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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11499/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 19.02.2024 alle ore 14,00 e innanzi al dott. Giovanni AL, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_1 discendenza è materna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,05 Il Giudice
Dott. Giovanni AL
Dott. Giovanni AL 1
n. 11499/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
AL, nel procedimento civile iscritto al n. 11499 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 19.02.2025
Con ricorso depositato in data 08.08.2023
1. nata il [...] a [...] Parte_2 Preto – Brasile, di cittadinanza brasiliana, residente a [...]in Rua Paulo Costa
Souza n. 135 CAP 37800-000 [C.F. ], PartitaIVA_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
Dott. Giovanni AL 2
-accertare e dichiarare che è cittadina Parte_2 italiana sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig. , , Per_1 Persona_2 il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 del Comune di Fiesso Umbertiano (RO) - Italia, competente quale Comune di nascita
[...]
, , di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_3 Persona_2 legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di
[...] nonché dei suoi atti di stato civile, provvedendo, altresì, Parte_2 alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda precisava che:
era discendente del cittadino italiano sig. , -mai naturalizzatosi Per_1 Persona_2 brasiliano- nato il [...] a Fiesso Umbertiano (RO) il quale contraeva matrimonio il
12/05/1900 a Sertaozinho – Brasile con e dalla loro unione ivi nasceva: Persona_4
• il 26/05/1914 la sig.ra che contraeva matrimonio in data Parte_3
11/05/1932 ad Olimpia – Brasile con e dalla loro Controparte_3 unione ivi nasceva:
➢ il 30/09/1947 la sig.ra che contraeva Parte_4 matrimonio il 07/02/1975 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile con Controparte_4 e dalla loro unione ivi nasceva:
[...]
✓ il 13/08/1975 la sig.ra odierna ricorrente Controparte_1 che contraeva matrimonio il 18/01/1998 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile Per_ con Controparte_5
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, il ricorrente è discendente del sig. , Per_1 Per_2
-mai naturalizzatosi brasiliano- nato il [...] a Fiesso Umbertiano (RO) il
[...] quale contraeva matrimonio il 12/05/1900 a Sertaozinho – Brasile con Persona_4 trasmettendo la cittadinanza alla figlia nata il [...] che contraendo Parte_3 matrimonio in data 11/05/1932 ad Olimpia – Brasile con , Controparte_3 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio
Dott. Giovanni AL 3
con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Dott. Giovanni AL 4
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,05
Lecce-Venezia, 19.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni AL
Dott. Giovanni AL 5
Dott. Giovanni AL 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11499/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 19.02.2024 alle ore 14,00 e innanzi al dott. Giovanni AL, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_1 discendenza è materna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,05 Il Giudice
Dott. Giovanni AL
Dott. Giovanni AL 1
n. 11499/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
AL, nel procedimento civile iscritto al n. 11499 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 19.02.2025
Con ricorso depositato in data 08.08.2023
1. nata il [...] a [...] Parte_2 Preto – Brasile, di cittadinanza brasiliana, residente a [...]in Rua Paulo Costa
Souza n. 135 CAP 37800-000 [C.F. ], PartitaIVA_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
Dott. Giovanni AL 2
-accertare e dichiarare che è cittadina Parte_2 italiana sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig. , , Per_1 Persona_2 il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 del Comune di Fiesso Umbertiano (RO) - Italia, competente quale Comune di nascita
[...]
, , di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_3 Persona_2 legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di
[...] nonché dei suoi atti di stato civile, provvedendo, altresì, Parte_2 alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda precisava che:
era discendente del cittadino italiano sig. , -mai naturalizzatosi Per_1 Persona_2 brasiliano- nato il [...] a Fiesso Umbertiano (RO) il quale contraeva matrimonio il
12/05/1900 a Sertaozinho – Brasile con e dalla loro unione ivi nasceva: Persona_4
• il 26/05/1914 la sig.ra che contraeva matrimonio in data Parte_3
11/05/1932 ad Olimpia – Brasile con e dalla loro Controparte_3 unione ivi nasceva:
➢ il 30/09/1947 la sig.ra che contraeva Parte_4 matrimonio il 07/02/1975 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile con Controparte_4 e dalla loro unione ivi nasceva:
[...]
✓ il 13/08/1975 la sig.ra odierna ricorrente Controparte_1 che contraeva matrimonio il 18/01/1998 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile Per_ con Controparte_5
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, il ricorrente è discendente del sig. , Per_1 Per_2
-mai naturalizzatosi brasiliano- nato il [...] a Fiesso Umbertiano (RO) il
[...] quale contraeva matrimonio il 12/05/1900 a Sertaozinho – Brasile con Persona_4 trasmettendo la cittadinanza alla figlia nata il [...] che contraendo Parte_3 matrimonio in data 11/05/1932 ad Olimpia – Brasile con , Controparte_3 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio
Dott. Giovanni AL 3
con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Dott. Giovanni AL 4
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,05
Lecce-Venezia, 19.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni AL
Dott. Giovanni AL 5
Dott. Giovanni AL 6