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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 27.11.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato mediante nel termine di cui all'art. 127-ter, co. 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa recante R.G. n. 1869/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1 avv.ti Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistente
OGGETTO: indebito pensionistico
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo azione di accertamento negativo avverso il provvedimento dell' del 19.10.2023, con il quale l' CP_1 CP_1 convenuto comunicava l'annullamento del rapporto di lavoro come collaboratore di nucleo aziendale agricolo autonomo, relativo al periodo dal 01.07.1972 al 30.06.1973 e la conseguente eliminazione dalla decorrenza originaria, della prestazione pensionistica cat. VOCOM n. 36044276, con decorrenza 12/2015, liquidata in modalità provvisoria il 25.11.2015, e trasformata in definitiva il 27.12.2016.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti (CD), ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2 L. n 1047/1957, 2 e 3 L. n. 9/1963, avendo svolto nel periodo in discussione attività lavorativa agricola presso le proprietà vitivinicole di terzi soggetti, in particolare in quelle del sig. a Foresto Sparso, con cui non Persona_1 sussisteva alcun rapporto di parentela. Insisteva, dunque, per l'annullamento del provvedimento di revoca e per il ripristino della pensione.
Con memoria depositata in data 29.10.2024, si costituiva in giudizio l' che, nel contestare integralmente il contenuto del CP_1 ricorso introduttivo, evidenziava che, a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale, che portava anche alla presentazione di un esposto in Procura e all'instaurazione di un procedimento penale, erano emerse diffuse irregolarità su numerose posizioni della contribuzione agricola nella provincia di Bergamo;
chiariva che, grazie alla complicità di un funzionario infedele, erano stati CP_1 artatamente registrati contributi agricoli (non dovuti) in favore di un numero rilevantissimo di pensionati (tra i quali compariva la ricorrente) onde consentire loro di poter maturare anticipatamente i requisiti pensionistici;
ciò avveniva manualmente, al di fuori dei flussi ordinari e senza la produzione di alcuna documentazione a supporto. Evidenziava che parte ricorrente non aveva i requisiti né soggettivi né oggettivi previsti dalla normativa per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti come coadiuvante, e;
riteneva ripetibile l'indebito previdenziale considerato il dolo o colpa grave della parte ricorrente;
insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le medesime ragioni esposte da precedenti di questo Tribunale (sent. n. 1180/2024, n.
295/2025, n. 413/202, n. 469/2025 e n. 817/2025) alle cui motivazioni si fa espresso rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
***
Dalle esame dei documenti prodotti ed acquisiti nel corso del giudizio è emersa la fondatezza della tesi sostenuta dall' e, CP_1 quindi, l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione nella Gestione Speciale dei
Coltivatori Diretti e, conseguentemente, del carattere indebito della prestazione pensionistica accordata a parte ricorrente.
L'istituto previdenziale ha attestato e comprovato che, dopo una denuncia anonima, verificata la presenza di un numero anomalo di movimentazioni degli archivi assicurativi (archivio di CP_2 gestione del conto assicurativo agricoli) e (fascicolo CP_3 segnalazioni contributive) della Direzione Provinciale di Bergamo, si è aperta un'inchiesta dell'Ispettorato Centrale su diffuse irregolarità per svariate posizioni pensionistiche negli accrediti dei contributi dei coltivatori diretti in provincia di Bergamo. In particolare, è stata costituita una squadra, coordinata dal dott. in veste di dirigente audit ed area controlli Persona_2 della Direzione Regionale della Lombardia, che ha effettuato le opportune indagini, provvedendo anche all'audizione dei soggetti interessati, i quali potevano depositare documentazione a difesa.
Si trattava, in particolare, di contributi registrati quale
“collaboratore familiare” di coltivatori diretti: ai fini dell'iscrizione del coadiuvante nella Gestione Speciale dei Coltivatori Diretti presso l' era necessario, tra gli altri requisiti (art. 3 L. n. CP_1
9/1963), essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di un coltivatore diretto e aver svolto in modo abituale e prevalente effettiva prestazione lavorativa nella coltivazione dei fondi. A tal fine, era necessaria l'indicazione del nome del coadiuvante negli elenchi nominativi per categoria (si tratta di elenchi provinciali suddivisi per comune di appartenenza del titolare dell'azienda agricola); l'iscrizione era costitutiva del rapporto di lavoro e consentiva il versamento dei relativi contributi in favore del coadiuvante. Solitamente, i contributi versati venivano estratti (nel c.d. ARLA, ossia l'Archivio di Gestione del Conto Assicurativo
in modo automatizzato in quanto provenienti da flussi Pt_2 centralizzati;
è possibile, tuttavia un inserimento manuale qualora il funzionario ravvisi una specifica problematica o un'anomalia: in questo caso, a fronte della presentazione da parte del richiedente di documentazione giustificativa, il funzionario provvede al caricamento manuale del fascicolo e dei contributi eventualmente mancanti allegando altresì la documentazione a corredo (si tratta del c.d. FASE, ossia il fascicolo elettronico che viene creato quando – appunto – devono essere effettuate variazioni contributive che non siano transitate in modo automatizzato).
Ebbene, all'esito delle indagini svolte dal team coordinato dal dott.
è emerso che, nella quasi totalità dei casi “anomali” Per_2 esaminati, l'inserimento dei periodi contributivi era avvenuto sempre manualmente, in tempi recenti (ossia, dal 2009 al 2014 circa) e sempre ad opera del funzionario infedele (è Parte_3 stato possibile verificare la riconducibilità delle operazioni a tale soggetto grazie al numero di matricola personale risultante per ogni inserimento): segnatamente, vi erano accrediti a copertura chirurgica di periodi contributivi mancanti, in riferimento a soggetti che non avevano in realtà mai svolto l'attività agricola, o che non avevano alcun rapporto di parentela con il coltivatore diretto presso il quale risultavano aver svolto l'attività; in molti casi veniva sfruttata l'omonimia del cognome per simulare un rapporto di parentela e in altri casi, anche quando effettivamente vi era parentela, il nominativo del coadiuvante non compariva negli elenchi nominativi comunali, la cui iscrizione, come sopra ricordato, aveva valore costitutivo del rapporto di lavoro. In tutte le ipotesi, l'inserimento manuale dei contributi non era mai supportato da documentazione giustificativa. Molti dei pensionati sentiti a difesa dal gruppo di indagine hanno confermato di avere versato in contanti del denaro a un faccendiere di nome Per_3 che faceva da tramite con il e con il quale si spartiva il denaro Pt_3
(v. sent. Trib. Bergamo n. 817/2025 cit.)
Ebbene, con riferimento alla posizione specifica del ricorrente, è chiaramente emersa, in primo luogo, la insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la sua iscrizione nella Gestione Speciale dei Coltivatori Diretti.
Dal FASE di creato il 11/09/2014, nel campo Pt_1 Pt_1
“note” (campo predisposto per fornire una descrizione dell'istruttoria, propedeutica alla modifica/inserimento), risulta annotata la dicitura “ISCR. CD NUCLEO ” CP_4
(doc. 2 ) CP_1
Dalla consultazione, poi, dell'Archivio di Gestione del Conto
Assicurativo (cd. ARLA), l'inserimento di contribuzione Pt_2 agricola a favore del ricorrente, per il periodo dal 01.07.1972 al
30.06.1973, non è stato effettuato con un popolamento automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), bensì manualmente, in data 11.09.2014, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, denunciato per presunti fatti costituenti reato di truffa alla Procura della Repubblica, a seguito della predetta attività di verifica.
Sentito per chiarimenti sulla sua posizione, il ricorrente rilasciava all' dichiarazione in data 31.05.2023 (doc. 4 ), nella quale CP_1 CP_1 lo stesso affermava, in modo inequivocabile, che collaborava con il padre che non risulta però avere avuto alcuna Persona_4 posizione previdenziale agricola con terreni in Foresto Sparso, e di non conoscere il sig. , relativamente al quale CP_4 risultano invece la registrazione in FASE e l'accredito contributivo in ARLA.
Gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti, cui è stato formalmente ricondotto il ricorrente, quale presunto collaboratore del nucleo aziendale, riferibili al nucleo aziendale intestato al sig.
, codice contribuente 12 629 000337300, cui CP_4 sarebbe presuntamente appartenuto il sig. non Parte_1 riportano l'odierno ricorrente quale componente del nucleo- collaboratore, per il periodo in contestazione (doc. 5 ). CP_1
Di seguito la dichiarazione resa dal ricorrente: “Per la domanda di pensione mi sono rivolto alla CISL di Villongo e mi ha aiutato il sig. Da subito mi hanno detto che l'estratto era a posto. Per_3
All'età di 15 anni facevo il contadino da mio papà Per_5 del 1925, coltivatore diretto terreni a Foresto Sparso…
[...] successivamente ho svolto attività di idraulico e dipendente. Non conosco il sig. . Non ho fatto versamenti ai fini Testimone_1 della sistemazione dell'estratto. Ho trovato sul mio estratto i contributi da coltivatore diretto pensando fossero stati pagati da mio padre…” – doc. 4 ). CP_1
Il ricorrente, infatti, non ha alcuna parentela né con CP_4
(soggetto a lui sconosciuto) né con il sig. titolare Persona_1 di nucleo aziendale agricolo autonomo, con terreni a Foresto
Sparso, presso il quale afferma di aver prestato attività lavorativa di attività lavorativa agricola, e con il quale, contrariamente a quanto asserito in ricorso, non ha alcuna connessione la contribuzione caricata manualmente sulla posizione, a titolo di collaboratore autonomo agricolo CD/CM.
Alla luce di tali risultanze documentali, l' ha correttamente CP_1 annullato il rapporto di lavoro autonomo agricolo (CD/CM) risultato irregolare per il periodo in contestazione non avendo il ricorrente mai svolto attività di coltivatore diretto coadiuvante per in Foresto Sparso, che non conosce e con il quale CP_4 non ha alcuna parentela, con conseguente diritto al recupero delle somme medio tempore versate indebitamente a favore della ricorrente. Si precisa, da ultimo, che il ricorrente afferma di aver lavorato per il padre che non risulta però avere Persona_4 alcuna posizione previdenziale agricola.
Si rammenta che, ai sensi degli artt.
2-3 L. n. 9/1963, fini dell'iscrizione come Collaboratore familiare di un coltivatore diretto è indispensabile, sotto il profilo soggettivo, essere coniuge, parente o affine entro il 4° grado di un Coltivatore Diretto, regolarmente iscritto, e lavorare abitualmente e prevalentemente nell'impresa agricola purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 della forza necessaria per i normali bisogni aziendali.
Nel caso di specie, stante quanto emerso documentalmente, il ricorrente non ha mai lavorato in modo abituale e prevalente presso l'azienda del coniuge, parente o affine entro il 4° grado, iscritto come Coltivatore Diretto.
La domanda attorea va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 28.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta