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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. N. 3672/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3672/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a TORINO (TO) il 20/05/1976 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ZAFFAGNINI MARGHERITA
E
nato/a ASTI (AT) il 20/03/1974 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRESCIMONE FEDERICA*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.09.2005 in
Castiglione – Asti tra i Sig.ri , nata ad [...] il [...] e , nato a [...] CP_1 Parte_1
il 28.10.1976;
2. disporre l'affidamento condiviso delle minori , nata il [...] in [...] (cod. fisc. Per_1 [...]
e , nata il [...] in [...] (cod. fisc. ) le C.F._1 Per_2 CodiceFiscale_2
quali avranno stabile collocazione abitativa presso la madre, la quale si impegna a dichiarare ogni eventuale e successivo mutamento di residenza. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) delle minori, verranno prese concordemente dai genitori;
3. prescrivere che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento ordinario delle figlie nel periodo di propria competenza;
4. disporre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo mensile Pt_1 di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso con prima rivalutazione a gennaio 2026;
5. disporre che l'Assegno Unico verrà percepito al 75% dalla Sig.ra e al 25% dal Sig. ; a CP_1 Pt_1
tal fine il sig. si impegna a versare ogni mese a favore della sig.ra del 50% della somma Pt_1 CP_1
che gli verrà riconosciuta a tale titolo entro 5 giorni dall'accredito sul proprio conto corrente;
6. disporre che tutte le spese straordinarie, come determinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Asti relativo alle spese straordinarie: per il 75% a carico della Sig.ra e per il restante 25% a CP_1
carico del Sig. . La sig.ra in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato Pt_1 CP_1
Protocollo, si impegna a comunicare e a documentare quanto sopra al padre con cadenza mensile le spese straordinarie sostenute a favore delle figlie;
7. disporre la seguente calendarizzazione: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e Per_1
secondo il seguente calendario, sempre derogabile su accordo dei genitori, tenuto conto degli Per_2
impegni degli stessi nonché di quelli scolastici e personali delle minori: a. fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione familiare entro le ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 21.30; b. durante la settimana che terminerà con il week end di spettanza materna, il venerdì dalle 18.30, con prelevamento presso l'abitazione familiare, sino alla sera alle 21:30; c. durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo, ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 dicembre sino alle ore 10:30 del 31 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre alle ore 10:30 sino al 6 gennaio, proseguendo l'alternanza disposta in sede di separazione;
d. le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o, in alternativa, suddivise equamente per l'intero periodo di sospensione scolastica, proseguendo l'alternanza disposta in sede di separazione;
e. alternativamente in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”); f. durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà con le minori un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
solo in caso di mancato accordo il padre terrà con sé le figlie negli anni pari dall'1 al 15 agosto e negli anni dispari dal 16 al
31 agosto;
8. ciascun genitore garantirà - nei periodi di spettanza - la propria presenza/partecipazione agli impegni sportivi (partite di calcio ecc) e scolastici (colloquio con gli insegnanti ecc) assunti dalle minori;
9. con riferimento alle necessità scolastiche delle figlie, in particolare alla minore (affetta da Per_2
Disturbi Specifici dell'Apprendimento - D.S.A.), i genitori si impegnano a sopperire alle necessità delle figlie secondo le modalità che riterranno più opportune (ripetizioni ecc);
10. qualora il genitore con cui si dovrebbero trovare le figlie fosse impossibilitato ad accudirle per sopraggiunti imprevisti impegni, dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore che, se non impossibilitato, si occuperà personalmente delle figlie;
11. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Asti, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.;
12. ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a TORINO (TO) il 20/05/1976 e da , nato/a ad ASTI (AT) il Parte_1 CP_1
20/03/1974, celebrato in ASTI in data 04/09/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 96, Parte II, Serie A, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3672/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a TORINO (TO) il 20/05/1976 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ZAFFAGNINI MARGHERITA
E
nato/a ASTI (AT) il 20/03/1974 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRESCIMONE FEDERICA*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.09.2005 in
Castiglione – Asti tra i Sig.ri , nata ad [...] il [...] e , nato a [...] CP_1 Parte_1
il 28.10.1976;
2. disporre l'affidamento condiviso delle minori , nata il [...] in [...] (cod. fisc. Per_1 [...]
e , nata il [...] in [...] (cod. fisc. ) le C.F._1 Per_2 CodiceFiscale_2
quali avranno stabile collocazione abitativa presso la madre, la quale si impegna a dichiarare ogni eventuale e successivo mutamento di residenza. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) delle minori, verranno prese concordemente dai genitori;
3. prescrivere che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento ordinario delle figlie nel periodo di propria competenza;
4. disporre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo mensile Pt_1 di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso con prima rivalutazione a gennaio 2026;
5. disporre che l'Assegno Unico verrà percepito al 75% dalla Sig.ra e al 25% dal Sig. ; a CP_1 Pt_1
tal fine il sig. si impegna a versare ogni mese a favore della sig.ra del 50% della somma Pt_1 CP_1
che gli verrà riconosciuta a tale titolo entro 5 giorni dall'accredito sul proprio conto corrente;
6. disporre che tutte le spese straordinarie, come determinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Asti relativo alle spese straordinarie: per il 75% a carico della Sig.ra e per il restante 25% a CP_1
carico del Sig. . La sig.ra in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato Pt_1 CP_1
Protocollo, si impegna a comunicare e a documentare quanto sopra al padre con cadenza mensile le spese straordinarie sostenute a favore delle figlie;
7. disporre la seguente calendarizzazione: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e Per_1
secondo il seguente calendario, sempre derogabile su accordo dei genitori, tenuto conto degli Per_2
impegni degli stessi nonché di quelli scolastici e personali delle minori: a. fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione familiare entro le ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 21.30; b. durante la settimana che terminerà con il week end di spettanza materna, il venerdì dalle 18.30, con prelevamento presso l'abitazione familiare, sino alla sera alle 21:30; c. durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo, ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 dicembre sino alle ore 10:30 del 31 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre alle ore 10:30 sino al 6 gennaio, proseguendo l'alternanza disposta in sede di separazione;
d. le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o, in alternativa, suddivise equamente per l'intero periodo di sospensione scolastica, proseguendo l'alternanza disposta in sede di separazione;
e. alternativamente in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”); f. durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà con le minori un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
solo in caso di mancato accordo il padre terrà con sé le figlie negli anni pari dall'1 al 15 agosto e negli anni dispari dal 16 al
31 agosto;
8. ciascun genitore garantirà - nei periodi di spettanza - la propria presenza/partecipazione agli impegni sportivi (partite di calcio ecc) e scolastici (colloquio con gli insegnanti ecc) assunti dalle minori;
9. con riferimento alle necessità scolastiche delle figlie, in particolare alla minore (affetta da Per_2
Disturbi Specifici dell'Apprendimento - D.S.A.), i genitori si impegnano a sopperire alle necessità delle figlie secondo le modalità che riterranno più opportune (ripetizioni ecc);
10. qualora il genitore con cui si dovrebbero trovare le figlie fosse impossibilitato ad accudirle per sopraggiunti imprevisti impegni, dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore che, se non impossibilitato, si occuperà personalmente delle figlie;
11. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Asti, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.;
12. ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a TORINO (TO) il 20/05/1976 e da , nato/a ad ASTI (AT) il Parte_1 CP_1
20/03/1974, celebrato in ASTI in data 04/09/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 96, Parte II, Serie A, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.