per un totale di € 13.232,00, IVA inclusa.
Gli attori chiedevano inoltre il pagamento della penale pattuita, pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Non avendo l'impresa pagato alcuna somma, introducevano il presente giudizio.
2.2. Costituendosi in giudizio, contestava le prospettazioni avversarie, affermando che i CP_1
lavori sarebbero stati conclusi a luglio 2021, facendo riferimento alla mail del direttore lavori (doc. 3), nella quale si evidenziava solo la necessità di qualche minimo intervento (che l'ATP, pur contestata, avrebbe quantificato in € 1.225,90, incluse le opere non eseguite a regola d'arte): veniva quindi contestata la debenza della penale, o, in subordine, se ne richiedeva la riduzione data la minima incidenza dei lavori mancanti.
Infine, si contestava l'imputabilità dell'evento dannoso dell'allagamento, poiché alla impresa appaltatrice non era stato comunicato che in data 21 giugno 2021 si sarebbe verificato il ricarico dell'impianto termico e tale evento era imprevedibile, in ragione del periodo estivo;
peraltro non era stato accertato il motivo dell'allagamento.
Osservava infine che non era possibile conoscere lo stato dell'arredamento e degli oggetti ammalorati prima del sinistro, né lo stato dell'impianto elettrico e la causalità dell'allagamento rispetto al suo danneggiamento;
peraltro l'impianto veniva ripristinato dall'architetto di e quindi era CP_1
funzionante.
pagina 4 di 10 In via riconvenzionale, affermava che gli attori non avrebbero pagato l'intero importo previsto da CP_1 contratto, mancando l'adempimento al saldo lavori 5%, per € 675,00, oltre IVA, e il saldo dei lavori extra effettuati, su richiesta degli attori, per € 350,00, oltre IVA, per un totale di € 1.025,00, oltre IVA.
Instava poi l'applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento ai sensi dell'art. 11 del contratto.
Infine, contestava l'addebitabilità alla convenuta della somma di € 789,50, costo sostenuto dagli attori per la perizia del GE , in quanto atto di parte e facoltativo, nonché le spese di ATP, CP_5 mancando una responsabilità in capo all'impresa appaltatrice.
3. Occorre in via preliminare trattare la natura del risarcimento richiesto da e nei Pt_1 Pt_2
confronti di CP_1
Attesa la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto fra le parti, la responsabilità risarcitoria invocata dagli attori va ritenuta di origine contrattuale;
il contratto di appalto prevede che l'appaltatore organizzi i mezzi e si assuma il rischio delle attività che si obbliga a svolgere: inoltre, laddove si avvalga delle prestazioni di imprese in subappalto (com'è avvenuto nel caso di specie), risponde nei confronti del committante anche per i danni cagionati dalle imprese subappaltatrici di cui si avvale nello svolgimento dell'attività promessa, potendo poi eventualmente agire in regresso nei loro confronti.
3.1. Trattandosi di responsabilità contrattuale, sulla scorta della costante giurisprudenza, l'onere della prova, in punto an, che incombe sugli attori richiede la dimostrazione del titolo e la mera allegazione dell'inadempimento. Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto il contratto di appalto concluso tra le parti (cfr. doc. 1 della citazione) e hanno fornito anche la prova dell'inadempimento, sia per quanto riguarda il danno alla soletta sia in ordine all'allagamento, producendo foto (cfr. doc. 4 e 8 della citazione) e video (cfr. doc. 6 della citazione).
Gli attori hanno altresì prodotto ( doc. 11 ), le comunicazioni intercorse fra e Pt_1 CP_3
(architetto di fiducia di e direttore lavori), che all'esito di un sopralluogo con decoratore e CP_1
idraulico, affermava piena collaborazione con la committenza assicurando il coinvolgimento dell'assicurazione al fine di risarcire i danni cagionati.
Infine, è stata fornita altresì prova del fatto che rimanevano delle opere da ultimare (cfr. doc. 15 ), laddove il Direttore Lavori, alla data del 21.7.2021, elencava le lavorazioni ancora da completare.
pagina 5 di 10 3.2. A fronte del materiale probatorio fornito dagli attori, spettava alla società convenuta dimostrare che l'inadempimento era dovuto a forza maggiore o a caso fortuito, rimuovendo il nesso di causalità con i danni dimostrati.
Nulla di tutto ciò è peraltro emerso.
Circa le opere incompiute, occorre richiamare le citate dichiarazioni rese dal Direttore dei Lavori, che la convenuta minimizza nella loro portata, definendo strumentale la relativa domanda, ma che tutti gli effetti costituiscono mancanze ascrivibili all'appaltatrice, anche confermate della CT.
Circa la mancata chiusura delle condutture di termoarredo, affermava che la causa CP_1 dell'allagamento fosse ignota, prospettazione che peraltro non è sufficiente a liberarla dalla relativa responsabilità, atteso che dalle produzioni video appare chiaramente la fonte di fuoriuscita dell'acqua; parimenti la prova dell'apposizione delle valvole andava fornita dall'appaltatrice, rientrando nell'ordinaria diligenza che si richiede per tali prestazioni professionali.
La società convenuta rappresentava infine che le valvole erano difettose, ma anche su tale profilo non offre prova alcuna.
Non costituisce poi circostanza liberatoria il dato circa l'asserita imprevedibilità del ricarico dell'impianto termico;
emerge infatti che tale intervento era stato annunciato mediante affissione di un foglio sull'ascensore del condominio (cfr. doc. 7 della citazione); rientra poi nella normale ed esigibile diligenza da parte di chi esegue lavori di tale portata, la messa in sicurezza dell'area, in modo che non possano verificarsi fuoriuscite e/o perdite anche durante l'assenza delle squadre dai luoghi di lavoro.
Pertanto, va ritenuta provata l'imputabilità del danno in capo ad CP_1
3.3. Circa la prova del quantum dei danni cagionati, va ricordato che con ordinanza del 6 settembre
2024 si acquisivano gli atti il fascicolo di ATP ( Rg. 22976/2021 ).
Ritiene il Giudice che la consulenza pervenga a conclusioni logiche e motivate congruamente, a cui aderire.
Riguardo all'immobile, il CT quantificava i danni in € 9.200,00 (incluso il danneggiamento del tablet, come confermato dai testi all'udienza del 2 novembre 2024) e le opere mancanti o non eseguite a regola d'arte in € 1.225,90, per un totale di € 10.425,90, cui sommare l'IVA al 22% ed € 400,00 oltre accessori per le competenze del professionista per la pratica di fine lavori (mai prodotta dalla convenuta).
Il quantum a titolo di risarcimento è quindi pari alla complessiva somma di €.13.232,00, a cui aggiungere sia la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valore, e gli interessi;
quanto alla decorrenza occorrerà fare riferimento al giugno 2021, epoca a cui risalgono i sinistri contestati.
pagina 6 di 10 3.4. Parte attrice promuoveva infine domanda di pagamento della penale, quantificata in contratto ( art. 9) in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data prevista di conclusione lavori, ossia il 6 luglio 2021. contestava la debenza di tale somma in ragione dello scarso valore delle opere ineseguite;
in CP_1
subordine chiedeva che il Tribunale disponesse la riduzione della penale, atteso che l'obbligazione principale era stata eseguita in gran parte e la penale appariva di macroscopico valore.
Va in via preliminare osservato che la previsione della penale non appare incompatibile con il risarcimento invocato dagli attori, relativo ai danni materiali causati e alle opere ancora da ultimare;
il tenore dell'art.9 del contratto riguarda il diverso pregiudizio derivante dal ritardo nella conclusione della prestazione e quindi nella consegna dell'opera finita;
la previsione negoziale stabiliva infatti che la penale “ è esaustiva di ogni danno patito dal Cliente in conseguenza del citato ritardo”; debbono quindi ritenersi esclusi i danni materiali, sopra quantificati e non inclusi nella penale.
Ritiene poi il Tribunale che la consistenza delle opere mancanti non possa essere ritenuta di marginale valore, come affermato dai convenuti, poiché la quantificazione effettuata delle opere da completare o eseguite non a regola d'arte è stata determinata in € 1.225,90, a fronte di un appalto per complessivi €
13.500,00, corrispondendo quindi ad una percentuale del 9,08 % della prestazione complessiva.
Nel caso di specie poi, la natura delle lavorazioni incompiute (in particolare la cattiva pittura delle pareti, l'assenza della griglia di scarico del piatto doccia e, soprattutto, l'assenza di tre porte), tanto più se considerate unitamente ai danni cagionati dall'impresa appaltatrice, consentano di affermare che l'incidenza sul contratto delle prestazioni mancanti abbia assunto un apprezzabile rilievo;
in tale valutazione va anche considerata la causa concreta del contratto di appalto, che non può prescindere da una piena e ordinaria godibilità dell'immobile ristrutturato, che quindi dovrebbe escludere disagi.
Poste tali premesse, ed avuto riguardo all'ammontare della penale, appare però accoglibile l'istanza di riduzione dell'entità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., atteso che l'obbligazione principale è stata in gran parte eseguita;
circa la riduzione, va ricordato che, in tema di art. 1384 c.c., la Suprema Corte è costante nel ritenere che l'equità non costituisca un criterio meramente matematico, imponendo una valutazione circa l'interesse del creditore, per cui “ Il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto” (C.Cass. n.
14706 del 2024); ancora in tal senso C.Cass. 11908/2020 : “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in
pagina 7 di 10 cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.”
Pur a fronte dell'incidenza riscontrate, il ritardo non ha escluso la possibilità per la parte creditrice della prestazione di usufruire del bene, sebbene non consegnato correttamente finito.
Ritiene il Tribunale, operando una valutazione comparativa tra il valore delle opere omesse e l'interesse del creditore, in rapporto all'utilità ritratta dal bene, che la penale debba essere ridotta equitativamente, da €.50,00 ad €. 15,00 per ogni giorno di ritardo dal 13 luglio 2021 (7° giorno successivo alla data di fine lavori, come stabilito all'ultimo comma dell'art. 9 del contratto) e sino alla data della domanda giudiziale;
non appare in merito accoglibile l'istanza di parte attrice che richiedeva quale termine finale per il calcolo della penale, la data della pronuncia, poiché le pretese risarcitorie in punto promosse dall'attrice sottendono una domanda di risoluzione del contratto, almeno per le prestazioni rimaste incompiute, valutazione che consente di affermare che dall'esercizio dei diritti derivanti dalla penale e quindi dalla domanda, non sia più sussistente un ritardo imputabile alla convenuta.
4. Occorre infine trattare la riconvenzionale promossa da ed avente ad oggetto la domanda di CP_1 pagamento “della penale di cui all'art. 11 del contratto tra le parti, ovvero della minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, disponendo compensazione giudiziale con le somme al cui pagamento dovesse essere eventualmente condannata in favore dei Sig.ri . CP_1 Pt_1
La domanda non merita accoglimento.
L'appaltatore ha diritto al compenso pattuito a fronte di un'obbligazione correttamente adempiuta, cosa che nel caso di specie non può dirsi realizzata;
con riguardo il 5% del compenso dovuto per la fine lavori, pari a € 675,00, risulta evidente che, non essendo state concluse le prestazioni, non v'era alcun obbligo di pagamento da parte dei committenti.
Circa le somme ulteriori per i lavori extra compiuti, per l'ammontare € 350,00, i committenti hanno correttamente esercitato l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., per la quale, in caso di prestazioni corrispettive, il contraente può rifiutarsi di adempiere nel caso in cui l'altro non abbia adempiuto.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, sebbene i termini per il pagamento fossero diversi, emergeva già con evidenza come l'appaltatore non stesse correttamente adempiendo ai propri obblighi, atteso che erano stati cagionati danni per un valore quasi pari al valore complessivo dell'appalto.
L'omesso pagamento della somma di cui sopra non appare quindi equiparabile ad un rifiuto contrario a buona fede, come previsto dall'art. 1460 co. 2 c.c..
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 5.201 ed € 26.000, gli oneri di lite vengono liquidate in
€ 5.077,00 oltre accessori. Sussistono poi i presupposti per la maggiorazione ex art. 4 comma 1bis D.M.
55/2014, per la predisposizione di tecniche informatiche idonee a consentire la navigabilità e la consultazione dell'atto e dei rispettivi allegati.
Attesa la soccombenza nel giudizio di merito, vanno poste a carico di parte convenuta anche le spese di
ATP, con limitazione alle sole spese processuali e alle parcelle del CT (come liquidata nel decreto del
22 dicembre 2022 del fascicolo ex art. 696 bis c.p.c.) e del TP (pari agli € 947,00 provati al doc. 21 della citazione, quale fattura quitenzata) e dell'avvocato dei ricorrenti (€ 2.985,71, provati al doc. 23 e conformi al d.m. 55/2014).
Non risultano invece ripetibili le somme pagate all'arch. per la consulenza svolta in sede CP_5
stragiudiziale, prima della fase ex art. 696 bis c.p.c., giacché i medesimi accertamenti sono stati poi svolti in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e di CP_1 Parte_1 Parte_2
€ 13.232,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nella misura legale, calcolati annualmente su tale importo dal giugno 2021 e sino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali sulla somma risultante sino al saldo.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e a CP_1 Parte_1 Parte_2
titolo di penale per il ritardo, della somma di € 15,00 per ogni giorno di ritardo, dal 13 luglio 2021 alla domanda.
Respinge la domanda riconvenzionale promossa da CP_1
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite da questi sostenute, che si liquidano in € 5.077,00, con aggiunta della maggiorazione pagina 9 di 10 del 30% ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, €. 759,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%;
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese sostenute per l'ATP, pari ad €. 947,00 per le spese di TP, €. 3.437,20 per le spese di CT
e €. 2.985,71 a titolo di compensi per il difensore.
Respinge la domanda di condanna al pagamento delle spese di consulenza stragiudiziale.
Così deciso in Torino, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18760/2023 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. USSIA FRANCESCO, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Torino, C.so G. Matteotti n. 31 presso il difensore avv.to Ussia.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to M.Oneglia, elettivamente domiciliato in Milano, Foro CP_1
Buonaparte n. 69, presso il difensore avv.to Oneglia.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1218 c.c. di CP_1
ovvero di qualsivoglia altro titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che il G.I. potrebbe ritenere più opportunamente applicabile, nei confronti di parti attrici per i fatti e i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore dei CP_1
Sig.ri e dell'importo di € 13.232,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 Parte_2 interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo accertando in corso di causa;
- accertare e dichiarare la mancata ultimazione dei lavori, la mancata redazione del Verbale di Fine
Lavori e così la mancata consegna dell'opera ai sensi di contratto e per i motivi di cui in narrativa, e
pagina 1 di 10 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare al pagamento a titolo di clausola penale CP_1 dell'importo di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo a far data dal 6.07.2021 sino alla data della pronuncia definitoria del presente giudizio, ovvero del diverso importo e della diversa misura accertandi in corso di causa;
- dichiarare tenuta e condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 8.159,41 a CP_1 titolo di spese per l'assistenza tecnica e legale sostenute in relazione al procedimento ex artt. 696 e
696bis c.p.c., per i titoli e i motivi di cui in narrativa, ovvero del diverso importo accertando in corso di causa;
- rigettare in toto la domanda riconvenzionale avversaria, mandando assolti gli attori da ogni e qualsivoglia pretesa nei loro confronti avanzata da parte convenuta;
- con vittoria di spese e competenze legali per il presente giudizio, oltre esposti, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e le successive occorrende, con ulteriore maggiorazione ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 per la predisposizione di tecniche informatiche idonee a consentire la navigabilità e la consultazione dell'atto e dei rispettivi allegati”.
Per parte convenuta:
“In via principale: respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: ridurre le avverse pretese di quanto emergerà in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1384 cc;
in via riconvenzionale: condannare i Sig.ri al pagamento in favore di della penale di cui Pt_1 CP_1 all'art. 11 del contratto tra le parti, ovvero della minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, disponendo compensazione giudiziale con le somme al cui pagamento dovesse CP_1
essere eventualmente condannata in favore dei Sig.ri Pt_1
Nelle spese: con vittoria di spese, oltre accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 28.2.2024, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, (già , per
[...] CP_1 Controparte_2 vederla condannare al pagamento di € 13.232,00 a titolo di responsabilità originata dai lavori di appalto da essa svolti nell'immobile di loro proprietà, nonché al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori e di € 8.159,41 a titolo di spese per il procedimento di ATP.
In data 20 dicembre 2023 si costituiva chiedendo la reiezione delle domande attoree o, in CP_1
subordine, la riduzione del petitum, e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento pagina 2 di 10 della penale prevista dall'art. 11 del contratto, eventualmente compensando con le somme al cui pagamento fosse stata condannata la convenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 6 settembre 2024 si acquisivano gli atti del fascicolo di ATP ( Rg. 22976/2021 ) e veniva ammessa la prova testimoniale dedotta dagli attori. I testi e venivano integralmente escussi in data 2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
novembre 2024.
Con ordinanza dell'8 novembre 2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi fissata udienza per la discussione.
2. È circostanza non contestata che in data 3 febbraio 2021 veniva stipulato un contratto di appalto fra e (attori e committenti) e (già convenuta e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
appaltatrice). Il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione di un immobile in
Torino, C.so Unione Sovietica n. 379, di proprietà degli attori.
Nel contratto veniva nominato in veste di direttore dei lavori l'architetto , Controparte_3 collaboratore dell'impresa appaltatrice. Il prezzo dell'appalto veniva pattuito in complessivi €
13.500,00, di cui € 250,00 per oneri di sicurezza;
i lavori dovevano avere inizio il 3 maggio 2021 e la fine era prevista in 45 giorni lavorativi da tal data, dunque per il 6 luglio 2021.
2.1. Parte attrice rappresentava che nel corso dei lavori l'immobile era rimasto inabitato e quindi l'impresa poteva circolare liberamente avendo a disposizione le chiavi d'ingresso dei locali;
nel corso dei lavori il personale di danneggiava la soletta in corrispondenza del piatto doccia sito nel bagno CP_1 dell'immobile, cagionando un danno anche al sottostante locale di proprietà condominiale. La stessa impresa aveva poi rimediato al danno, ma aveva omesso il rilascio della relativa certificazione di tenuta statica, di effettuare la rasatura e la tinteggiatura del soffitto del sottostante locale condominiale.
Tra il 18 e il 21 (in misura maggiore) del giugno del 2021 si segnalavano ulteriori episodi di allagamento, tali da riguardare anche la facciata del condominio su C.so Unione Sovietica;
giunti sul posto, gli attori rappresentavano di aver trovato l'appartamento completamente allagato dalla fuoriuscita di acqua dalle tubazioni a muro: l'impresa quindi “aveva colpevolmente mancato di apporre le valvole detentori ovvero i tappi a sigillo alle condutture termoidrauliche del termoarredo, di talché, al momento dell'attivazione in tal data dell'impianto termico condominiale come da avviso affisso nell'ingresso condominiale da parte di Euro Termica S.n.c. – impresa gestrice del servizio calore all'interno del condominio (avviso per scrupolo comunicato anche dal Sig. all'impresa Pt_1
pagina 3 di 10 e al D.L.; doc. 7) l'acqua fuoriusciva copiosa, sommergendo l'intera pavimentazione dell'unità abitativa, e fuoriuscendo all'esterno della stessa”.
Dall'allagamento derivavano svariati danni, fra cui il rigonfiamento e il distacco della pavimentazione lignea, ammaloramenti al mobilio, il cortocircuito dell'impianto elettrico, infiltrazioni nel balcone, danni agli appartamenti e agli esercizi commerciali circostanti, nonché al . CP_4
Gli attori rappresentavano di aver diffidato l'impresa, che garantiva piena collaborazione, anche con coinvolgimento della compagnia assicurativa;
tuttavia l'impresa non provvedeva al risarcimento e non ultimava le opere contrattualmente previste, senza mai comunicare la fine lavori né completare le pratiche amministrative relative alle opere edilizie, fra cui le variazioni catastali.
Pertanto, gli attori conferivano incarico al GE , affinché procedesse con Controparte_5
accertamento peritale circa i danni e le opere da ultimare, con stesura di relativo elaborato, per un costo di € 789,50.
Protraendosi l'inadempimento, depositavano presso il Tribunale di Torino ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., ( r.g. 22976/2021), che si definiva con il deposito di un elaborato peritale che riconosceva la responsabilità di nonché delle ditte subappaltatrici di e CP_1 Controparte_6 Persona_1 per un totale di € 13.232,00, IVA inclusa.
Gli attori chiedevano inoltre il pagamento della penale pattuita, pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Non avendo l'impresa pagato alcuna somma, introducevano il presente giudizio.
2.2. Costituendosi in giudizio, contestava le prospettazioni avversarie, affermando che i CP_1
lavori sarebbero stati conclusi a luglio 2021, facendo riferimento alla mail del direttore lavori (doc. 3), nella quale si evidenziava solo la necessità di qualche minimo intervento (che l'ATP, pur contestata, avrebbe quantificato in € 1.225,90, incluse le opere non eseguite a regola d'arte): veniva quindi contestata la debenza della penale, o, in subordine, se ne richiedeva la riduzione data la minima incidenza dei lavori mancanti.
Infine, si contestava l'imputabilità dell'evento dannoso dell'allagamento, poiché alla impresa appaltatrice non era stato comunicato che in data 21 giugno 2021 si sarebbe verificato il ricarico dell'impianto termico e tale evento era imprevedibile, in ragione del periodo estivo;
peraltro non era stato accertato il motivo dell'allagamento.
Osservava infine che non era possibile conoscere lo stato dell'arredamento e degli oggetti ammalorati prima del sinistro, né lo stato dell'impianto elettrico e la causalità dell'allagamento rispetto al suo danneggiamento;
peraltro l'impianto veniva ripristinato dall'architetto di e quindi era CP_1
funzionante.
pagina 4 di 10 In via riconvenzionale, affermava che gli attori non avrebbero pagato l'intero importo previsto da CP_1 contratto, mancando l'adempimento al saldo lavori 5%, per € 675,00, oltre IVA, e il saldo dei lavori extra effettuati, su richiesta degli attori, per € 350,00, oltre IVA, per un totale di € 1.025,00, oltre IVA.
Instava poi l'applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento ai sensi dell'art. 11 del contratto.
Infine, contestava l'addebitabilità alla convenuta della somma di € 789,50, costo sostenuto dagli attori per la perizia del GE , in quanto atto di parte e facoltativo, nonché le spese di ATP, CP_5 mancando una responsabilità in capo all'impresa appaltatrice.
3. Occorre in via preliminare trattare la natura del risarcimento richiesto da e nei Pt_1 Pt_2
confronti di CP_1
Attesa la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto fra le parti, la responsabilità risarcitoria invocata dagli attori va ritenuta di origine contrattuale;
il contratto di appalto prevede che l'appaltatore organizzi i mezzi e si assuma il rischio delle attività che si obbliga a svolgere: inoltre, laddove si avvalga delle prestazioni di imprese in subappalto (com'è avvenuto nel caso di specie), risponde nei confronti del committante anche per i danni cagionati dalle imprese subappaltatrici di cui si avvale nello svolgimento dell'attività promessa, potendo poi eventualmente agire in regresso nei loro confronti.
3.1. Trattandosi di responsabilità contrattuale, sulla scorta della costante giurisprudenza, l'onere della prova, in punto an, che incombe sugli attori richiede la dimostrazione del titolo e la mera allegazione dell'inadempimento. Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto il contratto di appalto concluso tra le parti (cfr. doc. 1 della citazione) e hanno fornito anche la prova dell'inadempimento, sia per quanto riguarda il danno alla soletta sia in ordine all'allagamento, producendo foto (cfr. doc. 4 e 8 della citazione) e video (cfr. doc. 6 della citazione).
Gli attori hanno altresì prodotto ( doc. 11 ), le comunicazioni intercorse fra e Pt_1 CP_3
(architetto di fiducia di e direttore lavori), che all'esito di un sopralluogo con decoratore e CP_1
idraulico, affermava piena collaborazione con la committenza assicurando il coinvolgimento dell'assicurazione al fine di risarcire i danni cagionati.
Infine, è stata fornita altresì prova del fatto che rimanevano delle opere da ultimare (cfr. doc. 15 ), laddove il Direttore Lavori, alla data del 21.7.2021, elencava le lavorazioni ancora da completare.
pagina 5 di 10 3.2. A fronte del materiale probatorio fornito dagli attori, spettava alla società convenuta dimostrare che l'inadempimento era dovuto a forza maggiore o a caso fortuito, rimuovendo il nesso di causalità con i danni dimostrati.
Nulla di tutto ciò è peraltro emerso.
Circa le opere incompiute, occorre richiamare le citate dichiarazioni rese dal Direttore dei Lavori, che la convenuta minimizza nella loro portata, definendo strumentale la relativa domanda, ma che tutti gli effetti costituiscono mancanze ascrivibili all'appaltatrice, anche confermate della CT.
Circa la mancata chiusura delle condutture di termoarredo, affermava che la causa CP_1 dell'allagamento fosse ignota, prospettazione che peraltro non è sufficiente a liberarla dalla relativa responsabilità, atteso che dalle produzioni video appare chiaramente la fonte di fuoriuscita dell'acqua; parimenti la prova dell'apposizione delle valvole andava fornita dall'appaltatrice, rientrando nell'ordinaria diligenza che si richiede per tali prestazioni professionali.
La società convenuta rappresentava infine che le valvole erano difettose, ma anche su tale profilo non offre prova alcuna.
Non costituisce poi circostanza liberatoria il dato circa l'asserita imprevedibilità del ricarico dell'impianto termico;
emerge infatti che tale intervento era stato annunciato mediante affissione di un foglio sull'ascensore del condominio (cfr. doc. 7 della citazione); rientra poi nella normale ed esigibile diligenza da parte di chi esegue lavori di tale portata, la messa in sicurezza dell'area, in modo che non possano verificarsi fuoriuscite e/o perdite anche durante l'assenza delle squadre dai luoghi di lavoro.
Pertanto, va ritenuta provata l'imputabilità del danno in capo ad CP_1
3.3. Circa la prova del quantum dei danni cagionati, va ricordato che con ordinanza del 6 settembre
2024 si acquisivano gli atti il fascicolo di ATP ( Rg. 22976/2021 ).
Ritiene il Giudice che la consulenza pervenga a conclusioni logiche e motivate congruamente, a cui aderire.
Riguardo all'immobile, il CT quantificava i danni in € 9.200,00 (incluso il danneggiamento del tablet, come confermato dai testi all'udienza del 2 novembre 2024) e le opere mancanti o non eseguite a regola d'arte in € 1.225,90, per un totale di € 10.425,90, cui sommare l'IVA al 22% ed € 400,00 oltre accessori per le competenze del professionista per la pratica di fine lavori (mai prodotta dalla convenuta).
Il quantum a titolo di risarcimento è quindi pari alla complessiva somma di €.13.232,00, a cui aggiungere sia la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valore, e gli interessi;
quanto alla decorrenza occorrerà fare riferimento al giugno 2021, epoca a cui risalgono i sinistri contestati.
pagina 6 di 10 3.4. Parte attrice promuoveva infine domanda di pagamento della penale, quantificata in contratto ( art. 9) in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data prevista di conclusione lavori, ossia il 6 luglio 2021. contestava la debenza di tale somma in ragione dello scarso valore delle opere ineseguite;
in CP_1
subordine chiedeva che il Tribunale disponesse la riduzione della penale, atteso che l'obbligazione principale era stata eseguita in gran parte e la penale appariva di macroscopico valore.
Va in via preliminare osservato che la previsione della penale non appare incompatibile con il risarcimento invocato dagli attori, relativo ai danni materiali causati e alle opere ancora da ultimare;
il tenore dell'art.9 del contratto riguarda il diverso pregiudizio derivante dal ritardo nella conclusione della prestazione e quindi nella consegna dell'opera finita;
la previsione negoziale stabiliva infatti che la penale “ è esaustiva di ogni danno patito dal Cliente in conseguenza del citato ritardo”; debbono quindi ritenersi esclusi i danni materiali, sopra quantificati e non inclusi nella penale.
Ritiene poi il Tribunale che la consistenza delle opere mancanti non possa essere ritenuta di marginale valore, come affermato dai convenuti, poiché la quantificazione effettuata delle opere da completare o eseguite non a regola d'arte è stata determinata in € 1.225,90, a fronte di un appalto per complessivi €
13.500,00, corrispondendo quindi ad una percentuale del 9,08 % della prestazione complessiva.
Nel caso di specie poi, la natura delle lavorazioni incompiute (in particolare la cattiva pittura delle pareti, l'assenza della griglia di scarico del piatto doccia e, soprattutto, l'assenza di tre porte), tanto più se considerate unitamente ai danni cagionati dall'impresa appaltatrice, consentano di affermare che l'incidenza sul contratto delle prestazioni mancanti abbia assunto un apprezzabile rilievo;
in tale valutazione va anche considerata la causa concreta del contratto di appalto, che non può prescindere da una piena e ordinaria godibilità dell'immobile ristrutturato, che quindi dovrebbe escludere disagi.
Poste tali premesse, ed avuto riguardo all'ammontare della penale, appare però accoglibile l'istanza di riduzione dell'entità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., atteso che l'obbligazione principale è stata in gran parte eseguita;
circa la riduzione, va ricordato che, in tema di art. 1384 c.c., la Suprema Corte è costante nel ritenere che l'equità non costituisca un criterio meramente matematico, imponendo una valutazione circa l'interesse del creditore, per cui “ Il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto” (C.Cass. n.
14706 del 2024); ancora in tal senso C.Cass. 11908/2020 : “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in
pagina 7 di 10 cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.”
Pur a fronte dell'incidenza riscontrate, il ritardo non ha escluso la possibilità per la parte creditrice della prestazione di usufruire del bene, sebbene non consegnato correttamente finito.
Ritiene il Tribunale, operando una valutazione comparativa tra il valore delle opere omesse e l'interesse del creditore, in rapporto all'utilità ritratta dal bene, che la penale debba essere ridotta equitativamente, da €.50,00 ad €. 15,00 per ogni giorno di ritardo dal 13 luglio 2021 (7° giorno successivo alla data di fine lavori, come stabilito all'ultimo comma dell'art. 9 del contratto) e sino alla data della domanda giudiziale;
non appare in merito accoglibile l'istanza di parte attrice che richiedeva quale termine finale per il calcolo della penale, la data della pronuncia, poiché le pretese risarcitorie in punto promosse dall'attrice sottendono una domanda di risoluzione del contratto, almeno per le prestazioni rimaste incompiute, valutazione che consente di affermare che dall'esercizio dei diritti derivanti dalla penale e quindi dalla domanda, non sia più sussistente un ritardo imputabile alla convenuta.
4. Occorre infine trattare la riconvenzionale promossa da ed avente ad oggetto la domanda di CP_1 pagamento “della penale di cui all'art. 11 del contratto tra le parti, ovvero della minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, disponendo compensazione giudiziale con le somme al cui pagamento dovesse essere eventualmente condannata in favore dei Sig.ri . CP_1 Pt_1
La domanda non merita accoglimento.
L'appaltatore ha diritto al compenso pattuito a fronte di un'obbligazione correttamente adempiuta, cosa che nel caso di specie non può dirsi realizzata;
con riguardo il 5% del compenso dovuto per la fine lavori, pari a € 675,00, risulta evidente che, non essendo state concluse le prestazioni, non v'era alcun obbligo di pagamento da parte dei committenti.
Circa le somme ulteriori per i lavori extra compiuti, per l'ammontare € 350,00, i committenti hanno correttamente esercitato l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., per la quale, in caso di prestazioni corrispettive, il contraente può rifiutarsi di adempiere nel caso in cui l'altro non abbia adempiuto.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, sebbene i termini per il pagamento fossero diversi, emergeva già con evidenza come l'appaltatore non stesse correttamente adempiendo ai propri obblighi, atteso che erano stati cagionati danni per un valore quasi pari al valore complessivo dell'appalto.
L'omesso pagamento della somma di cui sopra non appare quindi equiparabile ad un rifiuto contrario a buona fede, come previsto dall'art. 1460 co. 2 c.c..
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 5.201 ed € 26.000, gli oneri di lite vengono liquidate in
€ 5.077,00 oltre accessori. Sussistono poi i presupposti per la maggiorazione ex art. 4 comma 1bis D.M.
55/2014, per la predisposizione di tecniche informatiche idonee a consentire la navigabilità e la consultazione dell'atto e dei rispettivi allegati.
Attesa la soccombenza nel giudizio di merito, vanno poste a carico di parte convenuta anche le spese di
ATP, con limitazione alle sole spese processuali e alle parcelle del CT (come liquidata nel decreto del
22 dicembre 2022 del fascicolo ex art. 696 bis c.p.c.) e del TP (pari agli € 947,00 provati al doc. 21 della citazione, quale fattura quitenzata) e dell'avvocato dei ricorrenti (€ 2.985,71, provati al doc. 23 e conformi al d.m. 55/2014).
Non risultano invece ripetibili le somme pagate all'arch. per la consulenza svolta in sede CP_5
stragiudiziale, prima della fase ex art. 696 bis c.p.c., giacché i medesimi accertamenti sono stati poi svolti in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e di CP_1 Parte_1 Parte_2
€ 13.232,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nella misura legale, calcolati annualmente su tale importo dal giugno 2021 e sino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali sulla somma risultante sino al saldo.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e a CP_1 Parte_1 Parte_2
titolo di penale per il ritardo, della somma di € 15,00 per ogni giorno di ritardo, dal 13 luglio 2021 alla domanda.
Respinge la domanda riconvenzionale promossa da CP_1
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite da questi sostenute, che si liquidano in € 5.077,00, con aggiunta della maggiorazione pagina 9 di 10 del 30% ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, €. 759,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%;
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese sostenute per l'ATP, pari ad €. 947,00 per le spese di TP, €. 3.437,20 per le spese di CT
e €. 2.985,71 a titolo di compensi per il difensore.
Respinge la domanda di condanna al pagamento delle spese di consulenza stragiudiziale.
Così deciso in Torino, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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