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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13239/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La parte ricorrente – dopo aver premesso che “1) Il Sig. riceveva comunicazione del Pt_1
26.12.2022 con la quale l' chiedeva la restituzione di € 4.965,61 asseritamente versati in più CP_2 dal gennaio al dicembre 2022 sulla prestazione INVCIV n. 07106287 ed avviava il recupero mediante
29 trattenute mensili. 2) Tali somme sarebbero state indebitamente versate per ragioni del tutto CP_ imprecisate” - ha chiesto: “Dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 26.12.2022 con cui l' richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad € 4.965,61; CP_2 CP_ Per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre interessi o rivalutazione”, eccependo la genericità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, l'insussistenza nel merito della pretesa e la mancanza di dolo.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che l'indebito è sorto per ricostituzione batch CP_1 del 21/12/2022 per superamento dei limiti reddituali in quanto titolare di pensione estera e rendita CP_ INAIL. Si sottolineano i seguenti punti. In primo luogo, l' ha provveduto esattamente entro CP_ l'anno successivo (dato che i redditi del 2020 vengono dichiarati nel 2021). In secondo luogo, l' non può essere autonomamente a conoscenza dei redditi da pensione estera, quindi non avrebbe potuto agire preventivamente per evitare l'erogazione di prestazioni indebite. In terzo luogo, in relazione alla contemporanea corresponsione della rendita INAIL possono emergere dei profili di incompatibilità in presenza dei quali, in virtù della giurisprudenza consolidata in materia, non può porsi una questione di sanatoria dell'indebito poiché le somme sono sempre ripetibili.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che non è del tutto chiara la causale dell'indebito, in quanto il superamento dei limiti reddituali riguarderebbe l'anno 2020 – come indicato nella premessa del provvedimento impugnato e nella memoria dell – ma la ricostituzione riguarda solo i ratei CP_1 del 2022 (mentre vengono confermati non solo i ratei del 2020-2o21, ma anche quelli del 2023). CP_ Nel merito, il ricorrente ha dedotto che “la pretesa dell' è infondata in quanto il ricorrente, CP_ titolare di pensione di inabilità civile come da allegato decreto di omologa, nell'anno 2022 – l' richiede l'integrale ripetizione della prestazione erogata in tale anno – ha percepito redditi pari ad
€ 14.353,00 (cfr. 730/2023 allegato) a fronte di un limite reddituale per la pensione di inabilità civile pari di € 17.050,42”. Tali circostanze risultano dal Modello 730/2023 in atti e non sono smentite da sufficienti deduzioni o prove contrarie. Pertanto, appare infondata la tesi dell , secondo CP_1 cui “controparte non prova che i redditi posseduti non abbiano superato i limiti di legge”.
Con riferimento alla pensione estera, il ricorrente ha dedotto che “la richiesta restituzione è del tutto infondata in quanto la pensione estera risulta regolarmente dichiarata, come da Mod. 730 in atti (che, peraltro, dimostra la mancanza di dolo in capo al pensionato)”.
Anche tale circostanza non risulta smentita da deduzioni o prove contrarie da parte dell . CP_1
Il ricorrente ha quindi adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire i ratei di prestazione, su di lui gravante in tema di domanda di accertamento negativo di indebito;
resta solo la presunta questione della rendita INAIL, della cui percezione non vi è però traccia in atti;
ad avviso del giudicante, il relativo onere probatorio era a carico dell , data la scarsa chiarezza del provvedimento impugnato e l'assoluta genericità delle CP_2 deduzioni svolte sul punto nella memoria di costituzione, sostanzialmente priva di allegati.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento dell'indebito di € 4.965,61 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07106287, comunicato con provvedimento del 26.12.2022, e con condanna dell alla restituzione dei ratei trattenuti, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 28/11/2023 da ei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 4.965,61 comunicato con provvedimento del 26.12.2022.
2. Condanna dell' alla restituzione dei ratei trattenuti, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo 2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13239/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La parte ricorrente – dopo aver premesso che “1) Il Sig. riceveva comunicazione del Pt_1
26.12.2022 con la quale l' chiedeva la restituzione di € 4.965,61 asseritamente versati in più CP_2 dal gennaio al dicembre 2022 sulla prestazione INVCIV n. 07106287 ed avviava il recupero mediante
29 trattenute mensili. 2) Tali somme sarebbero state indebitamente versate per ragioni del tutto CP_ imprecisate” - ha chiesto: “Dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 26.12.2022 con cui l' richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad € 4.965,61; CP_2 CP_ Per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre interessi o rivalutazione”, eccependo la genericità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, l'insussistenza nel merito della pretesa e la mancanza di dolo.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che l'indebito è sorto per ricostituzione batch CP_1 del 21/12/2022 per superamento dei limiti reddituali in quanto titolare di pensione estera e rendita CP_ INAIL. Si sottolineano i seguenti punti. In primo luogo, l' ha provveduto esattamente entro CP_ l'anno successivo (dato che i redditi del 2020 vengono dichiarati nel 2021). In secondo luogo, l' non può essere autonomamente a conoscenza dei redditi da pensione estera, quindi non avrebbe potuto agire preventivamente per evitare l'erogazione di prestazioni indebite. In terzo luogo, in relazione alla contemporanea corresponsione della rendita INAIL possono emergere dei profili di incompatibilità in presenza dei quali, in virtù della giurisprudenza consolidata in materia, non può porsi una questione di sanatoria dell'indebito poiché le somme sono sempre ripetibili.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che non è del tutto chiara la causale dell'indebito, in quanto il superamento dei limiti reddituali riguarderebbe l'anno 2020 – come indicato nella premessa del provvedimento impugnato e nella memoria dell – ma la ricostituzione riguarda solo i ratei CP_1 del 2022 (mentre vengono confermati non solo i ratei del 2020-2o21, ma anche quelli del 2023). CP_ Nel merito, il ricorrente ha dedotto che “la pretesa dell' è infondata in quanto il ricorrente, CP_ titolare di pensione di inabilità civile come da allegato decreto di omologa, nell'anno 2022 – l' richiede l'integrale ripetizione della prestazione erogata in tale anno – ha percepito redditi pari ad
€ 14.353,00 (cfr. 730/2023 allegato) a fronte di un limite reddituale per la pensione di inabilità civile pari di € 17.050,42”. Tali circostanze risultano dal Modello 730/2023 in atti e non sono smentite da sufficienti deduzioni o prove contrarie. Pertanto, appare infondata la tesi dell , secondo CP_1 cui “controparte non prova che i redditi posseduti non abbiano superato i limiti di legge”.
Con riferimento alla pensione estera, il ricorrente ha dedotto che “la richiesta restituzione è del tutto infondata in quanto la pensione estera risulta regolarmente dichiarata, come da Mod. 730 in atti (che, peraltro, dimostra la mancanza di dolo in capo al pensionato)”.
Anche tale circostanza non risulta smentita da deduzioni o prove contrarie da parte dell . CP_1
Il ricorrente ha quindi adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire i ratei di prestazione, su di lui gravante in tema di domanda di accertamento negativo di indebito;
resta solo la presunta questione della rendita INAIL, della cui percezione non vi è però traccia in atti;
ad avviso del giudicante, il relativo onere probatorio era a carico dell , data la scarsa chiarezza del provvedimento impugnato e l'assoluta genericità delle CP_2 deduzioni svolte sul punto nella memoria di costituzione, sostanzialmente priva di allegati.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento dell'indebito di € 4.965,61 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07106287, comunicato con provvedimento del 26.12.2022, e con condanna dell alla restituzione dei ratei trattenuti, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 28/11/2023 da ei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 4.965,61 comunicato con provvedimento del 26.12.2022.
2. Condanna dell' alla restituzione dei ratei trattenuti, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo 2