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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
20.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6445/2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Constantinos Varvarigos, Parte_1 come in atti
- Ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
- Contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2022, il lavoratore in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 9 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
2) Per le causali al presente atto, condannare la convenuta p. CP_1
i.v.a. in persona del legale rappresentante p.t. , al P.IVA_1 Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.605,40 oltre accessori come legge ed oltre interessi e rivalutazione dai singoli inadempimenti al soddisfo come da conteggio allegato;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Nello specifico, ha esposto: di aver lavorato per la al 09/07/2021 al CP_1
31/10/2021 con la qualifica di cuoco capo partita, inquadrato nel IV livello del
C.C.N.L. di categoria Commercio-Terziario ristorazione e turismo, per 40 ore settimanali;
di aver effettivamente prestato la propria attività tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 10:00 alle 16:00, con ripresa dell'attività lavorativa dalle
18:00 alle 01:00, per un totale di circa 13 ore giornaliere;
di non aver percepito gli importi stipendiali dovuti e relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2021, nonché la corresponsione degli straordinari relativi a tutto il periodo lavorativo;
che, a seguito della risoluzione del rapporto avvenuta in data 31/10/2021, nulla riceveva a titolo di TFR, né a titolo di ratei di fine rapporto, ovvero tredicesima mensilità, festività, permessi e ferie non godute;
che, in ragione della quantità e qualità di attività lavorativa svolta, aveva maturato un credito pari ad €. 12.605,40, come da conteggi allegati.
La sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
Ammessa ed espletata la prova, è stato disposto, ai sensi dell'art. 423 comma 2 c.p.c. il pagamento a titolo provvisionale della complessiva somma di € 4.592, 78 (€
3.596,94, per la retribuzione delle mensilità di Settembre -Ottobre 2021 ed €. 995,84 per il TFR).
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento nei termini e per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente rivendica la retribuzione delle mensilità di settembre ed ottobre 2021, nonché dell'importo dovuto a titolo di TFR e di emolumenti di fine rapporto quali ferie, 13° mensilità, festività e permessi non goduti che assume non pagati, richiedendo altresì il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, rispetto a quelle indicate in busta paga.
In ordine agli emolumenti di fine rapporto, dovuti in forza dell'intercorso rapporto di lavoro, così come alla retribuzione per le ultime due mensilità, nessuna prova è stata acquisita in giudizio circa l'avvenuto pagamento, stante la mancata costituzione in giudizio della resistente. CP_3
La lettera di assunzione e le buste paga in atti provano l'avvenuta intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato per i mesi di luglio ed agosto. Dall'estratto contributivo emerge la permanenza del rapporto di lavoro sino al 3.10.21.
Le risultanze della prova orale hanno confermato le deduzioni del ricorrente circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa anche per il mese di ottobre.
Quanto all'orario di lavoro, le dichiarazioni rese dai testi hanno sicuramente provato lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto al normale orario giornaliero.
Difatti, le concordi dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 consentono di ritenere accertato lo svolgimento di un orario straordinario, per tutti i giorni della settimana. Il citato teste , a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato insieme al Tes_1 ricorrente ha testualmente affermato a riguardo: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato come bagnino presso lo stabilimento balneare KATARI gestito dalla società . Non ho contenzioso nei confronti della società. Ricordo CP_1 che il ricorrente ha lavorato da Luglio a fine estate, nel mese di ottobre dell'anno
2021. Il sig. svolgeva attività di secondo chef-cuoco, non ricordo il nome Pt_1 dell'altro chef. In cucina c'era un'altra signora di nome che aiutava a lavare. Per_1
Io lavoravo dalle ore 07.00 alle ore 18.00, il ricorrente veniva la mattina alle 08.30 e terminava intorno le 14.30/15.00 poi ritornava il pomeriggio verso le 17.30 e so che lavoravano fino ad orario di chiusura che era intorno le 00.00/01.00. Lo stabilimento balneare ed il ristorante erano aperti tutti i giorni della settimana. La nostra titolare era . Io sono stato regolarmente retribuito, so che il ricorrente non è Persona_2 stato correttamente retribuito perché così mi ha riferito. Preciso che, lo stabilimento
è stato aperto sino al 30 Ottobre e il ricorrente ha lavorato fino a tale data. Il primo chef si chiamava ” Persona_3
Quanto al teste , va rilevato che lo stesso, assunto presso lo stabilimento con Tes_2 mansioni di guardiano di notte, ha riferito: Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato presso lo stabilimento balneare come Guardiano di notte.
Lavoravo dalle ore 19.00 fino alla mattina seguente. Il ricorrente lavorava in cucina come secondo chef, non ricordo il nome dell'altro chef. Quando mi recavo a lavoro, trovavo già là il ricorrente che lavorava fino alle ore 00.00/01.00. Lo stabilimento era aperto tutti i giorni della settimana. Io ho lavorato da Luglio a Settembre dell'anno 2021”. Orbene, questo giudicante, alla luce delle emergenze processuali ha ritenuto l'opportunità di acquisire nuovi conteggi ed ha invitato il procuratore del ricorrente ad elaborare le differenze retributive, per il periodo indicato in ricorso dal 09.07.2021 al 31.10.2021, tenuto conto dell'inquadramento nel 4° livello riconosciuto dalla società, con riferimento ad un orario di lavoro normale, considerando un orario giornaliero di 10 ore al giorno, comprensivo di straordinario, con conseguente rideterminazione sul TFR, detratto il percepito.
Invero, il lavoratore ha dimostrato, come era suo onere, di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, la valutazione equitativa del giudice è, pertanto, utilizzabile in riferimento alla quantificazione del compenso (v. Cass n. 4076 del 20/02/2018).
Ciò posto, alla luce dei conteggi riformulati dall'istante su indicazione del Giudice, da intendersi integralmente richiamati in questa sede in quanto conformi ai parametri contrattuali e correttamente sviluppati, il ricorrente ha diritto alle seguenti somme lorde: a titolo di mensilità non pagate euro 3.596,94; a titolo di trattamento fine rapporto euro 944,60; a titolo di straordinario euro 5.798,24, per un totale di euro 10.339,78. (ivi compreso l'importo a titolo provvisionale già disposto in corso di causa).
Ex art. 429 c.p.c, sui suddetti importi vanno computati gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 10.339,78, come in parte motiva, in tale somma compresa la provvisionale disposta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 20.02.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè