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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2944 /2022 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SALAMONE PAOLA LUCIA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal Dott. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2022, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2222/21, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura del 74% sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla invalida in misura pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda
CP_ amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona invalida in misura dell'80%, a decorrere dall'1.1.2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura dell'80% Parte_1
a decorrere dall'1.1.2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP. Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 30/07/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalida civile in misura dell'80% a decorrere Parte_1 dall'1/01/2024;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 06/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena