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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 910/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Saverio Dal Canto e Savina Dal Canto
e
RA TA (C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti CodiceFiscale_2
Saverio Dal Canto e Savina Dal Canto
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 20/8/2021 il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 14.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori
TA NC e chiedevano disciplinarsi le modalità di Controparte_1 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terrà con sé a settimane alterne, una settimana per 3 giorni continuativi e la settimana successiva per 4 giorni continuativi da comunicarsi a cura del padre entro la fine del mese precedente sulla base dei propri turni lavorativi;
2) ciascun genitore andrà a prendere il figlio personalmente o tramite i propri genitori nei giorni di propria spettanza all'uscita della scuola nel periodo scolastico o alle ore 10.00 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico e lo riporterà, sempre personalmente o tramite i propri genitori, nei giorni di spettanza dell'altro genitore a scuola nel periodo scolastico o alle ore
10.00 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico;
3) ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi durante l'anno da comunicare con almeno 30 giorni di preavviso, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, S. Stefano, 31 dicembre-1 gennaio ed Epifania e durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti e tenuto conto delle esigenze lavorative del signor (autista di CP_1 ambulanza presso la Pubblica Assistenza di con turni di mattina, Pt_1 pomeriggio o notte);
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui lo terrà presso di sé;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno divise al 50% fra i genitori, con la precisazione che, essendo previsto il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori, secondo il Protocollo
CNF del 29/11/2017 per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, eccetto quelle universitarie, libri scolastici, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto scolastico urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
2 giornaliero, prescuola-doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti e medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
baby-sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista); attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli, salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
carburante mezzo di trasporto;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
b.6) spese per l'abbigliamento:
3 in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite Whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
7) l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dello stesso che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% dai genitori;
8) la casa familiare, sita in Cecina (LI), Via Catalani n.5, di proprietà del signor
è assegnata alla stesso il quale continuerà a viverci con il figlio nei CP_1 tempi in cui lo tiene presso di sé;
9) spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29/5/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 910/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Saverio Dal Canto e Savina Dal Canto
e
RA TA (C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti CodiceFiscale_2
Saverio Dal Canto e Savina Dal Canto
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 20/8/2021 il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 14.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori
TA NC e chiedevano disciplinarsi le modalità di Controparte_1 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione in modo paritario presso l'abitazione di ciascuno dei genitori che lo terrà con sé a settimane alterne, una settimana per 3 giorni continuativi e la settimana successiva per 4 giorni continuativi da comunicarsi a cura del padre entro la fine del mese precedente sulla base dei propri turni lavorativi;
2) ciascun genitore andrà a prendere il figlio personalmente o tramite i propri genitori nei giorni di propria spettanza all'uscita della scuola nel periodo scolastico o alle ore 10.00 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico e lo riporterà, sempre personalmente o tramite i propri genitori, nei giorni di spettanza dell'altro genitore a scuola nel periodo scolastico o alle ore
10.00 presso l'abitazione dell'altro genitore nel periodo non scolastico;
3) ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi durante l'anno da comunicare con almeno 30 giorni di preavviso, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, S. Stefano, 31 dicembre-1 gennaio ed Epifania e durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti e tenuto conto delle esigenze lavorative del signor (autista di CP_1 ambulanza presso la Pubblica Assistenza di con turni di mattina, Pt_1 pomeriggio o notte);
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui lo terrà presso di sé;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno divise al 50% fra i genitori, con la precisazione che, essendo previsto il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori, secondo il Protocollo
CNF del 29/11/2017 per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, eccetto quelle universitarie, libri scolastici, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto scolastico urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
2 giornaliero, prescuola-doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti e medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
baby-sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista); attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli, salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
carburante mezzo di trasporto;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
b.6) spese per l'abbigliamento:
3 in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite Whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
7) l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dello stesso che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% dai genitori;
8) la casa familiare, sita in Cecina (LI), Via Catalani n.5, di proprietà del signor
è assegnata alla stesso il quale continuerà a viverci con il figlio nei CP_1 tempi in cui lo tiene presso di sé;
9) spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29/5/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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