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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.7.2024, assunto in decisione in data 16.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Debora Morelli e Laura Fusi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cusano Milanino,
V.le Matteotti n. 14/d;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2 gli Avvocati Margherita Orsi e Chiara Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Carate Brianza (MB), Via Marengo n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE:
pag.
1 - affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre alla Per_1 quale verrà assegnata la casa familiare, già di proprietà esclusiva della medesima, che l'occuperà unitamente alla figlia.
- riconoscere al padre un diritto di visita libero ed ampio tenendo conto dei desideri, degli impegni e delle esigenze della minore.
- disporre quindi, a favore della sig.ra un assegno pari ad €600,00 a carico del padre a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza, nonché al 50% delle spese inerenti al supporto psicologico della minore il cui padre ha sottoscritto il consenso
- riconoscere alla sig.ra il 100% dell'assegno unico nonché la detrazione al 100% della figlia. Pt_1
NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decidere:
- disporre l'affido condiviso della minore con collocamento privilegiato presso la madre Per_1
- assegnare la casa familiare, già di proprietà esclusiva della medesima, che l'occuperà unitamente alla figlia
- riconoscere al padre un diritto di visita libero ed ampio tenendo conto dei desideri, degli impegni e delle esigenze della minore, che prevede almeno un fine settimana al mese in cui porterà con sé la minore presso la propria abitazione o in un hotel nella zona dell'abitazione della madre
- imporre al sig. un contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi alla sig.ra entro Pt_2 Pt_1 il 5 di ogni mese pari ad €600,00 o quell'altra somma ritenuta di Giustizia, oltre all'aumento istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Monza, oltre al 50% delle spese inerenti al supporto psicologico della minore il cui padre ha sottoscritto il consenso
- riconoscere alla sig.ra il 100% dell'assegno unico nonché la detrazione al 100% della figlia Pt_1
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, assumere i seguenti provvedimenti:
a) disporre l'affido condiviso di , con collocamento prevalente della stessa presso la mamma Per_1 nella casa di esclusiva proprietà di quest'ultima sita in BIASSONO;
b) prevedere il diritto del Sig. a trascorrere con un week-end al mese, Pt_2 Per_1 indicativamente il terzo di ogni mese, (ovvero due week-end al mese, ed eventualmente un giorno infrasettimanale previo accordo con la madre, in via alternata, in caso di trasferimento del Sig. Pt_2 in prossimità dell'abitazione di ), dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle Per_1 ore 19.00, con prelievo e riaccompagnamento della bambina presso la casa materna.
Del pari, prevedere il diritto del sig. a trascorrere con i seguenti periodi: Pt_2 Per_1
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i periodi 25-30 dicembre e 31-6 gennaio;
- due settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
pag.
2 - Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con la madre;
c) prevedere che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando ogni mesa Pt_2 Per_1 la somma di € 200,00, nonché pagando e/o rimborsando il 50% delle spese straordinarie di quest'ultima secondo il Protocollo del Tribunale di Monza.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso per il presente giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora di ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, che verranno articolate in appositi capitoli di prova nella memoria ex art. 473 bis 17
CPC.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L. 488/1999, si dichiara che il valore della controversia è quello indicato in ricorso da parte ricorrente.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha chiesto nei confronti di , Parte_1 Parte_2
l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di (27.8.2014), con collocazione della residenza presso Per_1 la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo i desideri, gli impegni e le esigenze della minore;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di 600,00 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che Pt_2 fosse riconosciuto in capo a il 100% dell'assegno unico;
a sostegno delle domande la ricorrente Pt_1 ha esposto di aver conosciuto il resistente nel 2010 e che entrambi avevano già un figlio da precedenti relazioni ( 3.9.2006, per e , 6.5.1997, per ); di aver intrapreso convivenza Per_2 Pt_1 Per_3 Pt_2 nel 2012; che, in data 27.8.2014, nasceva;
che il resistente nel corso della relazione perdeva più
Per_1 volte il lavoro;
che il resistente chiedeva alla ricorrente un prestito da 30.000,00 euro, mai più restituiti;
che nel 2020 il resistente lasciava la casa familiare a causa di incomprensioni di coppia si trasferiva dai di lui genitori;
che mal volentieri vedeva il padre nei fine settimana;
che il resistente non versava alcun
Per_1 contributo economico e quindi veniva mantenuta in via esclusiva dalla madre;
che il resistente si
Per_1 trasferiva in Veneto, dove aveva reperito una nuova occupazione lavorativa;
che il rapporto con la figlia peggiorava ulteriormente;
che a scuola manifestava problematiche legate all'apprendimento ed al
Per_1 carattere e per tali ragioni seguiva un percorso psicologico;
che dalla relazione prodotta delle psicologhe che seguivano emergeva che la minore provava grave disagio e fatica emotiva;
che il percorso si
Per_1 interrompeva, anche perché il padre non vi contribuiva economicamente;
che , e
Per_1 Per_2 Per_3 erano molto legati e trascorrevano anche le vacanze insieme;
la ricorrente esponeva di lavorare con contratto a tempo indeterminato come impiegata e percepire circa 2.300,00 euro mensili;
di essere proprietaria esclusiva della casa familiare, gravata da mutuo di euro 507 mensili, oltre che un finanziamento di euro 326 mensili;
che il resistente percepiva uno stipendio medio di circa 2.600,00 euro, viveva in locazione e rimborsava un finanziamento per l'acquisto dell'auto; che il resistente aveva contratto diversi debiti;
che il resistente pagava esclusivamente la mensa scolastica di pari ad euro
Per_1
900,00 annui;
- Si costituiva il resistente in data 12.12.2024, domandando l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, un contributo al mantenimento di a proprio carico nella misura di 200,00 euro mensili, Per_1
pag. 3 oltre il 50% delle spese straordinarie;
esponeva di aver precedentemente lavorato come libero professionista in uno Studio di progettazione;
che successivamente egli, laureato in ingegneria, aveva accettato di lavorare come impiegato, ma era stato licenziato nel 2021; di aver sempre contribuito al ménage familiare;
che dopo la separazione, durante gli incontri con il padre, era serena e desiderosa Per_1 di vederlo;
di aver dovuto accettare il lavoro nello studio in Veneto in quanto in linea con le proprie competenze;
di rientrare frequentemente a Bresso, anche per vedere;
di non avere più a Per_1 disposizione un immobile di appoggio, avendo dovuto vendere la casa dell'anziana madre;
di aver trovato recentemente un impiego presso Fincantieri e di vivere in locazione con canone di 620,00 euro mensili;
di fare rientro a Bresso una volta al mese;
di pagare le rate di alcuni finanziamenti per euro 880 mensili, oltre a 140 euro mensili per rateizzazione con Agenzia delle Entrate;
che recentemente il rapporto con si era incrinato, a causa dei condizionamenti materni;
che la ricorrente non gli comunicava alcunché Per_1 sulla figlia;
che la ricorrente percepiva per intero l'assegno unico di e (per complessivi € Per_1 Per_2
387,00 al mese), nonché € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiore.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Biassono con le mie figlie, in una casa di proprietà gravata da mutuo di euro 507 mensili;
Parte_1 lavoro a Bernareggio in una società di servizi, con reddito mensile di euro 1800, se non faccio straordinari, oltre 13ma. prendo l'assegno unico per le ragazze, di euro 217, non so dire le singole quote perché arriva tutto assieme, ed è diminuito perché mia figlia ha 18 anni ed è aumentato l'ISEE per la dichiarazione dei redditi del papà, per il mantenimento di mia figlia maggiore prendo 450 euro mensili. adesso sta meglio, sta facendo un percorso di supporto psicologico, ha fatto Per_1 anche psicomotricità, siamo andati alla Fondazione Don Gnocchi di Milano, la psicomotricità è finita, mentre continua la psicoterapia tutti i giovedì non con SSN nazionale, perché non era possibile avere un percorso continuativo. I rapporti con il papà sono critici, perché lei non vuole andare, né passare il tempo con lui, anche se noi proviamo a insistere. A volte riesco
a convincerla, altre volte no. A volte ho chiesto aiuto alle terapeute per capire come fare. A volte mi dice che non si trova bene, o che si vergogna un po' dei suoi cambiamenti da preadolescente. : vivo a GL Veneto (TV) in locazione con canone mensile di euro 620, già Email_1 comprensivo delle spese, vivo da solo;
lavoro presso Fincantieri, con reddito mensile di euro 2200, oltre a 13ma. ho in corso due finanziamenti con la banca di 353 e 123 euro e quello per l'auto di 405 euro che grava sul conto corrente, al 22 di ogni mese, e c'è da marzo o aprile 2023. Poi c'è cartella esattoriale di 139 euro al mese che si paga con . Vengo a Pt_3 trovare mia figlia una volta al mese, perché non ho più una casa di appoggio, anche perché ogni trasferta ha un costo di 300 euro. I rapporti attualmente sono critici purtroppo, io non ho mai avuto problemi con mia figlia, da quando ho dovuto lasciare la casa è andato un po' a momenti, ci sono stati periodi più critici. Capisco che anche il fatto di non avere un posto fisso dove portarla non aiuta. Da fine ottobre il rapporto con lei è più complicato, a novembre non ha voluto stare con me, la chiamo tutti i giorni, ma fa fatica a parlarmi. Anche per me è più complicato, non so quanto devo insistere, anche io vivo in un posto dove non conosco nessuno, ma almeno ho trovato un posto di lavoro all'altezza delle mie aspettative.
I legali hanno insistito nelle rispettive domande.
*******
Ritenuto che le domande delle parti possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso;
pag. 4 La minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli art. 337 Per_1 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno concluso.
Il collocamento viene disposto presso la madre, in quanto concordemente richiesto da entrambi ed in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare;
i rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità
e continuità alla relazione, in modo non dissimile a quanto finora avvenuto, in considerazione della distanza geografica tra l'abitazione del padre e la casa familiare, e per non sottoporre la minore a modifiche delle abitudini di vita.
La casa familiare viene assegnata a Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la Parte_1 costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).; nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre Per_1 prevalentemente vissuto.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella certificazione unica 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 30.336,78 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.103 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella certificazione unica 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 34.038,89 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.180 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella certificazione unica 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 36.323,16 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.274 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
La ricorrente percepisce l'assegno unico per e per la prima figlia pari ad euro 217. Per_1
Vive in immobile gravato da mutuo, con rata mensile di euro 507; rimborsa tre finanziamenti per complessivi euro 450 circa.
pag. 5 Considerato un importo di circa euro 500 mensili per il vitto e un esborso anche minimale per l'abbigliamento (euro 50 mensili), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.034.
Percepisce inoltre 450 euro di contributo alla figlia nata da precedente unione.
Il resistente è stato assunto il 1.12.2022 da Fincantieri e nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa 42.326,00 euro annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.535,08 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità
Le spese per l'abitazione possono ritenersi pari a circa euro 620,00 mensili per canone di locazione e spese condominiali;
dall'esame dei conti correnti emerge che rimborsa tre finanziamenti per un totale di euro 880 mensili;
allega inoltre di avere in corso rateizzazione con Agenzia delle Entrate per euro 140 mensili.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 390.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, atteso che sul resistente gravano i costi connessi all'esercizio del diritto di visita, deve essere determinato come in dispositivo quanto Pt_2 verserà a per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la Pt_1 convivenza interrotta in data anteriore.
L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, come da accordi precedentemente intercorsi tra le parti.
I rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale delle domande comportano la compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di , con collocazione della residenza presso la madre;
Per_1
II. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno un week end al mese dal sabato mattina alle ore
10.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, con prelievo e riaccompagnamento della bambina presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre il periodo 23/30.12 oppure quello
31.12/6.1; l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31.5 di ogni anno;
III. assegna a la casa familiare, Pt_1
IV. Pone a carico di l'importo di euro 250,00, con decorrenza luglio 2024, da versarsi a in Pt_2 Pt_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo pag. 6 da luglio 2025 e con riferimento al mese di luglio 2024. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese Pt_2 scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. dispone che l'assegno unico sia riconosciuto al 100% a Pt_1
VI. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.1.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.7.2024, assunto in decisione in data 16.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Debora Morelli e Laura Fusi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cusano Milanino,
V.le Matteotti n. 14/d;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2 gli Avvocati Margherita Orsi e Chiara Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Carate Brianza (MB), Via Marengo n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE:
pag.
1 - affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre alla Per_1 quale verrà assegnata la casa familiare, già di proprietà esclusiva della medesima, che l'occuperà unitamente alla figlia.
- riconoscere al padre un diritto di visita libero ed ampio tenendo conto dei desideri, degli impegni e delle esigenze della minore.
- disporre quindi, a favore della sig.ra un assegno pari ad €600,00 a carico del padre a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza, nonché al 50% delle spese inerenti al supporto psicologico della minore il cui padre ha sottoscritto il consenso
- riconoscere alla sig.ra il 100% dell'assegno unico nonché la detrazione al 100% della figlia. Pt_1
NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decidere:
- disporre l'affido condiviso della minore con collocamento privilegiato presso la madre Per_1
- assegnare la casa familiare, già di proprietà esclusiva della medesima, che l'occuperà unitamente alla figlia
- riconoscere al padre un diritto di visita libero ed ampio tenendo conto dei desideri, degli impegni e delle esigenze della minore, che prevede almeno un fine settimana al mese in cui porterà con sé la minore presso la propria abitazione o in un hotel nella zona dell'abitazione della madre
- imporre al sig. un contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi alla sig.ra entro Pt_2 Pt_1 il 5 di ogni mese pari ad €600,00 o quell'altra somma ritenuta di Giustizia, oltre all'aumento istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Monza, oltre al 50% delle spese inerenti al supporto psicologico della minore il cui padre ha sottoscritto il consenso
- riconoscere alla sig.ra il 100% dell'assegno unico nonché la detrazione al 100% della figlia Pt_1
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, assumere i seguenti provvedimenti:
a) disporre l'affido condiviso di , con collocamento prevalente della stessa presso la mamma Per_1 nella casa di esclusiva proprietà di quest'ultima sita in BIASSONO;
b) prevedere il diritto del Sig. a trascorrere con un week-end al mese, Pt_2 Per_1 indicativamente il terzo di ogni mese, (ovvero due week-end al mese, ed eventualmente un giorno infrasettimanale previo accordo con la madre, in via alternata, in caso di trasferimento del Sig. Pt_2 in prossimità dell'abitazione di ), dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle Per_1 ore 19.00, con prelievo e riaccompagnamento della bambina presso la casa materna.
Del pari, prevedere il diritto del sig. a trascorrere con i seguenti periodi: Pt_2 Per_1
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i periodi 25-30 dicembre e 31-6 gennaio;
- due settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
pag.
2 - Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con la madre;
c) prevedere che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando ogni mesa Pt_2 Per_1 la somma di € 200,00, nonché pagando e/o rimborsando il 50% delle spese straordinarie di quest'ultima secondo il Protocollo del Tribunale di Monza.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso per il presente giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora di ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, che verranno articolate in appositi capitoli di prova nella memoria ex art. 473 bis 17
CPC.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L. 488/1999, si dichiara che il valore della controversia è quello indicato in ricorso da parte ricorrente.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. ha chiesto nei confronti di , Parte_1 Parte_2
l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di (27.8.2014), con collocazione della residenza presso Per_1 la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo i desideri, gli impegni e le esigenze della minore;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di 600,00 euro oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che Pt_2 fosse riconosciuto in capo a il 100% dell'assegno unico;
a sostegno delle domande la ricorrente Pt_1 ha esposto di aver conosciuto il resistente nel 2010 e che entrambi avevano già un figlio da precedenti relazioni ( 3.9.2006, per e , 6.5.1997, per ); di aver intrapreso convivenza Per_2 Pt_1 Per_3 Pt_2 nel 2012; che, in data 27.8.2014, nasceva;
che il resistente nel corso della relazione perdeva più
Per_1 volte il lavoro;
che il resistente chiedeva alla ricorrente un prestito da 30.000,00 euro, mai più restituiti;
che nel 2020 il resistente lasciava la casa familiare a causa di incomprensioni di coppia si trasferiva dai di lui genitori;
che mal volentieri vedeva il padre nei fine settimana;
che il resistente non versava alcun
Per_1 contributo economico e quindi veniva mantenuta in via esclusiva dalla madre;
che il resistente si
Per_1 trasferiva in Veneto, dove aveva reperito una nuova occupazione lavorativa;
che il rapporto con la figlia peggiorava ulteriormente;
che a scuola manifestava problematiche legate all'apprendimento ed al
Per_1 carattere e per tali ragioni seguiva un percorso psicologico;
che dalla relazione prodotta delle psicologhe che seguivano emergeva che la minore provava grave disagio e fatica emotiva;
che il percorso si
Per_1 interrompeva, anche perché il padre non vi contribuiva economicamente;
che , e
Per_1 Per_2 Per_3 erano molto legati e trascorrevano anche le vacanze insieme;
la ricorrente esponeva di lavorare con contratto a tempo indeterminato come impiegata e percepire circa 2.300,00 euro mensili;
di essere proprietaria esclusiva della casa familiare, gravata da mutuo di euro 507 mensili, oltre che un finanziamento di euro 326 mensili;
che il resistente percepiva uno stipendio medio di circa 2.600,00 euro, viveva in locazione e rimborsava un finanziamento per l'acquisto dell'auto; che il resistente aveva contratto diversi debiti;
che il resistente pagava esclusivamente la mensa scolastica di pari ad euro
Per_1
900,00 annui;
- Si costituiva il resistente in data 12.12.2024, domandando l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, un contributo al mantenimento di a proprio carico nella misura di 200,00 euro mensili, Per_1
pag. 3 oltre il 50% delle spese straordinarie;
esponeva di aver precedentemente lavorato come libero professionista in uno Studio di progettazione;
che successivamente egli, laureato in ingegneria, aveva accettato di lavorare come impiegato, ma era stato licenziato nel 2021; di aver sempre contribuito al ménage familiare;
che dopo la separazione, durante gli incontri con il padre, era serena e desiderosa Per_1 di vederlo;
di aver dovuto accettare il lavoro nello studio in Veneto in quanto in linea con le proprie competenze;
di rientrare frequentemente a Bresso, anche per vedere;
di non avere più a Per_1 disposizione un immobile di appoggio, avendo dovuto vendere la casa dell'anziana madre;
di aver trovato recentemente un impiego presso Fincantieri e di vivere in locazione con canone di 620,00 euro mensili;
di fare rientro a Bresso una volta al mese;
di pagare le rate di alcuni finanziamenti per euro 880 mensili, oltre a 140 euro mensili per rateizzazione con Agenzia delle Entrate;
che recentemente il rapporto con si era incrinato, a causa dei condizionamenti materni;
che la ricorrente non gli comunicava alcunché Per_1 sulla figlia;
che la ricorrente percepiva per intero l'assegno unico di e (per complessivi € Per_1 Per_2
387,00 al mese), nonché € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiore.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Biassono con le mie figlie, in una casa di proprietà gravata da mutuo di euro 507 mensili;
Parte_1 lavoro a Bernareggio in una società di servizi, con reddito mensile di euro 1800, se non faccio straordinari, oltre 13ma. prendo l'assegno unico per le ragazze, di euro 217, non so dire le singole quote perché arriva tutto assieme, ed è diminuito perché mia figlia ha 18 anni ed è aumentato l'ISEE per la dichiarazione dei redditi del papà, per il mantenimento di mia figlia maggiore prendo 450 euro mensili. adesso sta meglio, sta facendo un percorso di supporto psicologico, ha fatto Per_1 anche psicomotricità, siamo andati alla Fondazione Don Gnocchi di Milano, la psicomotricità è finita, mentre continua la psicoterapia tutti i giovedì non con SSN nazionale, perché non era possibile avere un percorso continuativo. I rapporti con il papà sono critici, perché lei non vuole andare, né passare il tempo con lui, anche se noi proviamo a insistere. A volte riesco
a convincerla, altre volte no. A volte ho chiesto aiuto alle terapeute per capire come fare. A volte mi dice che non si trova bene, o che si vergogna un po' dei suoi cambiamenti da preadolescente. : vivo a GL Veneto (TV) in locazione con canone mensile di euro 620, già Email_1 comprensivo delle spese, vivo da solo;
lavoro presso Fincantieri, con reddito mensile di euro 2200, oltre a 13ma. ho in corso due finanziamenti con la banca di 353 e 123 euro e quello per l'auto di 405 euro che grava sul conto corrente, al 22 di ogni mese, e c'è da marzo o aprile 2023. Poi c'è cartella esattoriale di 139 euro al mese che si paga con . Vengo a Pt_3 trovare mia figlia una volta al mese, perché non ho più una casa di appoggio, anche perché ogni trasferta ha un costo di 300 euro. I rapporti attualmente sono critici purtroppo, io non ho mai avuto problemi con mia figlia, da quando ho dovuto lasciare la casa è andato un po' a momenti, ci sono stati periodi più critici. Capisco che anche il fatto di non avere un posto fisso dove portarla non aiuta. Da fine ottobre il rapporto con lei è più complicato, a novembre non ha voluto stare con me, la chiamo tutti i giorni, ma fa fatica a parlarmi. Anche per me è più complicato, non so quanto devo insistere, anche io vivo in un posto dove non conosco nessuno, ma almeno ho trovato un posto di lavoro all'altezza delle mie aspettative.
I legali hanno insistito nelle rispettive domande.
*******
Ritenuto che le domande delle parti possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso;
pag. 4 La minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli art. 337 Per_1 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno concluso.
Il collocamento viene disposto presso la madre, in quanto concordemente richiesto da entrambi ed in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare;
i rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità
e continuità alla relazione, in modo non dissimile a quanto finora avvenuto, in considerazione della distanza geografica tra l'abitazione del padre e la casa familiare, e per non sottoporre la minore a modifiche delle abitudini di vita.
La casa familiare viene assegnata a Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la Parte_1 costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).; nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre Per_1 prevalentemente vissuto.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella certificazione unica 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 30.336,78 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.103 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella certificazione unica 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 34.038,89 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.180 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella certificazione unica 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 36.323,16 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.274 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
La ricorrente percepisce l'assegno unico per e per la prima figlia pari ad euro 217. Per_1
Vive in immobile gravato da mutuo, con rata mensile di euro 507; rimborsa tre finanziamenti per complessivi euro 450 circa.
pag. 5 Considerato un importo di circa euro 500 mensili per il vitto e un esborso anche minimale per l'abbigliamento (euro 50 mensili), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.034.
Percepisce inoltre 450 euro di contributo alla figlia nata da precedente unione.
Il resistente è stato assunto il 1.12.2022 da Fincantieri e nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa 42.326,00 euro annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.535,08 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità
Le spese per l'abitazione possono ritenersi pari a circa euro 620,00 mensili per canone di locazione e spese condominiali;
dall'esame dei conti correnti emerge che rimborsa tre finanziamenti per un totale di euro 880 mensili;
allega inoltre di avere in corso rateizzazione con Agenzia delle Entrate per euro 140 mensili.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 390.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, atteso che sul resistente gravano i costi connessi all'esercizio del diritto di visita, deve essere determinato come in dispositivo quanto Pt_2 verserà a per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la Pt_1 convivenza interrotta in data anteriore.
L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, come da accordi precedentemente intercorsi tra le parti.
I rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale delle domande comportano la compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di , con collocazione della residenza presso la madre;
Per_1
II. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno un week end al mese dal sabato mattina alle ore
10.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, con prelievo e riaccompagnamento della bambina presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre il periodo 23/30.12 oppure quello
31.12/6.1; l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31.5 di ogni anno;
III. assegna a la casa familiare, Pt_1
IV. Pone a carico di l'importo di euro 250,00, con decorrenza luglio 2024, da versarsi a in Pt_2 Pt_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo pag. 6 da luglio 2025 e con riferimento al mese di luglio 2024. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese Pt_2 scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. dispone che l'assegno unico sia riconosciuto al 100% a Pt_1
VI. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.1.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi pag. 7