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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Potenza (c.f. ) e dall'Avv. Ezio Monaco (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Potenza, in Foggia,
[...]
Corso Roma n. 31,
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellante
Contro
(c.f. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giuseppe
Agnusdei (c.f. ) e Vittoria Steduto (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Vittoria Steduto, sito in
[...] [...]
al C.so Matteotti, 227, Controparte_1
pec: Email_3 pec: Email_4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1439/2020, pubblicata il 26 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 3988/2011, non notificata. Appello del 26 aprile 2021.
Conclusioni: All'udienza del 19 gennaio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della somma Controparte_1 di €uro 600.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Ente rispetto agli impegni assunti in virtù di convenzione stipulata a seguito di aggiudicazione della concessione dell'incarico di progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo polifunzionale in project financing. In particolare, deduceva che, esperita la procedura ad evidenza pubblica, veniva stipulata una convenzione per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo polifunzionale per anni 29; precisava che, venuta successivamente a conoscenza della presentazione da parte del Controparte_2 di un progetto insistente sulla stessa area di cui alla convenzione, veniva predisposta una nuova progettazione e che, presentati tutti i documenti integrativi richiesti e chiesto il rilascio tempestivo di tutti i titoli abilitativi/autorizzativi necessari, il
Comune poneva per la prima volta questioni di fattibilità e di assentibilità dell'intervento. Lamentava pertanto da parte dell'Amministrazione un comportamento omissivo e poco collaborativo tale da giustificare la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc della convenzione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del CP_1
Si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo trattandosi di materia attratta alla sua giurisdizione (comma 1 lett. e) n. 1, lett. c), lett. b), lett. a n. 2); nel merito, deduceva a sua volta una serie di inadempienze da parte della società attrice, quali il ritardo nella trasmissione del progetto definitivo, la mancanza pag. 2/10 di tutti gli elaborati, l'aumento dell'importo previsto in convenzione, per le quali spiegava domanda riconvenzionale per la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza parziale veniva affermata la Giurisdizione dell'A.G.O.; espletata
CTU, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
La domanda veniva rigettata.
Premesse alcune considerazioni in merito alla natura del project financing, in virtù del quale il soggetto aggiudicatario si fa carico, in tutto o in parte, dei costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori, ricevendo come controprestazione il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate, e ripercorse le fasi disciplinate dalla legge 109/1994, il Giudice riteneva che al fosse attribuita ampia discrezionalità nella cernita del CP_1 progetto reputato maggiormente confacente al pubblico interesse, senza che da ciò derivasse obbligo a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, rientrando tale scelta nella discrezionalità amministrativa.
Ciò posto in punto di diritto, venivano riepilogati i rapporti tra le parti e richiamate le conclusioni della CTU, che aveva evidenziato come il progetto definitivo depositato fosse completamente diverso da un punto di vista architettonico, plano volumetrico e di impegno economico rispetto a quello concordato in convenzione.
Considerato che tale secondo progetto (per la somma di €uro 6.243.970,009) era in palese contrasto con il progetto preliminare posto a base della convenzione
(per un importo di €uro 3.166.000,00), e costituiva quindi una variazione essenziale, evidenziava come in atti non vi fosse alcuna autorizzazione alle modifiche apportate e pertanto ciò rendeva necessaria una nuova procedura di gara, a nulla rilevando la presunta approvazione da parte del Comune del nuovo progetto, atteso che con note del 7 marzo 2011 e del 16 marzo 2011 l'Ufficio Tecnico e il Controparte_3 rilevavano la sussistenza di una variazione essenziale della convenzione con conseguente necessario passaggio in Consiglio comunale e di incongruità tra quanto oggetto di convenzione e quanto rappresentato nel progetto definitivo, in ragione delle quali era stato richiesto un parere all'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici.
Respinte le contestazioni riferibili alla validità della CTU, veniva escluso un comportamento colpevole dell'Amministrazione convenuta con rigetto della domanda pag. 3/10 principale, di quella riconvenzionale spiegata da parte convenuta, attesa la genericità della stessa, con compensazione integrale delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha prodotto appello la (per Parte_1
Contr brevità, ), la cui difesa, delimitato l'oggetto del contendere alla domanda risarcitoria formulata nei confronti del (FG), a CP_1 Controparte_1 fronte delle gravi e documentate condotte illecite rispetto alla “Convenzione per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo in
San Giovanni ND (FG)”, stipulata tra le parti in data 4.12.2009, ricostruiva i fatti di causa.
Evidenziava quindi i seguenti vizi della sentenza:
1: Illegittimità della sentenza rispetto ai profili di responsabilità del CP_1
La sentenza aveva escluso la responsabilità del convenuto sull'errato CP_1 presupposto che, dopo la dichiarazione di pubblico interesse, non vi fosse stata la Contr relativa aggiudicazione. In realtà la era stata dichiarata aggiudicataria, per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'impianto, giusta delibera del 3 giugno
2002. Inoltre, la sentenza era viziata nella parte in cui, riconoscendo una massima discrezionalità amministrativa rispetto alla possibilità di non dare seguito ad un progetto di finanza, aveva ritenuto detta valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale in contrasto con quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione,
a Sezioni Unite, che aveva ritenuto la responsabilità precontrattuale pacificamente configurabile anche a carico della P.A. Inoltre, nel caso di specie non era stato neanche emanato un formale provvedimento di revoca, annullamento o comunque di diniego di aggiudicazione.
2: sul quantum debeatur
Ai fini della liquidazione della misura dell'indennizzo, l'appellante chiedeva farsi riferimento all'art. 158 del D. Lgs. 163/2006, che prevede il rimborso in favore del concessionario: a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) il pagamento un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio pag. 4/10 ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. Il danno, originariamente quantificato in €uro 600.000,00, veniva richiesto in €uro 433.376,58, di cui: €uro 146.880,00 per richiesta di compenso avanzata dalla società
[...] di cui alle fatture n. 15 del 4.10.2010 e n. 16 del 4.10.2010, per la Parte_2 predisposizione dei nuovi progetti commissionati dal Controparte_1
che - a seguito di contestazione da parte dell'esponente - è stata
[...] definitivamente accertata da una pronuncia da parte del Tribunale di Milano;
€uro
12.724,06, per spese vive relative al contratto di convenzione;
€uro 273.772,52 per lucro cessante e/o indennizzo per la mancata fase di costruzione e gestione dell'impianto polisportivo oggetto della Convenzione, ricavabile dal P.E.F. (Piano
Economico Finanziario) allegato alla Convenzione, ovvero dal P.E.F. riqualificato, relativo al nuovo progetto.
3: sul rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento
Veniva chiesta la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui era stata rigettata la domanda dell'esponente di risarcimento del danno per ingiustificato arricchimento, da ritenersi ammissibile in quanto rassegnata in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. L'arricchimento ingiustificato del sarebbe CP_1 consistito nell'aver usufruito, senza alcun costo, dell'idea progettuale e, ancor più, di un progetto preliminare relativo alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale, del relativo piano economico finanziario (con dettagliate previsioni dei costi, dei flussi dell'utenza, dei presumibili introiti ecc.….), oltre a tutte le specificazioni delle caratteristiche dei servizi da rendere e della relativa gestione.
4: sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Veniva quindi richiesta la riforma della pronuncia sulle spese di lite.
Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza di primo grado nei sensi di cui al gravame. Venivano formulate anche istanze istruttorie (prova testi e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto al Comune di Controparte_1 relativamente alla documentazione inerente la causa, C.T.U. finalizzata ad accertare l'entità dei danni patrimoniali subìti dalla e a Parte_1 comparare il progetto tecnico per cui è causa con il progetto tecnico relativo al bando di gara 2015).
pag. 5/10 Si costituiva in giudizio il e previa ricostruzione della vicenda in tutti i CP_1 suoi passaggi deduceva in via preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, sottolineava come non solo non fosse stata provata la responsabilità dell'Ente, ma neanche risultavano pagate le somme di cui si chiedeva il ristoro, ovvero le fatture dello studio o le spese vive. Pt_2
Riteneva nuova la domanda ex art. 2041 c.c. sulla quale non accettava il contraddittorio, costituendo un ampliamento non consentito del petitum, in presenza di un arricchimento della P.A. nemmeno provato.
Esclusa, dalla risultanze documentali, la responsabilità dell'Ente, anche in virtù della discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla legge e tutelata anche dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 (per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento …o salvo di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato), chiedeva il rigetto del gravame, tanto più che la risoluzione era stata Contr chiesta da , con conseguente esclusione della tutela dell'art 158 del D. Lgs
163/2006.
Quanto alle richieste istruttorie, si opponeva al loro accoglimento e chiedeva lo stralcio di tutti i documenti nuovi, non prodotti nel giudizio di primo grado da parte avversa e/o prodotti tardivamente.
Non veniva proposto appello incidentale né per quanto riguardava il rigetto della domanda riconvenzionale né per il regime delle spese di lite del primo grado.
Così definita la posizione delle parti, la causa all'udienza del 19 gennaio 2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis, rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra pag. 6/10 posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel 2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. Sempre secondo tale orientamento si è espressa la
S.C. con l'ordinanza 13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, va ribadito come oggetto del contendere sia l'accertamento della responsabilità del appellato nella vicenda del project financing che ha visto CP_1 coinvolta la società Parte_1
pag. 7/10 Sul punto, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado sia stata adeguatamente motivata, anche alla luce dell'operato dell'Ausiliario, cui venne chiesto di rispondere ad un articolato quesito.1
Dalla disamina della CTU si evince come, ricostruita la vicenda su base documentale, e preso atto che secondo parte attrice il avrebbe CP_1 consapevolmente accettato la proposta di modifica progettuale del progetto preliminare (autorizzato con Convenzione del 04.12.2009) per un progetto definitivo pari al doppio dell'importo in convenzione, l'Ausiliario abbia escluso la responsabilità dell'Ente proprio alla luce delle previsioni contrattuali di cui alla convenzione.
In particolare, a fronte di un costo complessivo dell'investimento per realizzare l'opera pari a €uro 3.166.833,00, salvo importo definitivo scaturente dalla redazione Contr del progetto definitivo ed esecutivo, la , in mancanza di qualsiasi atto autorizzativo, procedeva a depositare in data 10 agosto 2010 un progetto definitivo differente sia da un punto di vista architettonico che plano volumetrico, con un impegno economico raddoppiato rispetto a quanto previsto in convenzione. Tale circostanza rileva soprattutto perché l'art. 14 della convenzione prevedeva l'obbligo del di costituirsi fideiussore solidale a favore dell'istituto mutuante per CP_1
l'intero importo dell'opera e quindi veniva richiesto all'amministrazione di prestare una garanzia per un importo di € 6.243.970,53 a fronte di quello iniziale di €
3.166.883,00.
Inoltre – circostanza non evidenziata dall'appellante - all'atto della stipula della convenzione in data 4 dicembre 2009 veniva presentata una fideiussione della “Union
Credit Finanziaria S.p.A.” per l'importo di € 316.883,00 pari al 10% dell'importo del progetto convenzionato, società cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari sin dal 19 dicembre 2008, ovvero da circa un anno, con ciò violando gli obblighi di cui alla convenzione (art. 14). 1 … Letti gli atti e i documenti di causa, effettuato l'accesso sui luoghi, acquisita presso i pubblici uffici tutta la documentazione ritenuta indispensabile, sentite le parti e i rispettivi consulenti: 1) ricostruisca dettagliatamente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
2) indichi se le parti si siano attenute alle previsioni contrattuali e alle norme di legge nell'esecuzione dell'appalto, individuando quale delle parti sia stata inadempiente;
3) verifichi se sussistano o meno gli inadempimenti di cui in citazione ed in comparsa di risposta, con particolare riferimento: a) alla rispondenza e alla conformità degli elaborati progettuali (in particolare, il secondo progetto “rimodulato” e quello definito) predisposti da parte attrice ai requisiti previsti in materia di lavori pubblici;
b) all'adempimento da parte del promotore dell'obbligo di presentazione della polizza del 10% dell'importo dei lavori, come da convenzione, con particolare riferimento alla validità di detta polizza;
4) qualora ritenga sussistente l'inadempimento dell'ente appaltante, indichi e quantifichi secondo criteri obiettivi i danni subiti dall'appaltatore; accerti quindi i lavori da questi eseguiti e contabilizzati, in esecuzione del contratto, determinando gli importi ricevuti;
5) all'esito degli accertamenti di cui sopra, il CTU indichi le eventuali poste attive o passive per l'impresa attrice, quantificando ove ritenuto sussistente l'inadempimento della stessa, i danni subiti dall'ente appaltante secondo criteri obiettivi … pag. 8/10 Tali evenienze, secondo il CTU, erano sufficienti a ritenere contrattualmente inadempiente la Società oggi appellante, né poteva essere ritenuta sufficiente la bozza di fideiussione rilasciata dalla Società Confidi Italia, atteso che, come riscontrato dall'Ausiliario, l'atto era una mera bozza priva di sottoscrizioni e quindi di valore giuridico. A ciò si aggiungano gli altri comportamenti della Pt_1 relativamente al ritardo nella presentazione del progetto definitivo, tali da far ritenere inadempiente la società e non l'Amministrazione Comunale.
Né le argomentazioni svolte in sede di gravame si presentano supportate da impianto probatorio essendo mere asserzioni prive di riscontri documentali vieppiù necessari in materia di obbligazioni di un ente pubblico.
In via incidentale, si osserva che nel fascicolo telematico è stata depositata istanza di visibilità da parte del difensore del che ha Controparte_5 dichiarato di essere creditore della che, ciò nonostante, Parte_1 ha continuato a chiedere il rimborso di somme mai pagate.
Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, la stessa, pur ammissibile a seguito della sentenza n. 22404 del 2018, pronunciata dalle Sezioni unite della
Cassazione, non può essere accolta, stante la mancanza di prova del fatto oggettivo dell'arricchimento, non desumibile dalla mera acquisizione degli atti progettuali.
L'appello viene rigettato.
5: spese di lite.
Le spese di lite del grado vengono poste a carico dell'appellante secondo lo scaglione di valore della domanda ed al loro valore medio.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 719/2021, promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore contro , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, legale rappresentante, avverso la sentenza n. 1439/2020, pubblicata il 26 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
3988/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la appellante in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del
, in persona del Sindaco pro tempore, che Controparte_1 liquida, come da motivazione, in €uro 20.119,00, oltre rimb. forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Potenza (c.f. ) e dall'Avv. Ezio Monaco (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Potenza, in Foggia,
[...]
Corso Roma n. 31,
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellante
Contro
(c.f. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giuseppe
Agnusdei (c.f. ) e Vittoria Steduto (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
), con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Vittoria Steduto, sito in
[...] [...]
al C.so Matteotti, 227, Controparte_1
pec: Email_3 pec: Email_4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1439/2020, pubblicata il 26 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 3988/2011, non notificata. Appello del 26 aprile 2021.
Conclusioni: All'udienza del 19 gennaio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della somma Controparte_1 di €uro 600.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Ente rispetto agli impegni assunti in virtù di convenzione stipulata a seguito di aggiudicazione della concessione dell'incarico di progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo polifunzionale in project financing. In particolare, deduceva che, esperita la procedura ad evidenza pubblica, veniva stipulata una convenzione per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo polifunzionale per anni 29; precisava che, venuta successivamente a conoscenza della presentazione da parte del Controparte_2 di un progetto insistente sulla stessa area di cui alla convenzione, veniva predisposta una nuova progettazione e che, presentati tutti i documenti integrativi richiesti e chiesto il rilascio tempestivo di tutti i titoli abilitativi/autorizzativi necessari, il
Comune poneva per la prima volta questioni di fattibilità e di assentibilità dell'intervento. Lamentava pertanto da parte dell'Amministrazione un comportamento omissivo e poco collaborativo tale da giustificare la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc della convenzione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del CP_1
Si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo trattandosi di materia attratta alla sua giurisdizione (comma 1 lett. e) n. 1, lett. c), lett. b), lett. a n. 2); nel merito, deduceva a sua volta una serie di inadempienze da parte della società attrice, quali il ritardo nella trasmissione del progetto definitivo, la mancanza pag. 2/10 di tutti gli elaborati, l'aumento dell'importo previsto in convenzione, per le quali spiegava domanda riconvenzionale per la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza parziale veniva affermata la Giurisdizione dell'A.G.O.; espletata
CTU, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
La domanda veniva rigettata.
Premesse alcune considerazioni in merito alla natura del project financing, in virtù del quale il soggetto aggiudicatario si fa carico, in tutto o in parte, dei costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori, ricevendo come controprestazione il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate, e ripercorse le fasi disciplinate dalla legge 109/1994, il Giudice riteneva che al fosse attribuita ampia discrezionalità nella cernita del CP_1 progetto reputato maggiormente confacente al pubblico interesse, senza che da ciò derivasse obbligo a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, rientrando tale scelta nella discrezionalità amministrativa.
Ciò posto in punto di diritto, venivano riepilogati i rapporti tra le parti e richiamate le conclusioni della CTU, che aveva evidenziato come il progetto definitivo depositato fosse completamente diverso da un punto di vista architettonico, plano volumetrico e di impegno economico rispetto a quello concordato in convenzione.
Considerato che tale secondo progetto (per la somma di €uro 6.243.970,009) era in palese contrasto con il progetto preliminare posto a base della convenzione
(per un importo di €uro 3.166.000,00), e costituiva quindi una variazione essenziale, evidenziava come in atti non vi fosse alcuna autorizzazione alle modifiche apportate e pertanto ciò rendeva necessaria una nuova procedura di gara, a nulla rilevando la presunta approvazione da parte del Comune del nuovo progetto, atteso che con note del 7 marzo 2011 e del 16 marzo 2011 l'Ufficio Tecnico e il Controparte_3 rilevavano la sussistenza di una variazione essenziale della convenzione con conseguente necessario passaggio in Consiglio comunale e di incongruità tra quanto oggetto di convenzione e quanto rappresentato nel progetto definitivo, in ragione delle quali era stato richiesto un parere all'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici.
Respinte le contestazioni riferibili alla validità della CTU, veniva escluso un comportamento colpevole dell'Amministrazione convenuta con rigetto della domanda pag. 3/10 principale, di quella riconvenzionale spiegata da parte convenuta, attesa la genericità della stessa, con compensazione integrale delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha prodotto appello la (per Parte_1
Contr brevità, ), la cui difesa, delimitato l'oggetto del contendere alla domanda risarcitoria formulata nei confronti del (FG), a CP_1 Controparte_1 fronte delle gravi e documentate condotte illecite rispetto alla “Convenzione per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo in
San Giovanni ND (FG)”, stipulata tra le parti in data 4.12.2009, ricostruiva i fatti di causa.
Evidenziava quindi i seguenti vizi della sentenza:
1: Illegittimità della sentenza rispetto ai profili di responsabilità del CP_1
La sentenza aveva escluso la responsabilità del convenuto sull'errato CP_1 presupposto che, dopo la dichiarazione di pubblico interesse, non vi fosse stata la Contr relativa aggiudicazione. In realtà la era stata dichiarata aggiudicataria, per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'impianto, giusta delibera del 3 giugno
2002. Inoltre, la sentenza era viziata nella parte in cui, riconoscendo una massima discrezionalità amministrativa rispetto alla possibilità di non dare seguito ad un progetto di finanza, aveva ritenuto detta valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale in contrasto con quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione,
a Sezioni Unite, che aveva ritenuto la responsabilità precontrattuale pacificamente configurabile anche a carico della P.A. Inoltre, nel caso di specie non era stato neanche emanato un formale provvedimento di revoca, annullamento o comunque di diniego di aggiudicazione.
2: sul quantum debeatur
Ai fini della liquidazione della misura dell'indennizzo, l'appellante chiedeva farsi riferimento all'art. 158 del D. Lgs. 163/2006, che prevede il rimborso in favore del concessionario: a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) il pagamento un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio pag. 4/10 ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. Il danno, originariamente quantificato in €uro 600.000,00, veniva richiesto in €uro 433.376,58, di cui: €uro 146.880,00 per richiesta di compenso avanzata dalla società
[...] di cui alle fatture n. 15 del 4.10.2010 e n. 16 del 4.10.2010, per la Parte_2 predisposizione dei nuovi progetti commissionati dal Controparte_1
che - a seguito di contestazione da parte dell'esponente - è stata
[...] definitivamente accertata da una pronuncia da parte del Tribunale di Milano;
€uro
12.724,06, per spese vive relative al contratto di convenzione;
€uro 273.772,52 per lucro cessante e/o indennizzo per la mancata fase di costruzione e gestione dell'impianto polisportivo oggetto della Convenzione, ricavabile dal P.E.F. (Piano
Economico Finanziario) allegato alla Convenzione, ovvero dal P.E.F. riqualificato, relativo al nuovo progetto.
3: sul rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento
Veniva chiesta la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui era stata rigettata la domanda dell'esponente di risarcimento del danno per ingiustificato arricchimento, da ritenersi ammissibile in quanto rassegnata in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. L'arricchimento ingiustificato del sarebbe CP_1 consistito nell'aver usufruito, senza alcun costo, dell'idea progettuale e, ancor più, di un progetto preliminare relativo alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale, del relativo piano economico finanziario (con dettagliate previsioni dei costi, dei flussi dell'utenza, dei presumibili introiti ecc.….), oltre a tutte le specificazioni delle caratteristiche dei servizi da rendere e della relativa gestione.
4: sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Veniva quindi richiesta la riforma della pronuncia sulle spese di lite.
Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza di primo grado nei sensi di cui al gravame. Venivano formulate anche istanze istruttorie (prova testi e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto al Comune di Controparte_1 relativamente alla documentazione inerente la causa, C.T.U. finalizzata ad accertare l'entità dei danni patrimoniali subìti dalla e a Parte_1 comparare il progetto tecnico per cui è causa con il progetto tecnico relativo al bando di gara 2015).
pag. 5/10 Si costituiva in giudizio il e previa ricostruzione della vicenda in tutti i CP_1 suoi passaggi deduceva in via preliminare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, sottolineava come non solo non fosse stata provata la responsabilità dell'Ente, ma neanche risultavano pagate le somme di cui si chiedeva il ristoro, ovvero le fatture dello studio o le spese vive. Pt_2
Riteneva nuova la domanda ex art. 2041 c.c. sulla quale non accettava il contraddittorio, costituendo un ampliamento non consentito del petitum, in presenza di un arricchimento della P.A. nemmeno provato.
Esclusa, dalla risultanze documentali, la responsabilità dell'Ente, anche in virtù della discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla legge e tutelata anche dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 (per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento …o salvo di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato), chiedeva il rigetto del gravame, tanto più che la risoluzione era stata Contr chiesta da , con conseguente esclusione della tutela dell'art 158 del D. Lgs
163/2006.
Quanto alle richieste istruttorie, si opponeva al loro accoglimento e chiedeva lo stralcio di tutti i documenti nuovi, non prodotti nel giudizio di primo grado da parte avversa e/o prodotti tardivamente.
Non veniva proposto appello incidentale né per quanto riguardava il rigetto della domanda riconvenzionale né per il regime delle spese di lite del primo grado.
Così definita la posizione delle parti, la causa all'udienza del 19 gennaio 2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis, rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra pag. 6/10 posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel 2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. Sempre secondo tale orientamento si è espressa la
S.C. con l'ordinanza 13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, va ribadito come oggetto del contendere sia l'accertamento della responsabilità del appellato nella vicenda del project financing che ha visto CP_1 coinvolta la società Parte_1
pag. 7/10 Sul punto, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado sia stata adeguatamente motivata, anche alla luce dell'operato dell'Ausiliario, cui venne chiesto di rispondere ad un articolato quesito.1
Dalla disamina della CTU si evince come, ricostruita la vicenda su base documentale, e preso atto che secondo parte attrice il avrebbe CP_1 consapevolmente accettato la proposta di modifica progettuale del progetto preliminare (autorizzato con Convenzione del 04.12.2009) per un progetto definitivo pari al doppio dell'importo in convenzione, l'Ausiliario abbia escluso la responsabilità dell'Ente proprio alla luce delle previsioni contrattuali di cui alla convenzione.
In particolare, a fronte di un costo complessivo dell'investimento per realizzare l'opera pari a €uro 3.166.833,00, salvo importo definitivo scaturente dalla redazione Contr del progetto definitivo ed esecutivo, la , in mancanza di qualsiasi atto autorizzativo, procedeva a depositare in data 10 agosto 2010 un progetto definitivo differente sia da un punto di vista architettonico che plano volumetrico, con un impegno economico raddoppiato rispetto a quanto previsto in convenzione. Tale circostanza rileva soprattutto perché l'art. 14 della convenzione prevedeva l'obbligo del di costituirsi fideiussore solidale a favore dell'istituto mutuante per CP_1
l'intero importo dell'opera e quindi veniva richiesto all'amministrazione di prestare una garanzia per un importo di € 6.243.970,53 a fronte di quello iniziale di €
3.166.883,00.
Inoltre – circostanza non evidenziata dall'appellante - all'atto della stipula della convenzione in data 4 dicembre 2009 veniva presentata una fideiussione della “Union
Credit Finanziaria S.p.A.” per l'importo di € 316.883,00 pari al 10% dell'importo del progetto convenzionato, società cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari sin dal 19 dicembre 2008, ovvero da circa un anno, con ciò violando gli obblighi di cui alla convenzione (art. 14). 1 … Letti gli atti e i documenti di causa, effettuato l'accesso sui luoghi, acquisita presso i pubblici uffici tutta la documentazione ritenuta indispensabile, sentite le parti e i rispettivi consulenti: 1) ricostruisca dettagliatamente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
2) indichi se le parti si siano attenute alle previsioni contrattuali e alle norme di legge nell'esecuzione dell'appalto, individuando quale delle parti sia stata inadempiente;
3) verifichi se sussistano o meno gli inadempimenti di cui in citazione ed in comparsa di risposta, con particolare riferimento: a) alla rispondenza e alla conformità degli elaborati progettuali (in particolare, il secondo progetto “rimodulato” e quello definito) predisposti da parte attrice ai requisiti previsti in materia di lavori pubblici;
b) all'adempimento da parte del promotore dell'obbligo di presentazione della polizza del 10% dell'importo dei lavori, come da convenzione, con particolare riferimento alla validità di detta polizza;
4) qualora ritenga sussistente l'inadempimento dell'ente appaltante, indichi e quantifichi secondo criteri obiettivi i danni subiti dall'appaltatore; accerti quindi i lavori da questi eseguiti e contabilizzati, in esecuzione del contratto, determinando gli importi ricevuti;
5) all'esito degli accertamenti di cui sopra, il CTU indichi le eventuali poste attive o passive per l'impresa attrice, quantificando ove ritenuto sussistente l'inadempimento della stessa, i danni subiti dall'ente appaltante secondo criteri obiettivi … pag. 8/10 Tali evenienze, secondo il CTU, erano sufficienti a ritenere contrattualmente inadempiente la Società oggi appellante, né poteva essere ritenuta sufficiente la bozza di fideiussione rilasciata dalla Società Confidi Italia, atteso che, come riscontrato dall'Ausiliario, l'atto era una mera bozza priva di sottoscrizioni e quindi di valore giuridico. A ciò si aggiungano gli altri comportamenti della Pt_1 relativamente al ritardo nella presentazione del progetto definitivo, tali da far ritenere inadempiente la società e non l'Amministrazione Comunale.
Né le argomentazioni svolte in sede di gravame si presentano supportate da impianto probatorio essendo mere asserzioni prive di riscontri documentali vieppiù necessari in materia di obbligazioni di un ente pubblico.
In via incidentale, si osserva che nel fascicolo telematico è stata depositata istanza di visibilità da parte del difensore del che ha Controparte_5 dichiarato di essere creditore della che, ciò nonostante, Parte_1 ha continuato a chiedere il rimborso di somme mai pagate.
Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, la stessa, pur ammissibile a seguito della sentenza n. 22404 del 2018, pronunciata dalle Sezioni unite della
Cassazione, non può essere accolta, stante la mancanza di prova del fatto oggettivo dell'arricchimento, non desumibile dalla mera acquisizione degli atti progettuali.
L'appello viene rigettato.
5: spese di lite.
Le spese di lite del grado vengono poste a carico dell'appellante secondo lo scaglione di valore della domanda ed al loro valore medio.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 719/2021, promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore contro , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, legale rappresentante, avverso la sentenza n. 1439/2020, pubblicata il 26 ottobre 2020, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
3988/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la appellante in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del
, in persona del Sindaco pro tempore, che Controparte_1 liquida, come da motivazione, in €uro 20.119,00, oltre rimb. forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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