TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14939 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 46048/2023 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
TR TT e OR LI
RICORRENTE
E
(da ora in avanti per brevità Controparte_1 P.IVA_1
la Struttura) , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Alessandro Benedetti
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità medica- omessa diagnosi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.10.2023 , premesso che : Parte_1
nell'anno 2017 si sottoponeva ad una serie di esami di natura specialistica ortopedica al fine di accertare le cause del dismorfismo della gamba sinistra e dell' invalidante dolore all'arto inferiore sinistro che, nonostante le sedute di fisioterapia e le infiltrazioni applicate, si acutizzava sempre di più; nel settembre 2017 essa ricorrente si rivolgeva al Professor che la sottoponeva ad Per_1
una visita specialistica ortopedica e, senza far eseguire ulteriori accertamenti diagnostici, ma solo sulla base dell'esame obiettivo, diagnosticava una severa gonartrosi al ginocchio sinistro, quale causa dei dolori lamentati dalla paziente, con inevitabile ed improcrastinabile trattamento chirurgico di artroprotesi al ginocchio;
essa attrice in data 6 novembre 2017 si ricoverava presso il Reparto di
Ortopedia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma con il rilievo di una obiettività clinica locale caratterizzata da: "…Ginocchio sinistro: ginocchio freddo, pastoso, gravemente valgo.
Ballottamento rotuleo. Ipotonotrofia quadricipitale. Articolarità ridotta e dolente in flessione.
Presenza di scrosci articolari. Possibili i movimenti attivi delle dita del piede e della caviglia. No apparenti deficit vascolo-nervosi in atto"; prima di eseguire l'intervento di artroprotesi al ginocchio sx , essa ricorrente veniva sottoposta ad esame radiografico degli arti inferiori, specificamente in data 8 novembre 2017, esame del quale tuttavia non veniva fatta menzione nella cartella clinica e il cui referto era assente;
in data 16 novembre 2017 la paziente veniva sottoposta al programmato intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro;
a fronte di un intervento apparentemente riuscito l'attrice nei giorni successivi all'operazione continuava ad avvertire un dolore intenso all'arto inferiore sinistro, tanto da non riuscire ad alzarsi, e per tutta la degenza postoperatoria essa ricorrente veniva descritta come “paziente allettata”; ciononostante, e senza ulteriori eseguire ulteriori accertamenti, in data 21 novembre 2017 la paziente veniva dimessa senza essere (poi) trasferita in un centro di riabilitazione;
le dimissioni avevano il seguente indirizzo terapeutico:
"chinesiterapia attiva e passiva per il recupero della articolarità del ginocchio sinistro. Ginnastica isometrica a ginocchio esteso per il rinforzo quadricipitale. Esercizi per la rieducazione alla stazione eretta e alla deambulazione con utilizzo e progressivo abbandono dei bastoni canadesi"; essa ricorrente, tornata a casa, continuava a non riuscire ad alzarsi e a deambulare autonomamente a causa degli intensi dolori che accusava all'arto inferiore sinistro, dolori che aumentavano nel corso delle sedute di fisioterapia che le erano state prescritte al momento delle dimissioni;
sottoposta a controllo presso l'Ospedale Sant'Andrea, il personale sanitario minimizzava sullo stato di salute della ricorrente affermando che l'impossibilità di deambulare era dovuta alla sua pigrizia;
veniva poi eseguito un ulteriore controllo presso l'Ospedale Sant'Andrea, controllo eseguito sulla sedia a rotelle in quanto la paziente non era in grado di deambulare, e anche questa volta i sanitari la rimandavano a casa spronandola ad eseguire la fisioterapia;
in data 12 marzo 2018 essa attrice decideva autonomamente di sottoporsi ad esame TAC dell'anca sinistra che evidenziava: "frattura della componente protesica diafisaria femorale al terzo prossimale, nella sede di inserzione della componente inserita in corrispondenza del collo femorale. Diastasi dei capi ossei: la lesione fratturativa pregressa del collo femorale non è del tutto consolidata. Necessaria verifica specialistica delle immagini"; tenuto conto del referto, essa ricorrente si ricoverava in regime privato presso il Reparto di Ortopedia della Casa di Cura Quisisana di Roma con diagnosi di ingresso "rottura chiodo endomidollare con pseudoartrosi e scomposizione frattura sottotrocanterica a sinistra"; in data 20 marzo 2018 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di "artroprotesi anca sinistra, rimozione chiodo endomidollare, riduzione frattura femore sinistro con sintesi interna"; successivamente venivano eseguiti ripetuti cicli di fisioterapia;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità del personale sanitario della CP_1 [...]
, in considerazione del fatto che "la frattura del chiodo e la frattura Parte_2
sottotrocanterica erano già presenti ancor prima dell'intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro e che, peraltro, tali fratture erano ben visibili dalle immagini degli esami RX eseguiti in data 8 novembre 2017…. Sorprendentemente però nessuno dei sanitari che ha esaminato tali referti sia al momento della loro esecuzione (8 novembre 2017), sia successivamente all'intervento (16 novembre 2017)-essendo state poste a confronto le immagini RX pre e post intervento – si è avveduto delle evidenti fratture del femore e del chiodo…" (pag. 6 ricorso); che la frattura del femore sinistro era già strumentalmente documentata in data 8 novembre 2017 ed avrebbe dovuto costituire controindicazione assoluta all'intervento di artroprotesi del ginocchio sinistro;
che era stato esperito procedimento di istruzione preventiva ex articolo 696 bis c.p.c., all'esito del quale il collegio peritale nominato aveva ravvisato la responsabilità della odierna resistente;
tanto CP_2
premesso, ha adito l'intestato Tribunale onde conseguire la condanna dell
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno Controparte_3
biologico temporaneo, invalidità permanente, danno morale soggettivo, rifusione delle spese mediche sostenute in conseguenza della malpractice), il tutto previo accertamento della responsabilità della convenuta. CP_2
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la , la quale ha contestato l'an e CP_2
il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Acquisito il fascicolo relativo all'ATP ante causam , all'udienza indicata in epigrafe la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda tenuto conto del preventivo esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e venendo al merito della stessa , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU espletata in sede di ATP dai Dottori , medico legale, e dalla Prof.ssa , ortopedico , redatta Persona_2 Persona_3 con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso in primo luogo, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia anamnestica della ND .
La ricorrente in particolare è stata operata in data 16 aprile 2016 per frattura sottotrocanterica al femore sinistro presso il Policlinico Umberto I di Roma con chiodo tipo Gamma;
dal 6 al 21 novembre 2017 è stata ricoverata presso il Reparto di Ortopedia della Struttura convenuta per gonartrosi sinistra, dove, dopo gli accertamenti strumentali di rito, veniva operata di artroprotesi al ginocchio sinistro, intervento perfettamente riuscito,eppur tuttavia veniva dimessa allettata con programma riabilitativo, ma non chirurgico, a carico dell'anca sinistra;
dal 20 al 23 marzo 2018 è stata ricoverata presso la Casa di Cura Quisisana con diagnosi di ingresso: "rottura chiodo endomidollare con pseudoartrosi e scomposizione frattura sottotrocanterica a sinistra". In data 20 marzo 2018 è stata sottoposta ad intervento di artroprotesi dell'anca sinistra dopo la rimozione nello stesso tempo chirurgico del chiodo endomidollare. Successivamente si è sottoposta a ripetuti cicli di fisiokinesiterapia attiva e passiva e a controlli clinici e strumentali.
Dall'esame obiettivo il collegio peritale ha poi rilevato l'assenza di dismetrie a carico degli arti inferiori, svariate cicatrici legate agli interventi chirurgici cui si è sottoposta la ricorrente, nonché leggero valgismo del ginocchio destro e assenza di segni di lassità legamentosa a carico del ginocchio sinistro.
Ripercorsa la storia anamnestica della ricorrente, il collegio peritale ha osservato con condivisibile ragionamento che "la diagnosi non è stata corretta ma incompleta, in quanto era presente una frattura del collo del femore omolaterale alla sede di intervento di artroprotesi praticato al ginocchio. Purtroppo, pur in presenza di indagini strumentali regolarmente praticate, la diagnosi apparentemente è sfuggita…. In presenza di una frattura della estremità superiore del femore, sicuramente questa aveva la priorità ,come peraltro ha ammesso correttamente il consulente tecnico di parte convenuta… La patologia della omolaterale andava trattata prima dell'esecuzione dell'artroprotesi di ginocchio… Ciò ha condotto ad un notevole prolungamento del programma riabilitativo preceduto da un periodo di invalidità temporanea assoluta per l'impotenza funzionale dell'anca non trattata…” (vedi CTU).
Il collegio peritale, dunque, ha censurato l'operato del personale sanitario della convenuta CP_2
per non aver riconosciuto già con la radiografia eseguita in data 8 novembre 2017 la frattura del femore sinistro e per aver proceduto negligentemente all'esecuzione dell'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro, senza prima aver trattato chirurgicamente la frattura del femore. La frattura del femore non tempestivamente trattata- in quanto avrebbe dovuto essere trattata prima dell'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro- ha comportato un oggettivo ed ingiustificato prolungamento dei tempi di riabilitazione (va evidenziato che la ricorrente una volta dimessa dall'Ospedale Sant'Andrea non ha deambulato per un lungo periodo).
Deve quindi affermarsi la responsabilità della convenuta per la omessa diagnosi della CP_2
frattura del femore sinistro, che ha determinato un danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano (sia dal punto di vista fisico che psichico) di natura areddituale, che va liquidato applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni in tema di micropermanenti, venendo in rilievo una invalidità permanente al di sotto del 10% come si dirà infra.
Invero è stata riconosciuta l'attrice un invalidità permanente pari al 6% della totale facendo uso delle Tabelle SIMLA per la liquidazione del danno alla persona , invalidità ravvisabile in un disturbo dell'adattamento ; è stato poi riconosciuto il danno biologico temporaneo e segnatamente:
inabilità temporanea assoluta giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 25% giorni 30.
Pertanto, alla ricorrente (78 aa all'8 novembre 2017, data in cui è stata sottoposta alla radiografia degli arti inferiori) vanno liquidati a titolo di risarcimento i seguenti importi :
euro 6485,61 attuali (tabelle di riferimento 2025- 2026) quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base danno permanente pari ad euro 963,40);
euro 1685,40 attuali quale ristoro del danno da ITA (indennità giornaliera pari ad euro 56,18);
euro 1264,05 attuali quale ristoro del danno da ITP al 75%;
euro 842,70 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50%;
euro 421,35 attuali quale ristoro del danno da ITP al 25%.
danno morale soggettivo pari al 33,33% per euro 3566,01 attuali.
Si perviene al complessivo importo di euro 14.265,12 (danno biologico + danno morale soggettivo).
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza della malpractice e documentate per l'importo di euro 30.866,20 (vedi allegato 17) , spese che il collegio peritale ha ritenuto congrue.
In relazione al danno patrimoniale va evidenziato che anche le spese sostenute in una Struttura sanitaria privata in conseguenza della accertata malpractice meritano di essere refuse , in considerazione del fatto che non sussiste alcun obbligo a carico del danneggiato di rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale e non è perciò possibile sanzionarlo per una scelta compiuta, riconoscendogli un rimborso di ammontare inferiore alle spese effettivamente sostenute (Cass. Civ.
29308/2023) ; d'altro canto la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la risarcibilità dei costi sopportati all'estero da danneggiato per cure presso Strutture sanitarie private (Cass.
21782/2015) e , pertanto, se si accogliesse la tesi opposta, si andrebbe incontro ad una ingiustificata disparità di trattamento a scapito di colui che, in conseguenza del fatto illecito altrui decide di curarsi in cliniche private operanti nell'ambito del territorio nazionale.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 45.131,32 ( detto importo è dato dalla sommatoria danno biologico più danno morale soggettivo più spese mediche) , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data dell' 8 novembre 2017, e rivalutato anno dopo anno gli indici Istat sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite , ivi comprese quelle relative al procedimento di istruzione preventiva ante causam, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 ( causa di valore indeterminabile per l'ATP, con compenso che si liquida in €
1528,00 ; scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento per il giudizio di merito, con compenso pari ad € 3809,00).
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
45.131,32, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data dell' 8 novembre 2017, e rivalutato anno dopo anno gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP ante causam, in favore di parte ricorrente , che si liquidano in €
1000,00 per esborsi, € 5337,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e
CPA come per legge;
d ) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2025
Il Giudice Unico Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 46048/2023 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
TR TT e OR LI
RICORRENTE
E
(da ora in avanti per brevità Controparte_1 P.IVA_1
la Struttura) , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Alessandro Benedetti
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità medica- omessa diagnosi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.10.2023 , premesso che : Parte_1
nell'anno 2017 si sottoponeva ad una serie di esami di natura specialistica ortopedica al fine di accertare le cause del dismorfismo della gamba sinistra e dell' invalidante dolore all'arto inferiore sinistro che, nonostante le sedute di fisioterapia e le infiltrazioni applicate, si acutizzava sempre di più; nel settembre 2017 essa ricorrente si rivolgeva al Professor che la sottoponeva ad Per_1
una visita specialistica ortopedica e, senza far eseguire ulteriori accertamenti diagnostici, ma solo sulla base dell'esame obiettivo, diagnosticava una severa gonartrosi al ginocchio sinistro, quale causa dei dolori lamentati dalla paziente, con inevitabile ed improcrastinabile trattamento chirurgico di artroprotesi al ginocchio;
essa attrice in data 6 novembre 2017 si ricoverava presso il Reparto di
Ortopedia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma con il rilievo di una obiettività clinica locale caratterizzata da: "…Ginocchio sinistro: ginocchio freddo, pastoso, gravemente valgo.
Ballottamento rotuleo. Ipotonotrofia quadricipitale. Articolarità ridotta e dolente in flessione.
Presenza di scrosci articolari. Possibili i movimenti attivi delle dita del piede e della caviglia. No apparenti deficit vascolo-nervosi in atto"; prima di eseguire l'intervento di artroprotesi al ginocchio sx , essa ricorrente veniva sottoposta ad esame radiografico degli arti inferiori, specificamente in data 8 novembre 2017, esame del quale tuttavia non veniva fatta menzione nella cartella clinica e il cui referto era assente;
in data 16 novembre 2017 la paziente veniva sottoposta al programmato intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro;
a fronte di un intervento apparentemente riuscito l'attrice nei giorni successivi all'operazione continuava ad avvertire un dolore intenso all'arto inferiore sinistro, tanto da non riuscire ad alzarsi, e per tutta la degenza postoperatoria essa ricorrente veniva descritta come “paziente allettata”; ciononostante, e senza ulteriori eseguire ulteriori accertamenti, in data 21 novembre 2017 la paziente veniva dimessa senza essere (poi) trasferita in un centro di riabilitazione;
le dimissioni avevano il seguente indirizzo terapeutico:
"chinesiterapia attiva e passiva per il recupero della articolarità del ginocchio sinistro. Ginnastica isometrica a ginocchio esteso per il rinforzo quadricipitale. Esercizi per la rieducazione alla stazione eretta e alla deambulazione con utilizzo e progressivo abbandono dei bastoni canadesi"; essa ricorrente, tornata a casa, continuava a non riuscire ad alzarsi e a deambulare autonomamente a causa degli intensi dolori che accusava all'arto inferiore sinistro, dolori che aumentavano nel corso delle sedute di fisioterapia che le erano state prescritte al momento delle dimissioni;
sottoposta a controllo presso l'Ospedale Sant'Andrea, il personale sanitario minimizzava sullo stato di salute della ricorrente affermando che l'impossibilità di deambulare era dovuta alla sua pigrizia;
veniva poi eseguito un ulteriore controllo presso l'Ospedale Sant'Andrea, controllo eseguito sulla sedia a rotelle in quanto la paziente non era in grado di deambulare, e anche questa volta i sanitari la rimandavano a casa spronandola ad eseguire la fisioterapia;
in data 12 marzo 2018 essa attrice decideva autonomamente di sottoporsi ad esame TAC dell'anca sinistra che evidenziava: "frattura della componente protesica diafisaria femorale al terzo prossimale, nella sede di inserzione della componente inserita in corrispondenza del collo femorale. Diastasi dei capi ossei: la lesione fratturativa pregressa del collo femorale non è del tutto consolidata. Necessaria verifica specialistica delle immagini"; tenuto conto del referto, essa ricorrente si ricoverava in regime privato presso il Reparto di Ortopedia della Casa di Cura Quisisana di Roma con diagnosi di ingresso "rottura chiodo endomidollare con pseudoartrosi e scomposizione frattura sottotrocanterica a sinistra"; in data 20 marzo 2018 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di "artroprotesi anca sinistra, rimozione chiodo endomidollare, riduzione frattura femore sinistro con sintesi interna"; successivamente venivano eseguiti ripetuti cicli di fisioterapia;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità del personale sanitario della CP_1 [...]
, in considerazione del fatto che "la frattura del chiodo e la frattura Parte_2
sottotrocanterica erano già presenti ancor prima dell'intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro e che, peraltro, tali fratture erano ben visibili dalle immagini degli esami RX eseguiti in data 8 novembre 2017…. Sorprendentemente però nessuno dei sanitari che ha esaminato tali referti sia al momento della loro esecuzione (8 novembre 2017), sia successivamente all'intervento (16 novembre 2017)-essendo state poste a confronto le immagini RX pre e post intervento – si è avveduto delle evidenti fratture del femore e del chiodo…" (pag. 6 ricorso); che la frattura del femore sinistro era già strumentalmente documentata in data 8 novembre 2017 ed avrebbe dovuto costituire controindicazione assoluta all'intervento di artroprotesi del ginocchio sinistro;
che era stato esperito procedimento di istruzione preventiva ex articolo 696 bis c.p.c., all'esito del quale il collegio peritale nominato aveva ravvisato la responsabilità della odierna resistente;
tanto CP_2
premesso, ha adito l'intestato Tribunale onde conseguire la condanna dell
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno Controparte_3
biologico temporaneo, invalidità permanente, danno morale soggettivo, rifusione delle spese mediche sostenute in conseguenza della malpractice), il tutto previo accertamento della responsabilità della convenuta. CP_2
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la , la quale ha contestato l'an e CP_2
il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa.
Acquisito il fascicolo relativo all'ATP ante causam , all'udienza indicata in epigrafe la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda tenuto conto del preventivo esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e venendo al merito della stessa , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU espletata in sede di ATP dai Dottori , medico legale, e dalla Prof.ssa , ortopedico , redatta Persona_2 Persona_3 con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso in primo luogo, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia anamnestica della ND .
La ricorrente in particolare è stata operata in data 16 aprile 2016 per frattura sottotrocanterica al femore sinistro presso il Policlinico Umberto I di Roma con chiodo tipo Gamma;
dal 6 al 21 novembre 2017 è stata ricoverata presso il Reparto di Ortopedia della Struttura convenuta per gonartrosi sinistra, dove, dopo gli accertamenti strumentali di rito, veniva operata di artroprotesi al ginocchio sinistro, intervento perfettamente riuscito,eppur tuttavia veniva dimessa allettata con programma riabilitativo, ma non chirurgico, a carico dell'anca sinistra;
dal 20 al 23 marzo 2018 è stata ricoverata presso la Casa di Cura Quisisana con diagnosi di ingresso: "rottura chiodo endomidollare con pseudoartrosi e scomposizione frattura sottotrocanterica a sinistra". In data 20 marzo 2018 è stata sottoposta ad intervento di artroprotesi dell'anca sinistra dopo la rimozione nello stesso tempo chirurgico del chiodo endomidollare. Successivamente si è sottoposta a ripetuti cicli di fisiokinesiterapia attiva e passiva e a controlli clinici e strumentali.
Dall'esame obiettivo il collegio peritale ha poi rilevato l'assenza di dismetrie a carico degli arti inferiori, svariate cicatrici legate agli interventi chirurgici cui si è sottoposta la ricorrente, nonché leggero valgismo del ginocchio destro e assenza di segni di lassità legamentosa a carico del ginocchio sinistro.
Ripercorsa la storia anamnestica della ricorrente, il collegio peritale ha osservato con condivisibile ragionamento che "la diagnosi non è stata corretta ma incompleta, in quanto era presente una frattura del collo del femore omolaterale alla sede di intervento di artroprotesi praticato al ginocchio. Purtroppo, pur in presenza di indagini strumentali regolarmente praticate, la diagnosi apparentemente è sfuggita…. In presenza di una frattura della estremità superiore del femore, sicuramente questa aveva la priorità ,come peraltro ha ammesso correttamente il consulente tecnico di parte convenuta… La patologia della omolaterale andava trattata prima dell'esecuzione dell'artroprotesi di ginocchio… Ciò ha condotto ad un notevole prolungamento del programma riabilitativo preceduto da un periodo di invalidità temporanea assoluta per l'impotenza funzionale dell'anca non trattata…” (vedi CTU).
Il collegio peritale, dunque, ha censurato l'operato del personale sanitario della convenuta CP_2
per non aver riconosciuto già con la radiografia eseguita in data 8 novembre 2017 la frattura del femore sinistro e per aver proceduto negligentemente all'esecuzione dell'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro, senza prima aver trattato chirurgicamente la frattura del femore. La frattura del femore non tempestivamente trattata- in quanto avrebbe dovuto essere trattata prima dell'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro- ha comportato un oggettivo ed ingiustificato prolungamento dei tempi di riabilitazione (va evidenziato che la ricorrente una volta dimessa dall'Ospedale Sant'Andrea non ha deambulato per un lungo periodo).
Deve quindi affermarsi la responsabilità della convenuta per la omessa diagnosi della CP_2
frattura del femore sinistro, che ha determinato un danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano (sia dal punto di vista fisico che psichico) di natura areddituale, che va liquidato applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni in tema di micropermanenti, venendo in rilievo una invalidità permanente al di sotto del 10% come si dirà infra.
Invero è stata riconosciuta l'attrice un invalidità permanente pari al 6% della totale facendo uso delle Tabelle SIMLA per la liquidazione del danno alla persona , invalidità ravvisabile in un disturbo dell'adattamento ; è stato poi riconosciuto il danno biologico temporaneo e segnatamente:
inabilità temporanea assoluta giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30;
inabilità temporanea parziale al 25% giorni 30.
Pertanto, alla ricorrente (78 aa all'8 novembre 2017, data in cui è stata sottoposta alla radiografia degli arti inferiori) vanno liquidati a titolo di risarcimento i seguenti importi :
euro 6485,61 attuali (tabelle di riferimento 2025- 2026) quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base danno permanente pari ad euro 963,40);
euro 1685,40 attuali quale ristoro del danno da ITA (indennità giornaliera pari ad euro 56,18);
euro 1264,05 attuali quale ristoro del danno da ITP al 75%;
euro 842,70 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50%;
euro 421,35 attuali quale ristoro del danno da ITP al 25%.
danno morale soggettivo pari al 33,33% per euro 3566,01 attuali.
Si perviene al complessivo importo di euro 14.265,12 (danno biologico + danno morale soggettivo).
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza della malpractice e documentate per l'importo di euro 30.866,20 (vedi allegato 17) , spese che il collegio peritale ha ritenuto congrue.
In relazione al danno patrimoniale va evidenziato che anche le spese sostenute in una Struttura sanitaria privata in conseguenza della accertata malpractice meritano di essere refuse , in considerazione del fatto che non sussiste alcun obbligo a carico del danneggiato di rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale e non è perciò possibile sanzionarlo per una scelta compiuta, riconoscendogli un rimborso di ammontare inferiore alle spese effettivamente sostenute (Cass. Civ.
29308/2023) ; d'altro canto la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la risarcibilità dei costi sopportati all'estero da danneggiato per cure presso Strutture sanitarie private (Cass.
21782/2015) e , pertanto, se si accogliesse la tesi opposta, si andrebbe incontro ad una ingiustificata disparità di trattamento a scapito di colui che, in conseguenza del fatto illecito altrui decide di curarsi in cliniche private operanti nell'ambito del territorio nazionale.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 45.131,32 ( detto importo è dato dalla sommatoria danno biologico più danno morale soggettivo più spese mediche) , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data dell' 8 novembre 2017, e rivalutato anno dopo anno gli indici Istat sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite , ivi comprese quelle relative al procedimento di istruzione preventiva ante causam, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 ( causa di valore indeterminabile per l'ATP, con compenso che si liquida in €
1528,00 ; scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento per il giudizio di merito, con compenso pari ad € 3809,00).
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
45.131,32, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data dell' 8 novembre 2017, e rivalutato anno dopo anno gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP ante causam, in favore di parte ricorrente , che si liquidano in €
1000,00 per esborsi, € 5337,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e
CPA come per legge;
d ) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2025
Il Giudice Unico Amelia Pellettieri