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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Dora Alessia Limongelli, all'udienza del 4.2.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA sentenza nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c. iscritto al n. 3355/2017 R.G. promosso
DA
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] (C.F. ) nonchè del sig. C.F._1
nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_2 alla via Roma n. 165, (C.F. ) in proprio ed in qualità di C.F._2 soci della Parte_3
(P.I. ), con sede in TR TA (CE) alla via Roma n. 98, tutti P.IVA_1 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Pasquale Mastellone del foro di S. MA C.V. e con questi elett.te dom.ta in
Recale (CE) alla via Stoppani n. 13
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], Cod. Controparte_1
Fisc. , , nata a [...] il [...] C.F._3 CP_2
Cod. Fisc. ,; nata a [...] il C.F._4 Parte_4
5.3.1952, Cod. Fisc. , rappresentati e difesi nel giudizio C.F._5 cautelare anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe
Sartorio del Foro di Napoli (cod. Fisc. Cod. Fisc. ), Fabrizio C.F._6
Raimondi del Foro di Napoli (Cod. Fisc. e Saverio Griffo C.F._7 del Foro di TA MA PU ET (Cod. Fisc. ) con i C.F._8 quali elettivamente domiciliavano presso lo Studio di quest'ultimo con sede in
Aversa (CE) alla via Pablo Neruda n. 10;
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
eredi di , Cod. Fisc.
[...] Persona_1 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024, e in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di soci della Parte_3 hanno chiesto la declaratoria di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso su ricorso di CP_6 CP_7 CP_2
e nel Persona_1 Parte_4 Controparte_8 CP_9 procedimento cautelare ante causam R.G. 3355/2017.
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Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, i convenuti non hanno ritenuto di costituirsi né di comparire nel presente procedimento e pertanto,
a fronte della mancata comparizione degli odierni convenuti/sequestranti non può ritenersi incontestata la domanda di inefficacia della misura cautelare e sulla stessa va pertanto provveduto con sentenza.
Giova a riguardo rilevare che, a seguito della pronuncia del provvedimento di sequestro, le parti avviavano distinti giudizi di merito: 1) RG 10826/2017 promosso da e conclusosi CP_6 CP_7 con sentenza di accoglimento della domanda n. 3121/2022 resa dal
Tribunale di Napoli Nord, a seguito della quale in data 02/11/2022, le parti addivenivano ad una composizione bonaria della lite con rinuncia alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai danni dei costruttori. In ordine a tale specifica situazione, gli istanti proponevano istanza ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. al Giudice dell'Esecuzione n. di R.G.Es. 11/2024 che veniva accolta con un provvedimento limitato, tuttavia, alle sole posizioni dei sigg.ri e con CP_6 CP_7 statuizione di inefficacia del pignoramento e ordine al conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione del sequestro conservativo eseguita in data 02/08/2017 ai nn. 26030 Reg. Gen. e 19914 Reg. Part. limitatamente alla parte in favore di e contro CP_6 CP_7 Parte_1
e .
[...] Parte_2
2) RG 11021/2017 promosso dai sigg.ri e , CP_2 Controparte_1
e gli eredi del sig. conclusosi con Parte_4 Persona_1 sentenza n. 2806/2023 di cessazione della materia del contendere. Ciò posto, preso atto dell'adozione da parte del GE della statuizione di parziale inefficacia della misura ante causam, va rilevato che il giudizio di merito R.G. 11021/2017 introdotto davanti all'intestato Tribunale nei confronti dell'odierno ricorrente - rispetto al quale la misura cautelare del sequestro conservativo concessa ante causam con funzione conservativa risultava strumentale - è stato cancellato dal ruolo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Stabilisce l'art. 669 novies c.p.c. che “se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”. Il secondo comma della norma summenzionata, quindi, dispone che: “il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente”. Le ipotesi previste dalla già menzionata norma non costituiscono una elencazione tassativa e pertanto non esauriscono il campo degli eventi sopravvenuti idonei ad incidere sulla permanenza della misura, potendosi ricomprendere tra le ipotesi di inefficacia del sequestro conservativo, oltre alle cause di estinzione per inattività delle parti e/o per rinuncia agli atti, anche le
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sentenze che definiscono il giudizio, in base a cd. questioni processuali impedienti (Tribunale di Torre Annunziata 17.3.2004).
Ebbene, nel caso che qui ci occupa si è verificata una ipotesi di estinzione del giudizio non codificata ma di matrice giurisprudenziale che fa conseguire al venir meno dell'interesse delle parti ad una statuizione di merito, la declaratoria di estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha, infatti, precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Pertanto, a seguito della estinzione del giudizio di merito sopra richiamato e preso atto del provvedimento reso dal GE nel procedimento R.G.Es. n. 11/2024, ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza dei ricorrenti e dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato ante causam con provvedimento del 28.7.2017. L'estinzione del giudizio comporta dunque l'inefficacia del sequestro ai sensi dell'art 669 novies c.p.c. e al fine di ripristinare lo status quo ante impone l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione relativa alla esecuzione del sequestro (cfr. in tal senso T. 3.2.2009). CP_10
Va dunque, ordinato al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio
Provinciale di Caserta - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di cancellare integralmente, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione del sequestro conservativo eseguita in data 02/08/2017 ai nn. 26030 Reg. Gen. e 19914 Reg.
Part.
In considerazione della mancata costituzione dei convenuti e della insussistenza di palesi ragioni di opposizione, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara inefficace il sequestro conservativo ante causam autorizzato con ordinanza del 28.7.2017 nel procedimento cautelare RG 3355/2017; b) ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di cancellare integralmente, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione del sequestro conservativo eseguita in data 02/08/2017 ai nn. 26030 Reg. Gen. e 19914 Reg. Part.
c) Spese irripetibili.
Aversa, 4.2.2025
IL GU
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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