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Accoglimento
Sentenza 8 marzo 2023
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Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 17/03/2026, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07672/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02196 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07672/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 114, comma 3, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 7672 del 2025, proposto da AN De IO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2453 dell'8 marzo 2023 di questo Consiglio di Stato, resa tra le parti e passata in giudicato, che ha accolto l'appello di AN De IO e, per l'effetto, ha annullato il ricorso proposto contro la nota n. 2028 del 1° febbraio 2021, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul N. 07672/2025 REG.RIC.
sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il Consigliere
SS CE, mentre nessuno è comparso per la parte appellante. viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna ricorrente, AN De IO, ha adito questo Consiglio di Stato per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 2453 dell'8 marzo 2023, passata in giudicato, nella parte in cui, dopo avere accolto l'appello della medesima e, per l'effetto, dopo avere annullato il ricorso proposto contro la nota n. 2028 del 1° febbraio
2021, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, ha statuito a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – di qui in poi il Ministero –
l'obbligo di rimborsare i contributi unificati richiesti per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
1.1. Ella ha dedotto che, ad oggi, il Ministero, nonostante la richiesta di corrispondere dette somme, non ha corrisposto tali somme.
1.2. Il Ministero intimato non si è costituito nel presente giudizio di ottemperanza.
1.3. Nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 il Collegio, non essendo comparso il difensore dell'appellante, che il 6 marzo 2026 ha depositato istanza di passaggio in decisione, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso per ottemperanza è fondato. N. 07672/2025 REG.RIC.
2.1. Invero, non risulta che il Ministero intimato, non costituitosi, abbia ad oggi doverosamente ottemperato la sentenza n. 2453 del 2023 di questa Sezione nel capo relativo alla condanna al pagamento dei contributi unificati nel primo e nel secondo grado del giudizio definito da detta sentenza, nonostante la richiesta rivoltagli in via stragiudiziale dalla ricorrente (v. docc. 3, 4 e 5).
2.2. Come noto, la sentenza del giudice amministrativo che abbia espressamente disposto il pagamento del contributo unificato a carico della parte soccombente deve essere ottemperata da detta parte anche in ordine alla espressa, e specifica, statuizione condannatoria alla corresponsione delle relative somme (arg. anche e contrario da
Cass., Sez. Un., 10 novembre 2025, n. 29678, ord.).
2.3. Detti importi corrispondono, per quel giudizio, ad € 650,00 per il primo grado e ad € 975,00 per il secondo grado.
3. In accoglimento del ricorso per ottemperanza, e stante, ad oggi, il mancato adempimento da parte dell'amministrazione intimata, il Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, a versare detti importi alla ricorrente.
3.1. Il Collegio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti e, in particolare, di nominare il commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza anche oltre detto termine.
4. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della presente controversia.
4.1. Il Ministero deve essere condannato a rimborsare in favore di AN De IO il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M. N. 07672/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza della sentenza n. 2453 dell'8 marzo 2023 di questo Consiglio di Stato, proposto da AN De IO, lo accoglie e per l'effetto ordina l'esecuzione immediata di detta sentenza, passata in giudicato, e condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere i contributi unificati entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di AN
De IO le spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida nell'importo complessivo di € 300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di AN
De IO il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
SS CE, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere N. 07672/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
SS CE
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02196 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07672/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 114, comma 3, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 7672 del 2025, proposto da AN De IO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2453 dell'8 marzo 2023 di questo Consiglio di Stato, resa tra le parti e passata in giudicato, che ha accolto l'appello di AN De IO e, per l'effetto, ha annullato il ricorso proposto contro la nota n. 2028 del 1° febbraio 2021, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul N. 07672/2025 REG.RIC.
sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il Consigliere
SS CE, mentre nessuno è comparso per la parte appellante. viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna ricorrente, AN De IO, ha adito questo Consiglio di Stato per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 2453 dell'8 marzo 2023, passata in giudicato, nella parte in cui, dopo avere accolto l'appello della medesima e, per l'effetto, dopo avere annullato il ricorso proposto contro la nota n. 2028 del 1° febbraio
2021, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, ha statuito a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – di qui in poi il Ministero –
l'obbligo di rimborsare i contributi unificati richiesti per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
1.1. Ella ha dedotto che, ad oggi, il Ministero, nonostante la richiesta di corrispondere dette somme, non ha corrisposto tali somme.
1.2. Il Ministero intimato non si è costituito nel presente giudizio di ottemperanza.
1.3. Nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 il Collegio, non essendo comparso il difensore dell'appellante, che il 6 marzo 2026 ha depositato istanza di passaggio in decisione, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso per ottemperanza è fondato. N. 07672/2025 REG.RIC.
2.1. Invero, non risulta che il Ministero intimato, non costituitosi, abbia ad oggi doverosamente ottemperato la sentenza n. 2453 del 2023 di questa Sezione nel capo relativo alla condanna al pagamento dei contributi unificati nel primo e nel secondo grado del giudizio definito da detta sentenza, nonostante la richiesta rivoltagli in via stragiudiziale dalla ricorrente (v. docc. 3, 4 e 5).
2.2. Come noto, la sentenza del giudice amministrativo che abbia espressamente disposto il pagamento del contributo unificato a carico della parte soccombente deve essere ottemperata da detta parte anche in ordine alla espressa, e specifica, statuizione condannatoria alla corresponsione delle relative somme (arg. anche e contrario da
Cass., Sez. Un., 10 novembre 2025, n. 29678, ord.).
2.3. Detti importi corrispondono, per quel giudizio, ad € 650,00 per il primo grado e ad € 975,00 per il secondo grado.
3. In accoglimento del ricorso per ottemperanza, e stante, ad oggi, il mancato adempimento da parte dell'amministrazione intimata, il Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, a versare detti importi alla ricorrente.
3.1. Il Collegio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti e, in particolare, di nominare il commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza anche oltre detto termine.
4. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della presente controversia.
4.1. Il Ministero deve essere condannato a rimborsare in favore di AN De IO il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M. N. 07672/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza della sentenza n. 2453 dell'8 marzo 2023 di questo Consiglio di Stato, proposto da AN De IO, lo accoglie e per l'effetto ordina l'esecuzione immediata di detta sentenza, passata in giudicato, e condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere i contributi unificati entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di AN
De IO le spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida nell'importo complessivo di € 300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di AN
De IO il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
SS CE, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere N. 07672/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
SS CE
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO