Articolo 11 della Legge 29 settembre 1980, n. 579
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 ottobre 1980
Art. 11.
La conversione in lire degli importi di cui al precedente articolo, espressi in unita' di conto, sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1980