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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RG 144/2023 promossa in sede di appello da:
, residente in [...], cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso in forza di procura speciale dagli avv.ti Livia Iannicelli ed Andrea Scarano, elettivamente domiciliato presso lo studio Iannicelli in Nocera Inferiore Via Luigi Angrisani n. 50,
- Parte appellante - contro
, con sede in Torino, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa in forza di procura del Controparte_2
27.2.2023, dagli avv.ti Elena Canale e Guido Canale, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43, -Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. 12.11.2024.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“…dichiarare l'appello integralmente fondato in virtù dei principi esposti in narrativa;
per l'effetto condannare la convenuta, in ragione della totale soccombenza totale della stessa, al pagamento delle spese integrali del giudizio di primo grado, nonché le fasi di attivazione e negoziazione della mediazione. Oltre oneri, spese e diritti come per legge, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; condannare al pagamento delle spese di causa anche del presente grado di giudizio, sempre oltre oneri, spese e diritti come per legge, sempre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. “
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: respingere l'appello del signor in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1
esposte in atti e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza del Tribunale Torino, dott. Enrico
Astuni, del 27.12.2022 repert. n. 13133/2022; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A., con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei difensori di Controparte_1
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 29.10.2021, , aveva chiesto la condanna di Parte_1
alla consegna della documentazione relativa al finanziamento n. Controparte_1
6510282, dopo aver premesso che formale richiesta inviata alla banca con PEC del 7.9.2020 non aveva avuto esito positivo. Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese del giudizio.
Costituendosi, dopo aver eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione, CP_1
aveva dedotto di aver riscontrato le richieste ex art. 119 TUB del ricorrente con invito ad integrare la richiesta con il versamento delle spese per la produzione della documentazione contrattuale, come da contratto (€ 20,00).
Alla prima udienza il giudice aveva assegnato alle parti il termine per l'avvio della procedura di mediazione invitandole a valutare la definizione della lite con la consegna della documentazione ed il pagamento delle spese amministrative ed all'esito, negativo, della mediazione, aveva formulato una proposta conciliativa che prevedeva la consegna della documentazione relativa al contratto n.
6510282 senza spese amministrative e con il rimborso al da parte di delle Parte_1 CP_1
spese di accesso alla mediazione;
solo la resistente aveva accettato la proposta.
Con ordinanza del 27.12.2022, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda del ricorrente sul presupposto che “… la disposizione contrattuale sul rimborso delle spese non onera il cliente di anticipare il versamento, anziché corrispondere la somma al momento della consegna dei documenti…” ed ha ordinato alla resistente la consegna della documentazione richiesta, tuttavia - accertando che il ricorrente aveva proposto una domanda improcedibile (per non averla fatta precedere dal tentativo obbligatorio di mediazione e neppure da altro idoneo strumento di risoluzione alternativo della controversia quale il ricorso all'ABF) e che “… a seguito dell'esperimento del tentativo di media-conciliazione, la convenuta ha offerto la documentazione con rinuncia alle spese amministrative, cui avrebbe avuto per contratto (vedi verbale di udienza 22.11.2022), e non
v'è ragione di credere a un esito differente, nel caso in cui, come era suo preciso onere, l'attore avesse adito direttamente l'organismo di media-conciliazione …” - il Tribunale di Torino ha ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92 cpc ed ha integralmente compensato le spese di lite.
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, ha impugnato l'ordinanza resa su RG 20702/2021 Parte_1
del Tribunale di Torino nella parte in cui sono state compensare le spese di lite.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice sarebbe incorso in errore laddove, pur accogliendo la domanda di esso ricorrente, non aveva fatto conseguire alla oggettiva soccombenza della resistente, anche la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
E ciò aveva fatto nonostante la fattispecie non rientrasse in alcuna delle tre tipizzate nell'art. 92 cpc ma neppure poteva ricomprendersi fra quelle definite come “gravi ed eccezionali ragioni" nella sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale (“… il giudice non ha mai fatto riferimento a motivi gravi e/o eccezionali per la compensazione delle spese, ancorando la decisione ad una criticabile ed inammissibile, in punto di diritto, censura della libera discrezionalità della parte di adire o meno
l''Autorità Giudiziaria, anziché servirsi di rimedi alternativi, che non sono gerarchicamente presupposti, nè condiciones sine qua non, rispetto all'azione dinanzi al Tribunale…”).
Conclude chiedendo la riforma dell'ordinanza e la condanna della appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio e pagamento di esse al procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituendosi anche nel presente grado, ha contestato la fondatezza dell'unico motivo CP_1
di appello sul presupposto che le circostanze, espressamente descritte, sulle quali il Tribunale ha fondato la decisione, possono farsi rientrare nella fattispecie delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui al secondo comma dell'art. 92 cpc.
Ha richiamato a sostegno del suo argomentare, l'arresto di Cassazione n. 273/2023 il cui riferimento al caso in esame è stato peraltro contestato dall'appellante.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Motivi della decisione Il contenzioso fra e è all'esame del giudice dell'appello relativamente al Parte_1 CP_1
solo capo dell'ordinanza resa su RG 13133/2022 dal Tribunale di Torino che ha ritenuto la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
La Corte - nel richiamare integralmente gli argomenti spesi dal Tribunale a motivo della decisione impugnata (da un lato la affermazione che “… la domanda dell'attore non può essere respinta … solo
a motivo del mancato versamento anticipato delle spese, visto che la disposizione contrattuale sul rimborso delle spese non onera il cliente di anticipare il versamento, anziché corrispondere la somma al momento della consegna dei documenti…” e, dall'altro, la circostanza che l'odierno appellante “… ha agito in giudizio, proponendo una domanda improcedibile, perché non preceduta dall'esperimento del preventivo tentativo di media-conciliazione, obbligatorio per legge, né dall'esperimento di altro idoneo strumento di risoluzione alternativa delle controversie, quale il ricorso all'ABF, notoriamente più veloce e meno costoso, ma ha adito direttamente il giudice ordinario, con una scelta inutile e gravosa per la controparte…”) e pur concordando sulle
“eccezionali” circostanze emerse e non contestate – ritiene tuttavia che le stesse non siano complessivamente tali da obliterare completamente la previsione dell'art. 92 cpc e determinare una integrale compensazione delle spese di lite. Le spese devono quindi essere compensate in misura pari al 50% per entrambi i gradi, con condanna di al pagamento a Controparte_1
favore di e per esso ai procuratori dichiaratisi antistatari. Parte_1
Spese di lite
Stante il parziale accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (valore entro € 5.200,00), della complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti (senza svolgimento di atti di fase istruttoria), le spese si liquidano per il primo grado in complessivi € 852,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, €
213,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria;
per il presente grado in complessivi
€ 962,00 di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria.
Conseguentemente, parte appellata dovrà rimborsare a parte appellante e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari la metà di tali importi e quindi € 426,00 per compensi del primo grado ed €
481,00 per compensi del presente grado, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 27.12.2022, resa su RG Parte_1
13133/2022 nei confronti di , in persona del legale rappresentante, Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da e in riforma dell'ordinanza impugnata: Parte_1
dichiara compensate fino alla metà le spese di lite dei due gradi di giudizio;
condanna a rimborsare la residua metà a – e per esso Controparte_1 Parte_1
ai suoi procuratori dichiaratisi antistatari - quota che liquida in € 426,00 per compensi del primo grado ed in € 481,00 per compensi per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti