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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1075/2024 R.G., promossa da
, nato a [...], in data [...], codice fiscale _1
ed ivi elettivamente domiciliato, piazza della Serenissima, n. 80/d, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Cira Anna Balestrieri del foro di EV (indirizzo PEC:
che, disgiuntamente, con l'Avv. Paolo Gatto del Email_1
foro di EV (indirizzo PEC: , lo rappresenta e difende Email_2
per mandato in atti e da
, nata a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Castelvetrano, via Luciano Messina, n. 29, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Scaturro del foro di SA (indirizzo PEC:
, che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_3
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 12 febbraio 2025 e in data 13 febbraio 2025, in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025, note che si hanno qui per riportate.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, , premettendo di avere contratto _1
matrimonio con nel Comune di LF TO (TV), in data 19 agosto Controparte_1
1989, ha esposto che:
- dall'unione coniugale sono nati i figli: (nato il [...]), (nato a Persona_1 Persona_2
LL il 20 febbraio 1993) e (nato a [...] il [...]), tutti Persona_3
ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- ha intrattenuto una relazione extraconiugale con , dalla quale Controparte_1 Persona_4
è nata, in data 9 dicembre 2004, , nell'interesse della quale era stata proposta azione di Parte_2
disconoscimento della paternità di dichiarata inammissibile dal Tribunale di EV;
_1
- sin dall'anno 2007, vive a Castelvetrano con il compagno e Controparte_1 Persona_4
i figli e , anche quest'ultimi nati dall'unione con il predetto Pt_2 Per_5 Per_6 Per_4
- il Tribunale di EV, con sentenza n. 1237/2007 del 12 luglio 2007 (depositata il 18 luglio 2007), ha pronunciato sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e, con sentenza n.
1378/2009 del 18 giugno 2009 (depositata il 6 luglio 2009), ha stabilito le condizioni della predetta separazione;
- dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con _1
vittoria delle spese processuali.
Nel corso della causa, in data 3 gennaio 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto la definizione consensuale del presente giudizio, avvalendosi della facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
Con decreto del 3 gennaio 2025, il Giudice delegato ha disposto la sostituzione dell'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 2025 con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta, depositate il 12 febbraio 2025 e il 13 febbraio 2025, le parti hanno insistito nella ratifica delle pattuizioni raggiunte con l'accordo allegato all'istanza congiunta del 3 gennaio 2025.
Con ordinanza del 20 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473- bis.51, comma 3, c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere revocata la contumacia di dichiarata Controparte_1 all'udienza del 6 novembre 2024, stante la sua costituzione il 31 dicembre 2024.
3. Nel merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
2 - la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di EV nel procedimento di separazione giudiziale;
- la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di EV con sentenza non definitiva n. 1237/2007 del 12 luglio 2007 (depositata il 18 luglio 2007) non impugnata e quindi passata in giudicato (v. allegato n. 11 della nota di deposito del ricorrente del 18 novembre 2024);
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione, come dagli stessi dedotto.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni del divorzio nell'accordo congiunto sottoscritto e depositato il 3 gennaio 2025, di seguito riportate:
«1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
19/08/1989 a LF TO (TV), tra il , cittadino italiano, C.F. _1 [...]
, nato il [...], a [...] ed ivi residente in [...] C.F._3
e la IG.ra , cittadina italiana, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LF TO C.F._4
(TV), al n.80, Parte II, Serie A, anno 1989.
2) Con riferimento all'immobile sito a LF TO (TV), così catastalmente individuato:
- Catasto Fabbricati, Comune di LF TO, Via Cervan n. 21, Sezione A, Foglio 5,
Particella 227, Sub 2; P.T.-1-2; Cat A/3; Cl 2; Vani 7 - RCE 451,90;
- Particella 354, Via Cervan, area scoperta;
Catasto Terreni, Comune di LF TO, Foglio 5, Particella 354 di are 4,75;
Particella 385, di are 2,17; attualmente in comproprietà indivisa tra i IG.ri e _1
, quest'ultima si obbliga a trasferire al primo la propria quota di proprietà Controparte_1 del predetto immobile, pari al 50%, per il prezzo di € 33.000,00 che verrà corrisposto dal IG. _1
con le seguenti modalità:
[...]
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente nella disponibilità della IG.ra , al deposito della memoria di costituzione della Controparte_1
resistente ; _1
• Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente nella disponibilità della IG.ra al rogito notarile;
Controparte_1
• Euro 23.000,00 mediante rinuncia parziale del IG. , al proprio credito che _1
ammonta, alla data di ottobre 2024 (compreso), ad Euro 62.723,51.
3) Per effetto di quanto sopra, la IG.ra si riconosce quindi debitrice, nei Controparte_1
confronti del IG. , per il residuo importo di Euro 39.723,51(calcolato ad ottobre 2024) _1
3 pari alle rate di mutuo fondiario di competenza della stessa e pagate, in sua vece, dal IG. _1
.
[...]
4) Per provvedere alla formalizzazione del trasferimento della quota, la resistente IG.ra _1
si obbliga fin d'ora a recarsi presso il Notaio che sarà scelto dal ricorrente IG.
[...] _1
, dando la propria piena disponibilità a compiere tutte le attività necessarie e/o anche solo
[...]
opportune, anche di carattere strumentale, per consentire il suddetto trasferimento di proprietà, ivi compreso il rilascio di apposita procura a soggetto che possa validamente rappresentarla nel compimento dell'atto.
5) Solo a fronte dell'effettivo trasferimento della quota del 50% dell'immobile di proprietà della
IG.ra a favore del ricorrente IG. nel rispetto delle condizioni Controparte_1 _1
tutte sopraindicate, il predetto ricorrente IG. si accollerà integralmente il pagamento _1
delle residue rate di mutuo, a far data dal mese successivo al rogito e fino alla completa estinzione del mutuo.
6) Le Parti dichiarano espressamente di prestare acquiescenza totale all'emananda sentenza alle suddette condizioni, rinunciando all'impugnazione, sia totale che parziale, della stessa.
7) Spese e compensi professionali interamente compensati tra le parti».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo, in assenza peraltro di figli minorenni.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
4. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da e _1
, così provvede: Controparte_1
1) Revoca la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di LF TO, in data 19 agosto 1989 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno
1989, n. 80, parte II, serie A - da (nato a [...] il [...]) e da _1
(nata a [...] il [...]), alle condizioni riportate al punto n. 3) Controparte_1
della parte motiva.
3) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
4 4) Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di SA, in data
20 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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