Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2025, proposto da
Civil Engineering Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Denora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bussi Sul Tirino, non costituito in giudizio;
avverso il silenzio inadempimento
formatosi a causa della omessa pubblicazione del Bando di Concessione, a conclusione del procedimento, relativamente alla Proposta di realizzazione e gestione in concessione di un impianto di cremazione presso il Cimitero di Bussi sul Tirino (PE), mediante la procedura di finanza di progetto, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D. Lgs.n. 50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 il dott. SS AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Considerato che:
-con il ricorso in epigrafe, si agisce avverso la inerzia in ordine alla pubblicazione da parte del Comune di Bussi sul Tirino del bando di gara per la realizzazione e gestione in concessione con il procedimento di project financing di un impianto di cremazione presso il cimitero comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016;
-più in particolare, la ricorrente, quale mandataria dell’ATI con la Cooperativa Engineering, il 20 dicembre 2022 ha presentato al Comune di Bussi una proposta di project financing per la realizzazione e gestione in concessione di tale impianto di cremazione, e con deliberazione n. 9 del 22 marzo 2023 il Consiglio comunale ha ritenuto di interesse pubblico la proposta, ha designato la costituenda RTI quale soggetto promotore dell’iniziativa, e ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla proposta, ma non ha poi avviato la successiva fase di evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 183 cit. comma 15 (“ Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. ”);
- a seguito di ordinanza istruttoria, il Comune resistente ha giustificato la propria inerzia, rappresentando che sono stati recentemente rinnovati gli organi politici dell’Ente, e la nuova Amministrazione avrebbe incentrato il proprio programma politico – amministrativo sullo sviluppo turistico e il risanamento ambientale, obiettivi che si porrebbero in contrasto con la realizzazione di un impianto crematorio, al punto di valutare la possibilità di revocare tale deliberazione consiliare n. 9/2023; ha inoltre evidenziato che, anche dopo aver individuato il promotore e ritenuto il progetto di pubblico interesse, secondo la giurisprudenza la PA sarebbe libera di non procedere all’affidamento e alla realizzazione delle opere; al fine di decidere se revocare o meno la delibera in questione avrebbe invitato la odierna ricorrente a partecipare a un’assemblea cittadina, invito rifiutato dalla medesima, la quale ha rappresentato, nel presente giudizio, la inutilità di tale ulteriore richiesta, atteso che ai lavori del Consiglio Comunale che si erano conclusi con l’approvazione della succitata delibera aveva già partecipato un gran numero di cittadini, oltre al legale rappresentante della ricorrente stessa;
- alla camera di consiglio del 13 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
- il ricorso è fondato nei limiti della statuizione dell’obbligo di provvedere in modo espresso e conseguente condanna;
- la delibera di Consiglio Comunale n.9 è stata adottata il 22 Marzo 2023 e dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.L.vo.n.267/2000;
- con ripetute note e da ultimo con quella in data 3 giugno 2025, la ricorrente ha sollecitato il Comune all’avvio del procedimento di pubblicazione del bando di gara;
- il ricorso è stato notificato il 23 luglio 2025 e depositato il successivo 12 agosto 2025, sicché non si ravvisano decadenze in ordine alla proposizione dell’azione avverso il silenzio (cfr. art. 31 cpa: “ L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”);
- nel merito, come già anticipato, sussiste l’obbligo di provvedere;
- è ben vero che, in tema di project financing , anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione e gestione di opere in regime concessorio, e individuato quindi il promotore privato, l'Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione (così Tar Puglia Lecce, sentenza 200 del 2026);
- tuttavia, occorre aggiungere a tale affermazione la specificazione che tale discrezionalità deve comunque esplicarsi secondo le forme e regole procedimentali tipiche dell’agire amministrativo;
- in casi come quello di specie, dunque, una volta approvato il progetto e dichiarata la proposta di pubblico interesse, ove l’Amministrazione ritenga di non dover dar più corso alla esecuzione e dunque alla gara, tale decisione deve essere assunta in modo espresso, secondo le forme e il procedimento della revoca della delibera di Consiglio Comunale che tutto ciò aveva deciso (come del resto si evince da Consiglio di Stato, sentenza 7466 del 2025, richiamata dalla sentenza 200 del 2026 del Tar Lecce, ma senza considerare che in quel caso, appunto, si trattava della impugnazione di un atto espresso di revoca e non di mera inerzia);
- in altri termini, una mera inerzia non è mai il modo di agire tipico dell’Amministrazione, atteso che, in disparte i casi di silenzio significativo, a tacer d’altro, non si comprenderebbe se la inattuazione di quanto statuito del Consiglio è imputabile a perdurante inadempimento degli uffici dirigenziali oppure a una sopraggiunta volontà contraria dell’organo politico ma comunque non espressa nelle forme di legge;
- se la decisione consiliare resta efficace, come nel caso di specie, essa deve essere attuata, salva la decisione discrezionale di revocarla;
- a ciò deve poi aggiungersi, per maggior chiarezza, che “ Peraltro - ferma l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'esercizio del potere di revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità del projec financing, intervenuta prima dell'indizione della gara, alla stregua delle precedenti considerazioni - non si può ritenere che il provvedimento di revoca possa essere genericamente motivato ” (Consiglio di Stato, ibidem);
- ciò evidenziato, appare del tutto evidente che gli inviti ad assemblee pubbliche o la rappresentazione di presunti intendimenti politici costituiscono atti meramente soprassessori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, accertata la sussistenza di un obbligo di provvedere in modo espresso, nel senso di dar corso alla procedura di gara o di revocare, motivatamente, la delibera di Consiglio Comunale di cui in motivazione, condanna l’Amministrazione a provvedere nel termine di 60 gg dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
SS AL, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| SS AL | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO