Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225/2019 R. G. avente ad oggetto "appello avverso la sentenza n. 447/2018 del Giudice di Pace di Lauro" e vertente
TRA
, P. IVA: , rappresentata e dife- Parte_1 P.IVA_1
sa dall'avv. CRESCENZO PERRINA, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv.ti GIOVANNI UGOLINO e DANIELE CAPRIGLIONE, in virtù di procura in atti,
NONCHE'
P. IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
TERESA ANNA BRUNO E GIULIANA DE VITO, in virtù di procura in atti, APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio in- CP_1
nanzi al Giudice di Pace di Lauro l nonché la creditrice so- Parte_1
cietà , per proporre opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla Controparte_2
cartella di pagamento n. 0122010000956192400, riguardante il mancato pagamento di canoni idrici relativi ai periodi 1997-2008.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva: l'illegittimità della cartella di pa- CP_1
gamento, attesa la natura privatistica del servizio idrico integrato e conseguentemente l'inesi- stenza di un valido titolo esecutivo;
la mancata notifica della cartella quale atto presupposto;
la prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva l' ed eccepiva l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per avvenuta notifica della cartella e per carenza di interesse ad agire;
il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni ineren-
1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva, altresì, l' e chiedeva di dichiarare inammissibile Controparte_2
l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, in quanto nell'anno 2015 era stata notificata la car- tella esattoriale, e nel merito chiedeva di dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione, per la sussistenza di atti interruttivi, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 447/2018, così decideva: <a) DICHIARA ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 3.834,79 riportata nella cartella di pagamento n° 012 2010 0009561924000; b) CONDANNA l'
[...]
, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € Parte_1
900,00, di cui € 200,0 per spese, € 250,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introdut- tiva, € 250,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, di cui all'art.
2 del d.m. 55 del 10/03/2014, c.p.c. ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile, da attribuire ai procuratori Avv.ti Giovanni Ugolino e Daniele Capriglione;
c) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.>>
Avverso questa sentenza proponeva appello l' adduceva i Parte_1
seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione av- verso l'estratto di ruolo per avvenuta notifica della cartella e per carenza di interesse ad agire;
2. Erroneità della sentenza in ordine all'intervenuta prescrizione del credito. Omessa o non corretta valutazione delle prove documentali prodotte. Interruzione termine di prescrizione per avvenuta notifica dell'avviso di intimazione di pagamento.
Per tali motivi chiedeva volersi riformare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Iscritta la causa a ruolo, si costituivano in giudizio gli appellati , che chiedeva CP_1
di rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, stante l'assenza di un valido titolo esecutivo, e di confermare integralmente la sentenza di primo grado, e la società
[...]
che si riportava alle sue conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria del- CP_2
le spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza cartolare del
26.09.2024, rassegnate le conclusioni, il sottoscritto giudice, subentrato per sostituzione sul ruolo, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 Si osserva, all'esito, che è fondato e va accolto il primo motivo di appello (Erroneità della sentenza per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per avvenuta notifica della cartella e per carenza di interesse ad agire).
La disputa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, già risolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stata, da ultimo, inequivocabilmente definita dal Legislatore.
L'art. 3 bis legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tute- la del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R.
602/73, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruo- lo”, che ha espressamente stabilito che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta im- pugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruo- lo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme al- lo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamen- to di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure pre- viste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste all'art. 12, comma 4-bis DPR
602/1973, né è stata data dimostrazione di un qualsivoglia pregiudizio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né rileva la circostanza che, nel caso in esame, l'opposizione sia stata proposta prima della data di entrata in vigore della novella innanzi richiamata.
Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022, ha riconosciuto l'applicabilità del novellato art. 12 comma 4 bis del DPR 602/73 ai processi pendenti.
Il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, con la predetta sentenza ha così statuito: “In tema di ri- scossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella
3 non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legit- timità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,
c.p.c.).”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 del 17.10.2023, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata avverso il predetto articolo 12, comma 4 bis, del DPR 602/73 che, appunto, ha previsto la non impugnabilità degli estratti di ruolo.
Già in precedenza, però, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Se è vero, infatti, che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, aveva riconosciuto l'autonoma im- pugnabilità dell'estratto di ruolo, la stessa aveva chiarito, però, con sentenza n. 20618 del
2016, che il ruolo era atto impugnabile soltanto nel caso in cui le cartelle non erano state noti- ficate;
in caso contrario, cioè di avvenuta notifica, l'opposizione non era ammissibile.
In particolare la Suprema Corte aveva affermato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Uni- te n. 19704 del 2015, che: l'impugnazione della cartella di pagamento, la cui esistenza risulti
Contr da un estratto di ruolo, rilasciato dall' per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile, a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della
[...]
per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, Pt_2
e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riporta- ta, comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”. (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20618 del 2016).
Sempre i Giudici di legittimità, con ordinanza n. 6166 del 01/03/2019, avevano riconosciuto, in un caso analogo, il difetto di interesse ad agire, statuendo che: “ come ritenuto da questa
Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del
13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) … difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di proce- dere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di auto-
4 tutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscos- sione coattiva….”.
In punto di fatto, fin dalla sua costituzione in primo grado, l Controparte_4
ne ha prodotto copia della cartella di pagamento n. 0122010000956192400 notificata in data
14.10.2011 a mani proprie di , come risulta dall'avviso di ricevimento CP_1
che reca lo stesso n. 0122010000956192400, contestualmente prodotto, né l'avv. Capriglione, presente all'udienza del 13.6.2018 tenutasi davanti al giudice di pace, sollevò specifiche con- testazioni circa tali documenti.
In totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione; ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di e si CP_1
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, definitivamente pronunciando, in totale riforma della gravata sentenza n. 447/2018 del Giudice di Pace di Lauro, dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 0122010000956192400 e condanna Parte_3
a pagare ad e ad
[...] Parte_1 Controparte_5
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna delle due
[...]
predette parti vittoriose, per il primo grado, in € 700,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 1.500,00 per compensi professionali, nonché, per la sola appellante
, altresì, in € 125,00 per esborsi, in tutti i casi Parte_1
oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Avellino, il 25/1/2025 Il Giudice dott. Sossio Pellecchia
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