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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I TA L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 9023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), elett.te Parte_1 P.IVA_1 dom.ta in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Galleria Controparte_2
Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Marco Cappiello che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 998/24, depositata in
Cancelleria in data 14.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4893/2020.
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 998/24, depositata in cancelleria il 14.05.2024 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 4893/2020.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028200500049320020000, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del Controparte_1 credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda, e per l'effetto dichiarava non dovuta la somma di cui alla cartella esattoriale n. 028200500049320020000.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della
Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Si è costituita aderendo alle eccezioni di parte appellante. Controparte_3
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Tanto premesso, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, la causa viene decisa.
2. Nel merito.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.9023/ 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 998/24, depositata in cancelleria il 14.05.2024 emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord a definizione del procedimento RG n. 4893/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2.compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 9.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo