Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 12.6.2025, nella causa iscritta al n. 4494 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TR
, nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliata in Parte_1
Benevento alla P.zza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e Maria
Teresa Vallefuoco che la rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Resistente-contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 7.11.2023 la ricorrente in epigrafe identificata premesso che il
Tribunale di Benevento con sentenza n. 26/2022 ha condannato il al Controparte_1 risarcimento del danno derivante dall'omesso adempimento degli obblighi contributivi per il periodo dal 8.10.1998 al 4.11.13 nonché ha ordinato di ricalcolare l'indennità di buonuscita spettante alla ricorrente, sulla base della retribuzione lorda annua che le sarebbe spettata dall'8.10.1998 al collocamento a riposo, con conseguente condanna al pagamento della somma dovuta, decurtata la somma già liquidata allo stesso titolo, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo e che il ha omesso di provvedere alla liquidazione del risarcimento del danno CP_1 per l'omessa contribuzione sul trattamento pensionistico, nonché della differenza dell'indennità di buonuscita tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ha chiesto di: “1)- condannare il , in persona del e legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per omessa contribuzione, per le causali espresse in narrativa ed analiticamente indicate nel sovraesteso conteggio che costituisce parte integrante del presente atto, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di €. 33.526,68 o, di quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare o che il Giudice dovesse ritenere giuste ed eque, anche previa nomina di
CTU, oltre interessi legali dall'1.9.2018 sino all'integrale soddisfo;
2)- condannare il
[...]
3)- condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, più maggiorazione 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Il regolarmente convenuto è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an.
Orbene nel caso in esame con sentenza passata in Giudicato risulta accertato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno derivante dall'omesso adempimento degli obblighi contributivi per il periodo dal 8.10.1998 al 4.11.13 nonché al ricalcolo dell'indennità di buonuscita .
Deve ritenersi che la quantificazione della somma possa ben essere effettuata utilizzando le risultanze dei conteggi analitici allegati agli atti dalla difesa della ricorrente . Il , CP_1 preferendo rimanere contumace, non ha formulato conteggi alternativi.
Pertanto la domanda va accolta e, per l'effetto, il va Controparte_2 condannato al pagamento in favore di di €33.526,68 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno per omessa contribuzione, oltre interessi legali dall'1.9.2018 sino all'integrale soddisfo, nonché di € 2.653,84 a titolo di differenza tra l'indennità di buonuscita percepita e quella che la ricorrente avrebbe dovuto percepire oltre interessi legali dall'1.9.2018 sino all'integrale soddisfo.
3.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e sono liquidate con la riduzione del
30% stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento va condannato al pagamento in favore di di €33.526,68 a titolo di risarcimento del danno per omessa Parte_1 contribuzione, oltre interessi legali dall'1.9.2018 sino all'integrale soddisfo, nonché di € 2.653,84 a titolo di indennità di buonuscita oltre interessi legali dall'1.9.2018 sino all'integrale soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.163,90 oltre C.U. di
€259,00, rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari