Ordinanza collegiale 29 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 4 aprile 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2025REG.PROV.COLL.
N. 00052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Verona, Questura di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 818/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Verona e della Questura di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino di origine -OMISSIS-, ha presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno a seguito di sanatoria ai sensi dell’art. 103 co. 1° del D.L. n. 34/2020.
2. L’Amministrazione ha respinto la domanda, rilevando che il richiedente, con le diverse generalità di -OMISSIS-, nato -OMISSIS- in -OMISSIS-, è risultato destinatario di una segnalazione emessa dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS- e valida sino al -OMISSIS-, che ne vietava l’ingresso in area Schengen, così integrando una causa ostativa al positivo apprezzamento dell’istanza, come previsto dal comma 10 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
3. Il ricorrente ha contestato l’automatismo tra la segnalazione ed il diniego, esponendo di risiedere in Italia da -OMISSIS-, di avere una posizione lavorativa, uno stabile domicilio e di non essere socialmente pericoloso.
4. Il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso richiamando la disposizione di cui al comma 10 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (“ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) (….). b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. (… )”, come interpretato dalla giurisprudenza (“ la segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il richiesto provvedimento di regolarizzazione dello straniero presente in Italia ” (Consiglio di Stato, sezione III, 14 ottobre 2021, n. 6901; Consiglio di Stato, sezione I, 27 giugno 2022, n. 1050).
5. Lo straniero ha impugnato la decisione deducendo che la Questura di Verona avrebbe dovuto attivare la procedura di consultazione prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione Schengen, per verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, con conseguente ritiro da parte delle autorità -OMISSIS- della segnalazione.
Sotto altro profilo, l’appellante ha evidenziato l’intervenuta scadenza della segnalazione in data -OMISSIS-, ritenendo pertanto non più valide le ragioni fondanti il diniego.
Infine, l’appellante ha contestato la mancata applicazione dell’art. 19 commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. n. 286/1998, ovvero la mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, con ulteriore violazione dell’art. 8 della CEDU.
6. Con le ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, il Collegio ha ordinato al Ministero resistente di depositare documentati chiarimenti relativi alla segnalazione Schengen a carico dello straniero, con particolare riferimento alle circostanze contestate (non evincibili dalla motivazione del provvedimento impugnato in primo grado).
7. A seguito di ulteriori sollecitazioni, la Questura di Verona ha precisato che le Autorità -OMISSIS- avevano confermato l’adozione di un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero in data -OMISSIS- e di un decreto di rigetto dell’istanza di asilo politico a carico del medesimo in data -OMISSIS-.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza di misure cautelari ai soli fini della rapida fissazione dell’udienza di merito e l’appellante è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
9. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
10. L’appello non è fondato.
11. Non è pertinente il richiamo effettuato dall’appellante all’art. 25 c. 2 della Convenzione Schengen, che non può fondare l’obbligo dell’Autorità italiana di attivare la procedura di consultazione con le Autorità estere per conoscere le ragioni effettive della segnalazione, al fine di valutare discrezionalmente se le stesse siano effettivamente ostative alla permanenza in Italia, atteso che la norma disciplina la diversa condizione dello straniero già titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità in uno Stato membro, segnalato ai fini della non ammissione in altro Stato membro.
L’appellante non ha infatti fornito alcuna prova di trovarsi nella suddetta condizione.
12. Parimenti infondato è il motivo attinente alla violazione dell’art. 19 commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. n. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente, ovvero la mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale con avvio della relativa procedura.
La disposizione citata, infatti, al comma 1.1. concerne le diverse ipotesi del respingimento, dell’espulsione o dell’estradizione dello straniero, il quale, invece, nel caso di specie, ha fatto richiesta di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 per lavoro subordinato; al comma 1.2, poi, la norma concerne l’ipotesi, qui non ricorrente, del rigetto della domanda di protezione internazionale, prevedendo l’obbligo dell’Amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso per protezione speciale nel caso in cui sussista il pericolo per lo straniero di subire persecuzioni, mentre l’odierno appellante non ha dedotto alcunché al riguardo, né ha rappresentato di avere legami o vincoli affettivi o familiari sul territorio italiano, risultando pertanto ultroneo anche il richiamo all’art. 8 della CEDU.
13. A ciò deve aggiungersi che, a seguito di apposite istanze istruttorie del Collegio, l’Amministrazione ha precisato che le Autorità -OMISSIS- hanno effettivamente confermato l’adozione di un provvedimento di espulsione in data -OMISSIS- e di un decreto di rigetto dell’istanza di asilo politico in data -OMISSIS- nei confronti dello straniero.
Tali allegazioni non sono state espressamente contestate dalla difesa dell’appellante, dovendosi pertanto ritenere provata la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della segnalazione.
14. Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha fatto applicazione della disposizione di cui all’art. 103 c. 10 del D.L. n. 34/2020, che preclude l’accesso alla procedura di emersione agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, risultando peraltro la dedotta scadenza della segnalazione ininfluente, in quanto successiva all’emanazione del provvedimento impugnato.
15. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata.
16. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendone giustificate ragioni in relazione alla peculiare natura della vicenda in fatto.
17. Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale l’appellante è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la nota spese presentata dall’Avv. Claudia Pedrini, il Collegio ritiene congrua la determinazione in complessivi euro 2.200,00, oltre spese e accessori, della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorario per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Liquida complessivamente la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per onorari, oltre spese generali e accessori per legge, relativi al presente grado di giudizio, in favore dell’Avv. Claudia Pedrini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.