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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1026/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 3 giugno 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1026/2022
R.G. promossa da (avv. P.E. Messina) contro Parte_1 Controparte_1
(avv. S. Dolce), avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 12.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premesso di aver svolto attività
di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Biomasse Sicilia S.p.A.,
esponeva di aver richiesto la erogazione della relativa indennità di disoccupazione agricola per l'anno in questione (2015).
Esponeva che l' di Enna, con nota del 10.03.2022 comunicava la reiezione della domanda di CP_1
pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola. Tenuto conto dell'erroneità della predetta decisione, il ricorrente la impugnava in via amministrativa in data 28.03.2022.
Il ricorrente nei termini di legge proponeva il ricorso amministrativo alla per il superiore CP_2
disconoscimento; rappresentando di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno in contestazione e chiedeva l'annullamento di qualsiasi provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
CP_ Si costituiva l' il quale con note del 22.11.2024 rappresentava che il competente ufficio
CP_ amministrativo della sede di Enna ha comunicato che “la posizione del ricorrente risulta già
integralmente aggiornata. Lo stesso risulta denunciato dalla ditta BIOMASSE solamente per 59 gg
(DMAG in allegato). Il lavoratore, tra l'altro, risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo
determinato dal 14/04/2015 al 30/06/2015 (unilav in allegato), come confermato dallo stesso in seno
al ricorso”. Chiedeva pertanto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata definita come da sentenza.
MOTIVI
L' in seno alle note autorizzate, ha dichiarato di aver provveduto ad annullare in sede di riesame CP_1
in via amministrativa l'intervenuto disconoscimento delle giornate lavorative rivendicate dal ricorrente nella presente vertenza.
La circostanza non è stata contestata dal ricorrente nelle note del 29.05.2025.
Deve pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad adottare provvedimenti di sgravio integrale. CP_1
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenerne la CP_1
totale compensazione, in quanto il provvedimento di annullamento in autotutela, che rivela implicitamente il riconoscimento della fondatezza della pretesa attore, è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
E' pur vero, che medio tempore, è intervenuta sentenza dell'intestato Tribunale, che ha definito una questione pregiudiziale, afferente alla individuazione della tipologia della attività in concreto svolta dalla società datrice di lavoro (che è stata ritenuta di natura agricola), rispetto a quella oggetto di giudizio.
In conseguenza ed in ragione di tale intervenuto riconoscimento giudiziale, l' si è determinata a CP_1
rivedere la posizione della parte ricorrente. Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando l' (risultata appunto soccombente) alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva, CP_1
fermo restando che il comportamento processuale dell'istituto, che ha provveduto a rivedere le proprie determinazioni, in corso di causa, giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' alla rifusione delle spese residue sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 475,00 oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge,
da distrarsi in favore dell' antistatario.
Enna, 3 giugno 2025.