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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in PIAZZA DONEGANI N. 4 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL CURTO
FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CERFOGLIA STEFANIA ) PIAZZA DONEGANI 4 23022 C.F._2
CHIAVENNA;
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato in PIAZZA DONEGANI N. 4 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
DEL CURTO FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CERFOGLIA STEFANIA ( ) PIAZZA DONEGANI 4 C.F._2
pagina 1 di 10
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
PIAZZA DONEGANI N. 4 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL CURTO
FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CERFOGLIA STEFANIA ) PIAZZA DONEGANI 4 23022 C.F._2
CHIAVENNA;
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_4 C.F._5
in PIAZZA DONEGANI N. 4 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL CURTO
FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CERFOGLIA STEFANIA ) PIAZZA DONEGANI 4 23022 C.F._2
CHIAVENNA;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE/APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._6
MUGIASCA, 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte adita voglia, contrariis reiectis, Nel merito in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte, in totale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza già impugnata n. 30/2020
pagina 2 di 10
pronunciata il 5 febbraio 2020 dal Tribunale di Sondrio, condannare il già imputato al CP_1 risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli esponenti, quantificato in:
- quanto alla Signora euro 462.773,78 (danno patrimoniale e danno da perdita Parte_2 parentale);
- quanto al Signor euro 453.857,00 (danno patrimoniale e danno da perdita Parte_1 parentale);
- quanto al Signor euro 130.000,00 (danno da perdita parentale); Parte_3
- quanto al Signor euro 140.000,00 (danno da perdita parentale); Parte_4 cui aggiungere rivalutazione e interessi, detratte le somme effettivamente liquidate (euro 305.000,00 per ciascun genitore), euro 50.000,00 per ciascun fratello). Inoltre, si chiede l'integrale riconoscimento delle spese legali relative ai precedenti gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione) e quelle afferenti al presente giudizio.
In via istruttoria Si chiede l'acquisizione del fascicolo penale 759/2017 R.G.N.R. Sondrio – 5524/2020 Reg.gen.app, restituito dalla Corte di Cassazione, ove non sia già stato acquisito. Opponendosi ad ogni diversa eccezione, domanda e istanza avversaria, non accettando il contraddittorio su eventuali diverse eccezioni/istanze o domande ex adverso svolte in sede di precisazione delle conclusioni.
Per CP_1
nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, il Gip del Tribunale di Sondrio con sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, in data 5.2.2020 condannava alla pena ritenuta di giustizia in quanto CP_1 responsabile del reato di omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica in conseguenza di un sinistro dal medesimo causato in data 30.3.2017 che aveva causato il decesso di Persona_1
e Nei confronti delle parti civili , , Persona_2 Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente genitori e fratelli di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 riteneva sussistente esclusivamente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale costituito dalle spese funebri e da quelle per le consulenze di parte, ritenendo satisfattivo l'importo complessivo di € 790.000,00 -di cui effettivamente versati € 620.000, di cui € 305.000 per ciascuno dei genitori ed € 50.000 per ciascuno dei fratelli, e la rimanente parte offerta, ma non accettata in quanto ritenuta non congrua- e rigettava le altre voci di danno richieste – danno iure haereditario da perdita di vita e danno patrimoniale iure proprio da lucro cessante nei confronti dei genitori conviventi per la perdita del reddito che il defunto avrebbe destinato al mantenimento della famiglia, danno per la perdita dell'amministratore dell'azienda, danno per le spese sostenute per il trasferimento dell'azienda al figlio deceduto e alla successiva suddivisione delle quote in capo ai genitori-. pagina 3 di 10 2. , , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 appello nei confronti delle predette statuizioni civili, lamentando: i) il mancato riconoscimento delle voci di danno patrimoniale, sussistendo la prova degli stessi sulla base di quanto allegato nell'atto di costituzione di parte civile, dovendo al più, devolvere la quantificazione dello stesso al giudice civile;
ii) l'insufficiente risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, da liquidarsi nei massimi, secondo le tabelle dell'anno 2018 dell'osservatorio milanese, tenuto conto rapporto di convivenza del figlio deceduto con i genitori e con il fratello;
iii) l'omessa Parte_4 liquidazione della rivalutazione e degli interessi;
iv) l'omessa liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili;
3. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 5.4.2023, accoglieva l'appello delle parti civili limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, rigettandolo nel resto. Ciò, in quanto: i) il danno da lesione del rapporto parentale era, per i genitori, prossimi al massimo previsto dalle tabelle milanesi 2018 e congruo per i fratelli, posto che era dimostrato che il fratello non Parte_4 conviveva con il nucleo famigliare;
ii) il danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato apporto della quota di reddito del figlio deceduto era ipotetico, non essendo stato dimostrato, né l'incremento reddituale che poteva derivare dalla sua presenza in azienda, né il fatto che avrebbe continuato a lavorare nella stessa, né era dimostrato il compenso che percepiva per il ruolo di amministratore, sicchè la remunerazione dell'amministratore che lo ha sostituito, che comunque era un costo per la società, ben poteva essere inferiore a quella percepita dal deceduto.
4. , , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ricorso per cassazione lamentando: i) l'erronea liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale in considerazione della mancata applicazione del metodo tabellare del sistema a punti, l'unico che avrebbe garantito la liquidazione esaustiva dello stesso;
ii) l'erronea valutazione ai fini del risarcimento del danno dell'importo solo offerto ma non corrisposto;
iii) l'erroneo riconoscimento della non convivenza del figlio nel nucleo familiare;
iv) l'omesso riconoscimento di Parte_4 rivalutazioni e interesse;
v) erronea liquidazione delle spese di primo grado;
vi) erroneo diniego della liquidazione delle spese del grado di appello.
5. La Corte di Cassazione con sentenza pubblicata in data 14.3.2024 annullava la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla liquidazione del danno rinviando, ex art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
6. , , e hanno riassunto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 il giudizio, lamentando: i) con riferimento alle voci di danno patrimoniale non riconosciute dal tribunale di Sondrio “Non è condivisibile una sbrigativa motivazione (la dedotta mancanza di prove) in una sede dove il Giudice deve valutare se un danno è anche solo potenzialmente protestabile, rimettendo alla sede civile, la sola idonea ad acconciamente valutarlo, l'effettiva sussistenza e la reale consistenza di un determinato danno -pag. 10 citazione in riassunzione-; ii) con riferimento al danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, la erronea liquidazione dello stesso - ritenuto ingiustamente congruo-, in quanto: -) nessun rilievo ai fini risarcitori riveste l'importo solo pagina 4 di 10 offerto;
-) non è stata effettuata una puntuale liquidazione del danno per ciascuno dei danneggiati tenendo conto della convivenza del figlio deceduto nel nucleo familiare di cui faceva parte anche il fratello e dell'intensità del legame affettivo derivante dalla partecipazione del medesimo Parte_4 all'attività lavorativa famigliare, dovendosi applicare a tal fine il criterio del sistema a punti recepito dalle tabelle del Tribunale di Roma e da quelle del Tribunale di Milano;
iii) il mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi;
iv) la errata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, posto che le parti erano assistite da tre difensori diversi e di quelle del giudizio di appello e di legittimità.
7. ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve essere effettuata applicando le tabelle milanesi nell'edizione più recente, avendo i danneggiati lamentato specificamente già nell'appello nei confronti della sentenza del Gip del Tribunale di Sondrio la mancata applicazione di una tabella che prevedesse il sistema a punti – Cass. n.37009 del 16.12.2022 in motivazione
“deve affermarsi che anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato”. Ciò posto, si applicano le tabelle dell'osservatorio milanese del 2024. Conseguentemente: 1) [padre; 67 anni al momento del decesso del figlio =punti 16; 23 anni, età Parte_1 della vittima= punti 24; convivente -come risulta dal certificato di famiglia prodotto sub doc. 9- = punti 16; 3 familiari superstiti nel nucleo primario -coniuge e due fratelli-= punti 9; 20 punti per l'intensità della relazione stante il fatto che aveva assunto la conduzione dell'azienda familiare, in assenza di allegazione di ulteriori elementi che potessero indurre a ritenere la sussistenza di ulteriori elementi che rendessero ancora più intenso il legame] tot. 65 punti = € 332.435,00 in moneta attuale. Acconti di: € 230.00,00 il 24.7.2018; € 50.000,00 il 9.12.2019; € 25.000,00 il 5.2.2020 Quindi, occorre procedere alle seguenti operazioni -Cass. n. 23927 del 07/08/2023 La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente. pagina 5 di 10 Quindi, occorre calcolare separatamente il credito in conto capitale e il credito da mora debendi. Il credito in conto capitale si calcola rivalutando all'attualità l'importo degli acconti, pari a € 269.560 [per l'importo di € 230.000] + € 58.600 [per l'importo di € 50.000] + € 29.300 [per l'importo di € 25.000] = 357.460,00. Quindi, tale importo deve essere sottratto da quello del credito rivalutato: € 332.435- € 357.460,00 = - € 25.025,00.
Il credito da interessi compensativi si calcola: i) applicando il tasso legale sull'intero capitale devalutato dalla data del fatto [€ 279.572,09 al 30.3.2017] e rivalutato anno per anno fino alla corresponsione del primo acconto di € 230.000, il 23.7.2018 di interessi = € 4.880,62; ii) applicando il tasso legale sul capitale rimanente, pari a € 53.647,61 [€ 283.647,61- €
230.000] dopo il pagamento del primo acconto, espresso nella moneta all'epoca del pagamento stesso, rivalutato anno per anno fino al pagamento del secondo acconto, ossia € 474,79; iii) applicando il tasso legale sul capitale rimanente, pari a € 28.647,61 [€ 53.647,61 - € 25.000] dopo il pagamento del secondo acconto, espresso nella moneta all'epoca del pagamento stesso, rivalutato anno per anno fino all'attualità, ossia € 7.790,01; iv) per un totale di € 13.145,42 [€ 4.880,62 + € 474,79 + € 7.790,01] Sommando quindi l'importo del debito dal capitale - € 25.025,00 al credito da interessi +€ 13.145,42, si ottiene un debito finale di - € 11.879,58.
Quindi, nulla è più dovuto a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale a . Parte_1
2) [madre; 63 anni al momento del decesso del figlio =punti 16; 23 anni, Parte_2 età della vittima= punti 24; convivente -come risulta dal certificato di famiglia prodotto sub doc. 9- = punti 16; 3 familiari superstiti nel nucleo primario -coniuge e due fratelli-= punti 9; 20 punti per l'intensità della relazione stante il fatto che aveva assunto la conduzione dell'azienda familiare, in assenza di allegazione di ulteriori elementi che potessero indurre a ritenere la sussistenza di ulteriori elementi che rendessero ancora più intenso il legame] tot. 65 punti = € 332.435,00 in moneta attuale. Acconti di: € 230.00,00 il 24.7.2018; € 50.000,00 il 9.12.2019; € 25.000,00 il 5.2.2020. Il computo è identico a quello del marito.
Quindi, nulla è più dovuto a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale a . Parte_2
3) [fratello; 40 anni al momento del decesso del fratello =punti 16; 23 anni, Parte_3 età della vittima= punti 18; 3 familiari superstiti nel nucleo primario -coniuge e due fratelli-= punti 9; 15 punti per l'intensità della relazione derivante dallo stretto rapporto di parentela, in assenza di contrarie allegazioni da parte convenuta attestanti la sussistenza di un legame meno intenso] tot. 43 punti = € 98.484,00 in moneta attuale. Acconti di: € 40.000,00 il 23.7.2018; € 10.000 il 9.12.2019;
pagina 6 di 10 Il credito in conto capitale si calcola rivalutando all'attualità l'importo degli acconti, pari a € 46.880 [per l'importo di € 40.000] + € 11.720 [per l'importo di € 10.000] = 58.600,00. Quindi, tale importo deve essere sottratto da quello del credito rivalutato: € 98.484,00 - € 58.600,00= € 39.884,00. Il credito da interessi compensativi si calcola: i) applicando il tasso legale sull'intero capitale devalutato dalla data del fatto [€ 82.829,27 al 30.3.2017] e rivalutato anno per anno fino alla corresponsione del primo acconto di € 40.000, il 23.7.2018 di interessi = € 1.445,99; ii) applicando il tasso legale sul capitale rimanente, pari a € 44.030,72 [€ 84.030,72- € 40.000] dopo il pagamento del primo acconto, espresso nella moneta all'epoca del pagamento stesso, rivalutato anno per anno fino al pagamento del secondo acconto, ossia € 389,79; iii) applicando il tasso legale sul capitale rimanente, pari a € 34.030,72 [€ 44.030,72 - €
10.000] dopo il pagamento del secondo acconto, espresso nella moneta all'epoca del pagamento stesso, rivalutato anno per anno fino all'attualità, ossia € 9.271,08; iv) per un totale di € 11.106,86 [€ 1.445,99 + € 389,79+ € 9.271,08]. Sommando quindi l'importo del credito del capitale di € 39.884,00 al credito da interessi di €
11.106,86, si ottiene un credito finale di € 50.990,86. Su tale importo devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
4) [fratello; 33 anni al momento del decesso del fratello =punti 16; 23 anni, Parte_4 età della vittima= punti 18; convivente -come risulta dal certificato di famiglia prodotto sub doc. 9- = punti 25; 3 familiari superstiti nel nucleo primario -coniuge e due fratelli-= punti 9; 15 punti per l'intensità della relazione derivante dallo stretto rapporto di parentela, in assenza di contrarie allegazioni da parte convenuta attestanti la sussistenza di un legame meno intenso] tot. 68 punti = € 140.934,00 in moneta attuale. Acconti di: € 40.000,00 il 23.7.2018; € 10.000 il 9.12.2019; Il credito in conto capitale si calcola rivalutando all'attualità l'importo degli acconti, pari a € 46.880 [per l'importo di € 40.000] + € 11.720 [per l'importo di € 10.000] = € 58.600,00. Quindi, tale importo deve essere sottratto da quello del credito rivalutato: € 140.934,00 - € 58.600,00= € 82.334,00. Il credito da interessi compensativi si calcola: v) applicando il tasso legale sull'intero capitale devalutato dalla data del fatto [€ 118.531,54 al 30.3.2017] e rivalutato anno per anno fino alla corresponsione del primo acconto di € 40.000, il 23.7.2018 di interessi = € 2.069,26; vi) applicando il tasso legale sul capitale rimanente, pari a € 80.600,80 [€ 120.600,80 - € 40.000] dopo il pagamento del primo acconto, espresso nella moneta all'epoca del pagamento stesso, rivalutato anno per anno fino al pagamento del secondo acconto, ossia € 712,88; vii) applicando il tasso legale sul capitale rimanente, pari a € 70.600,80 [€ 80.600,80 - € 10.000] dopo il pagamento del secondo acconto, espresso nella moneta all'epoca del pagamento stesso, rivalutato anno per anno fino all'attualità, ossia € 19.232,28; viii) per un totale di € 22.014,42 [€ 2.069,26+ € 712,88+ € 19.232,28].
pagina 7 di 10 Sommando quindi l'importo del credito del capitale di € 82.334,00 al credito da interessi di € 22.014,42, si ottiene un credito finale di € 104.348,42. Su tale importo devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
2. In ordine al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
2.1 Deve essere riconosciuto il danno emergente derivante dal pagamento delle spese funebri -già riconosciuto dal Gip del tribunale di Sondrio-, pari a € 5.165,00 per ciascuno dei genitori.
Invece, le spese sostenute per i consulenti di parte nel procedimento penale pari a complessivi
€ 4.919,78 -anch'esso già riconosciuto dal Gip del tribunale di Sondrio-, non costituiscono un danno emergente, bensì spese processuali – Cass. n. 26729 del 15/10/2024 Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue-.
2.2 Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori poste di danno patrimoniale – i) danno patrimoniale iure proprio da lucro cessante nei confronti dei genitori conviventi per la perdita della quota del reddito che il figlio deceduto destinava al mantenimento della famiglia;
ii) danno per la perdita dell'amministratore dell'azienda; iii) danno per le spese sostenute per il trasferimento dell'azienda al figlio deceduto e alla successiva suddivisione delle quote in capo ai genitori-.
Infatti, in primo luogo, occorre osservare che nei confronti del diniego della posta di danno sub iii) e non hanno neppure proposto appello. Parte_1 Parte_2 Infatti, nell'atto di appello nei confronti della sentenza del Gip di Sondrio, relativamente alle poste di danno patrimoniale negate, si limitavano a impugnare i dinieghi delle voci di danno sub i) e ii).
Sulla stessa si è quindi formato il giudicato interno. Parimenti, il giudicato interno si è formato anche sulle voci di danno sub i) e ii), in quanto nessuna delle due è stata oggetto dei motivi di ricorso per cassazione, posto che i tre motivi accolti vertevano tutti esclusivamente sul danno non patrimoniale e quelli assorbiti sulle spese legali.
In ogni caso difetta in radice ogni principio di prova degli stessi che era onere dei danneggiati fornire. Infatti, non hanno prodotto né i bilanci dell'azienda, né il reddito del defunto, né i costi del nuovo amministratore, né quelli quando la carica era ricoperta dal figlio deceduto -fermo restando che l'eventuale maggior costo dell'amministratore costituisce un danno diretto per la società -Cass n. 1754 del 20/01/2022 Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto- danneggiante. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in pagina 8 di 10 grado d'appello, la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione.
2.3 Sull'importo pagato per le spese funebri, trattandosi di un credito risarcitorio, deve essere riconosciuta la rivalutazione e gli interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. Il credito all'attualità -rivalutazione + interessi- è pari a € 6.708,29. Tuttavia, sia per , sia per tale credito è compensato dal maggio Parte_1 Pt_2 debito di € 11.879,58.
Conseguentemente, per entrambi nulla è più dovuto a titolo di risarcimento del danno per il fatto illecito costituito dal decesso del figlio in conseguenza del sinistro Persona_1 stradale causato da . CP_1
2. In ordine alle spese di lite occorre avere riguardo all'esito complessivo della lite - Cass. n. 1570 del 19/01/2023 Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale). Inoltre, non rileva che nel giudizio di primo grado gli attori in riassunzione fossero assistite da tre distinti difensori, stante la comunanza di interessi che impone una valutazione unitaria delle medesime posizioni -come evidenziato dal fatto che in tutti e successivi gradi sono stati tutti difesi dal medesimo difensore-. Pertanto, valutato l'esito complessivo della lite, in ragione della parziale soccombenza con riferimento alle domande di e -infondatezza dell'appello, del giudizio Parte_1 Pt_2 di legittimità e del giudizio di rinvio- le spese di lite devono, per la metà, essere compensate fra le parti.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 Pt_2
e , la restante metà delle stesse che si liquidano -già ridotte alla metà, Persona_1 Parte_4 secondo i valori medi delle tabelle del Dm. 147/22 per i procedimenti penali quanto al giudizio penale di primo grado, in complessivi € 2.737,50 - di cui € 851 per studio;
€ 756 per la fase introduttiva;
€ 1.418 per la fase decisionale, aumentata del 90% per il numero delle parti -4- + € 2.722,50; per complessivi € 5.747,50, ridotte della metà-, quanto al giudizio penale di appello, in complessivi € 2.694,20 - di cui € 473 per studio;
€ 945 per la fase introduttiva;
€ 1.418 per la fase decisionale, aumentata del 90% per il numero delle parti -4- + € 2.552,40; per complessivi € 5.388,40, ridotte della metà-, quanto al giudizio penale di legittimità, in complessivi € 6.015,50 - di cui € 945 per studio;
€ 2.646 per la fase introduttiva;
€ 2.741 per la fase decisionale, aumentata pagina 9 di 10 del 90% per il numero delle parti -4- + € 5.698,80; per complessivi € 12.030,80, ridotte della metà- e quanto al presente giudizio di rinvio -secondo i valori medi dello scaglione per le cause di valore comprese fra 52.000 € e 260.000 € secondo l'attribuito, in complessivi € 9.491,45 - di cui € 2977 per studio;
€ 1911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisionale, aumentata del 90% per il numero delle parti -4- + € 8.991,90; per complessivi € 18.982,90, ridotte della metà.
Infine, le spese dei ctp nel giudizio penale -pari a complessivi € 4.919,78-, per metà devono essere compensate e per la restante metà - pari a € 2.459,89- poste a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10648/24 depositata in data 14.3.2024, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 e e, per l'effetto,
[...] Parte_4
2. in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Sondrio n. 30/20 del 5.2.2020 depositata il 17.2.2020;
3. rigetta le domande di e di;
Parte_1 Parte_2
4. condanna a pagare a titolo di danno non patrimoniale la CP_1 Parte_3 somma di € 50.990,86, comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi e già detratti gli acconti versati, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5. condanna a pagare , a titolo di danno non patrimoniale, la CP_1 Parte_4 somma di € 104.348,42, comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi e già detratti gli acconti versati, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
6. condanna al pagamento di metà delle spese processuali del giudizio di primo CP_1 grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di
, , , che liquida Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per compensi defensionali, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 2.737,50, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 2.694,20, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 6.015,50, quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 9.491,45, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti, oltre € 2.459,89 a titolo di metà delle spese dei consulenti di parte;
7. compensa fra le parti per la restante metà le spese di tutti i gradi di giudizio e le spese di consulenza di parte
Milano, 8.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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