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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7385/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024,
da con il patrocinio dell'avv. CASSANO LORETTA, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GALLINA CHIARA Controparte_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 27.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7385/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a MONTEBELLUNA (TV) il 16/02/1977, e C.F._1
(CF: ), n. a BENEVENTO (BN) il Controparte_1 C.F._2
17/07/1981, che hanno contratto matrimonio il 29.05.2011 a GIAVERA
DEL MONTELLO, atto trascritto al n. 3, parte II, Serie A, Ufficio
1, anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune; alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“3. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
PE 4. Le figlie e saranno affidate ad entrambi i genitori Per_2
e saranno collocate prevalentemente presso la madre, con la quale manterranno la residenza.
5. La casa familiare, situata in Giavera del Montello (TV), di proprietà del NO (padre del ricorrente Parte_2 [...]
), continuerà ad ospitare il nucleo familiare fino a quando Parte_1
la NOa e le figlie reperiranno altro immobile ove CP_1
trasferiranno la loro residenza.
6. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori.
I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con le figlie, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informa-
zioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo
PE di un sano rapporto tra , e l'altro genitore, ad Per_2
informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico delle figlie.
Il padre potrà trascorrere con le figlie del tempo, nel rispetto degli impegni scolastici ed extracurricolari delle ragazze.
PE In particolare, il NO terrà con sé e a Parte_1 Per_2
fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola e fino alla domenica sera alle ore 20.30 quando le riaccompagnerà alla casa familiare.
PE
e , inoltre, trascorreranno con il padre la sera del Per_2
mercoledì dalle ore 19.30 e la notte tra mercoledì e giovedì; il giovedì mattina il padre ne curerà l'accompagnamento a scuola.
Entrambi i coniugi, nei giorni di loro spettanza, consentiranno all'altro genitore almeno due videochiamate e/o chiamate per interagire con le figlie.
PE Durante il periodo estivo, e trascorreranno almeno due Per_2
settimane anche non consecutive di vacanza con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre.
Le bambine trascorreranno i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore,
alternativamente di anno in anno, nel rispetto dei loro impegni. Le figlie trascorreranno con il padre metà delle vacanze pasquali,
precisando che il giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività
infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
I genitori alterneranno negli anni i ponti da calendario da trascorrere con le figlie (1° novembre;
25 aprile;
1° maggio etc.).
I genitori concordano che i compleanni delle minori, verranno trascorsi con entrambi i genitori salvo imprevisti. Mentre per il compleanno del genitore si conviene che ciascun genitore trascorrerà
il suo compleanno con le figlie anche se non dovesse risultare dalla settimana di spettanza dalle ore:19.30 alle ore 22.00.
7. Il NO verserà mensilmente, entro il giorno 15 di Parte_1
ogni mese l'importo di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie (300,00 euro ciascuno); tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo schema indicato dal Protocollo per il Processo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia dai rispettivi legali.
8. L'importo dell'assegno unico ed universale per figli sarà
assegnato al 100% alla NOa;
attualmente i coniugi non CP_1
percepiscono alcun importo a titolo di Assegno unico.
9. Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
10. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economico e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi- dichiarando di essere indipendenti ed economicamente autonomi- hanno stabilito quanto segue.
Il NO , riconoscendosi debitore della NOa per Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di Euro 30.000, si impegna a restituire alla
NOa tale importo a mezzo versamento rateale mensile CP_1
dell'importi di Euro 100,00, con decorrenza dell'obbligo dal mese di rilascio dell'abitazione familiare da parte della NOa CP_1
Al raggiungimento dell'autonomia e dell'indipendenza economica di ciascuna figlia, il NO si impegna ad aumentare Parte_1
proporzionalmente il versamento mensile alla NOa per CP_1
l'estinzione del debito di Euro 200,00 per ciascuna figlia (così,
quando la prima figlia diverrà auto-noma, il NO verserà Parte_1
l'importo di Euro 300,00 alla NOa quale restituzione del CP_1
prestito, mentre al raggiungimento dell'indipendenza economica anche della seconda figlia il NO provvederà a corrispondere Parte_1
l'importo di Euro 500,00 per la medesima causale fino a completa estinzione del credito).
11. La NOa possiede un'automobile modello Citroen C4, CP_1
targata GL254FB, (doc. 12) ed il NO possiede un Parte_1
autocarro modello Ford W.A.G.. Tg. CR 670 LH (cfr. doc. 11); le vetture rimarranno nella disponibilità e proprietà dei proprietari.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GIAVERA DEL
MONTELLO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 04/03/2025.
Il presidente Il giudice relatore Dott.ssa Daniela Ronzani
dott.ssa Susanna Menegazzi