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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7181 /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 05.05.2025 – ha pronunciato in data 07.06.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7181 /2014 R.G., vertente
TRA
in persona del sindaco avv. nato il [...], Parte_1 Parte_2
(c.f. e partita I.V.A.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Mario Foti P.IVA_1
- attore opponente-
CONTRO
Controparte_1
, (CF: , rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. GUARNERA RITA
- convenuto opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1376/2014 (R.G. n.4741/2014, Rep. 2871/14) emesso dal Tribunale di Messina il 15.09.2014 e notificato il 30.11.2014, veniva ingiunto al di pagare Parte_1
- in favore dell' Controparte_1
la somma di €. 16.576,56, oltre spese, accessori ed interessi maturati e maturandi,
[...]
come 1in motivazione del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, quale credito presuntivamente vantato per quote annuali dal 2006 al 2012 dal opponente in forza della Pt_1
convenzione stipulata il giorno 29 novembre 2001, in recepimento della legge n.36 del 5.01.1994 ed in esecuzione della L.R. n.10/99 , art. 69, comma 1 lett. h) stipulata tra il Presidente della Provincia
Regionale di ed i Sindaci dei Comuni ricadenti nell' CP_1 Controparte_1
3 denominata “ Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all' 3, della Provincia Regionale di Messina finalizzata all'organizzazione del servizio idrico CP_1 integrato”.
pagina1 di 3 Con citazione notificata in data 9 dicembre 2014, il proponeva opposizione Parte_1
eccependo: - il difetto di giurisdizione ex art. 133 c. 2 lett. p) e lettera q) del c.p.a.; - l'incompetenza del Tribunale ordinario di Messina in favore di quello di PA;
- il difetto di capacità processuale;
-
l'infondatezza nel merito del credito vantato;
- l'inadempimento contrattuale;
- l'infondatezza delle avverse pretese.
Con comparsa datata 23.4.2015 si costituiva l Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t. rilevando che le doglianze
[...]
avanzate dal in persona del suo legale rapp.te p.t. erano assolutamente Parte_1
inammissibili ed infondate. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. ed essendo la causa documentale, il procedimento era rinviato per la discussione orale con termine per note conclusive. Naufragato il tentativo di addivenire ad una definizione transattiva della lite (cfr. verbale d'udienza del 09.12.2024) la causa viene decisa.
°°°°°°°°°°
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Tribunale adito si palesa fondata e devesi dichiarare, ai sensi dell'art.37 c.p.c., la giurisdizione del giudice amministrativo.
Come già condivisibilmente statuito da questo Tribunale in analoghe controversie (v. sentenza
21 marzo 2017 nella causa n. 6992/2014 RG e sent. 2436/2019 nella causa 6494/2014), non ricorre, nel caso di specie, l'ambito di operatività dell'art. 133, comma 1, lett. c), c. proc. amm., ai sensi del quale le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/2015, n. 4857, siffatte controversie “sono quelle concernenti pretese di carattere meramente patrimoniale, che derivano dall'attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la pubblica Amministrazione”.
Considerata la natura giuridica dell'ATO quale ente locale (cfr., C. Cost., n. 226/2012),
l'applicabilità della succitata disposizione rimane esclusa.
D'altra parte, l'odierna controversia non ha ad oggetto un credito sorto a titolo di “indennità, canoni o altri corrispettivi”. Si tratta, piuttosto, della quota imputabile all'opponente a seguito della ripartizione, tra tutti gli enti locali convenzionati, dei costi della Segreteria tecnico-operativa.
La natura giuridica dell'ATO quale ente locale e la considerazione dei motivi posti a fondamento dell'opposizione, induce, invece, a ritenere configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n.2 che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
pagina2 di 3 Deve, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla complessità delle questioni giuridiche trattate sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese tra le parti dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 7181/2014 1):
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dall'opponente sia nel procedimento monitorio sia nell'odierno giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1376/2014 (R.G. n.4741/2014, Rep. 2871/14) emesso dal
Tribunale di Messina, il 15.09.2014;
Compensa integralmente le spese tra le parti dell'odierno giudizio.
Si comunichi.
Messina lì 07.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 05.05.2025 – ha pronunciato in data 07.06.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7181 /2014 R.G., vertente
TRA
in persona del sindaco avv. nato il [...], Parte_1 Parte_2
(c.f. e partita I.V.A.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Mario Foti P.IVA_1
- attore opponente-
CONTRO
Controparte_1
, (CF: , rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. GUARNERA RITA
- convenuto opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1376/2014 (R.G. n.4741/2014, Rep. 2871/14) emesso dal Tribunale di Messina il 15.09.2014 e notificato il 30.11.2014, veniva ingiunto al di pagare Parte_1
- in favore dell' Controparte_1
la somma di €. 16.576,56, oltre spese, accessori ed interessi maturati e maturandi,
[...]
come 1in motivazione del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, quale credito presuntivamente vantato per quote annuali dal 2006 al 2012 dal opponente in forza della Pt_1
convenzione stipulata il giorno 29 novembre 2001, in recepimento della legge n.36 del 5.01.1994 ed in esecuzione della L.R. n.10/99 , art. 69, comma 1 lett. h) stipulata tra il Presidente della Provincia
Regionale di ed i Sindaci dei Comuni ricadenti nell' CP_1 Controparte_1
3 denominata “ Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all' 3, della Provincia Regionale di Messina finalizzata all'organizzazione del servizio idrico CP_1 integrato”.
pagina1 di 3 Con citazione notificata in data 9 dicembre 2014, il proponeva opposizione Parte_1
eccependo: - il difetto di giurisdizione ex art. 133 c. 2 lett. p) e lettera q) del c.p.a.; - l'incompetenza del Tribunale ordinario di Messina in favore di quello di PA;
- il difetto di capacità processuale;
-
l'infondatezza nel merito del credito vantato;
- l'inadempimento contrattuale;
- l'infondatezza delle avverse pretese.
Con comparsa datata 23.4.2015 si costituiva l Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t. rilevando che le doglianze
[...]
avanzate dal in persona del suo legale rapp.te p.t. erano assolutamente Parte_1
inammissibili ed infondate. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. ed essendo la causa documentale, il procedimento era rinviato per la discussione orale con termine per note conclusive. Naufragato il tentativo di addivenire ad una definizione transattiva della lite (cfr. verbale d'udienza del 09.12.2024) la causa viene decisa.
°°°°°°°°°°
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Tribunale adito si palesa fondata e devesi dichiarare, ai sensi dell'art.37 c.p.c., la giurisdizione del giudice amministrativo.
Come già condivisibilmente statuito da questo Tribunale in analoghe controversie (v. sentenza
21 marzo 2017 nella causa n. 6992/2014 RG e sent. 2436/2019 nella causa 6494/2014), non ricorre, nel caso di specie, l'ambito di operatività dell'art. 133, comma 1, lett. c), c. proc. amm., ai sensi del quale le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/2015, n. 4857, siffatte controversie “sono quelle concernenti pretese di carattere meramente patrimoniale, che derivano dall'attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la pubblica Amministrazione”.
Considerata la natura giuridica dell'ATO quale ente locale (cfr., C. Cost., n. 226/2012),
l'applicabilità della succitata disposizione rimane esclusa.
D'altra parte, l'odierna controversia non ha ad oggetto un credito sorto a titolo di “indennità, canoni o altri corrispettivi”. Si tratta, piuttosto, della quota imputabile all'opponente a seguito della ripartizione, tra tutti gli enti locali convenzionati, dei costi della Segreteria tecnico-operativa.
La natura giuridica dell'ATO quale ente locale e la considerazione dei motivi posti a fondamento dell'opposizione, induce, invece, a ritenere configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n.2 che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
pagina2 di 3 Deve, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla complessità delle questioni giuridiche trattate sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese tra le parti dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 7181/2014 1):
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dall'opponente sia nel procedimento monitorio sia nell'odierno giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1376/2014 (R.G. n.4741/2014, Rep. 2871/14) emesso dal
Tribunale di Messina, il 15.09.2014;
Compensa integralmente le spese tra le parti dell'odierno giudizio.
Si comunichi.
Messina lì 07.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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