Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 4471/2023 R.G. promossa da:
C.F. rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELE DI MONDA, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. MAURO ELBERTI, come da procura generale in atti, CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 il ricorrente, premesso: di essere titolare di pensione ai superstiti, nonché del trattamento di famiglia, essendo invalido totale con decorrenza 1 giugno 1988; che con missiva del 26.10.2022, l' comunicava l'esistenza di CP_1
un indebito a suo carico di euro 6.203,83; che in data 29.11.22, attraverso un istituto di
Patronato, chiedeva all' chiarimenti circa la revoca del Trattamento di famiglia dal 2012 CP_1
e con pec del 01.12.22 l' rispondeva: “… si comunica che la revoca del trattamento di famiglia CP_1
su pensione SO di cui il sig. è titolare deriva dalle verifiche effettuate sul suo stato civile: essendo Parte_1
questi coniugato, il suddetto trattamento non spetta”; che egli aveva contratto matrimonio con la sig.ra in data 17.10.1985, ma si era separato dalla stessa con decreto di omologa Parte_2
del Tribunale di Napoli R.G.: 37013/2016 del 23/05/2017 e che inoltre veniva dichiarata la
1453/2020, pubblicata il 10/02/2020.
Tanto premesso, ha chiesto: “- In via principale accertare e dichiarare non ripetibili le somme richieste dall' in pagamento al ricorrente, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, ed in caso di trattenute che dovessero risultare avvenute, condannare l'Istituto alla restituzione dei ratei indebitamente trattenuti”. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, la causa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Oggetto del contendere è l'accertamento della natura indebita e della ripetibilità delle somme erogate dall' al ricorrente a titolo di a.n.f., quale figlio inabile titolare di CP_1
pensione di reversibilità, per il periodo da agosto 2012 a dicembre 2021, per aver contratto matrimonio in data 17.10.1985 e, quindi per essere entrato a far parte di un nuovo nucleo familiare.
Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
CP_2
Cass. SU 18046/2010).
Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non abbia CP_1
specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipa all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritiene non sussistente il diritto.
Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato".
Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere modificativo CP_1
o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost.
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804).
In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla ripetizione di CP_1
prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate.
Tale considerazione sgombra immediatamente il campo dalle censure di carattere formale relative al difetto di motivazione del provvedimento dell' impugnato in questa sede, nel CP_1
quale, peraltro è fatto espresso riferimento alle somme pagate a titolo di Anf. Passando ad esaminare il merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, risulta pacifica la titolarità in capo al ricorrente della pensione di reversibilità SO
n.20038467 in relazione alla quale l' ha pagato l'assegno per il nucleo familiare per CP_1
figlio inabile;
è altrettanto pacifico e documentato che il ricorrente ha contratto matrimonio in data 17.10.85.
Orbene, come è noto, l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 153 il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, come nella fattispecie in esame, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
E' evidente, dunque, che il matrimonio contratto dal ricorrente ha fatto venir meno il presupposto su cui si fonda l'istituto in parola, essendo egli entrato a far parte di un altro nucleo familiare.
Tale conseguenza, invero, non è messa in discussione neanche dalla difesa del ricorrente che si incentra solo sulla separazione tra i coniugi avvenuta con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli del 23/05/2017 (in atti) e sulla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (che però non è documentata), con ciò, sostanzialmente, confermando che il matrimonio, almeno fino alla separazione, ha rimosso il requisito dell'appartenenza del figlio inabile al nucleo familiare del genitore deceduto.
Né può sostenersi, come sembra fare la difesa attorea, che il requisito, ormai cessato, possa poi nuovamente perfezionarsi per effetto della separazione, non potendosi nuovamente ricomporre il nucleo familiare esistente all'atto del decesso del genitore del figlio inabile.
Sulla scorta di tali considerazioni si deve, quindi, ritenere che la somma a titolo di Anf è stata corrisposta indebitamente per il periodo considerato, coincidente in sostanza con il decennio anteriore alla missiva di ottobre 2022 impugnata in questa sede.
Passando, poi, ad esaminare il profilo della ripetibilità della somma indebitamente corrisposta dall' si osserva quanto segue. CP_1
Va innanzi tutto chiarito che l' non ha natura assistenziale ma previdenziale, più CP_3
precisamente, rientra tra le prestazioni del Fondo Prestazioni a Sostegno del Reddito di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989; ciò in quanto la Cassa per gli Assegni Familiari è alimentata dai contributi previdenziali versati dai datori di lavoro. Tale affermazione è inoltre confermata dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 9158/17 e n. 17250/10 che ritengono applicabile ai ricorsi per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare il termine di decadenza di un anno e trecento giorni che è, appunto, quello relativo alle prestazioni di cui al predetto art. 24.
Priva di fondamento è, dunque, la tesi del ricorrente secondo la quale l'indebito sarebbe irripetibile in quanto indebito assistenziale.
E' noto, poi, che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia previdenziale da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una CP_1
norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Orbene, pur non ritenendo di accedere alla tesi dell' tenuto conto del fatto che nel CP_1
caso di specie gli Anf accedono al rapporto pensionistico, va rilevato che, in ogni caso, il riferimento che il ricorrente fa alla decadenza posta dall'art. 13 della L. n. 412/1991 è privo di pregio in quanto la norma che pone il limite temporale dell'anno successivo per la contestazione dell'indebito si riferisce al requisito reddituale: “L procede annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, mentre nel caso di specie viene in rilievo una circostanza estranea al reddito.
Anche il richiamo al comma II dell'art. 52 della L. n. 88/1989 secondo cui: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, non coglie nel segno.
Ed invero, nel caso in esame la mancata comunicazione dell'avvenuto matrimonio è rilevante sotto il profilo della sussistenza del dolo, trattandosi di un evento, il matrimonio appunto, certamente incidente sul diritto alla prestazione in questione e di non diretta percezione e conoscenza da parte dell' . CP_4 In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Marisa
Barbato, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Napoli, così deciso in data 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato