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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dottoressa Renata Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.
1026/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere – prestazione d'opera intellettuale vertente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) residente a[...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Maurizio Liviero (CF: pec: C.F._2
come da mandato in atti ed elett. dom.to in Calvi, Email_1 presso lo studio del difensore, alla via Roma n. 6; parte appellante
e
, in persona del pt rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF: ADS80030620639) presso la quale è domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11 con l'avv. dello Stato Francesco
Paladino con domicilio legale all'indirizzo pec: Email_2 parte appellata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/09/2023 l'Avv. ha proposto appello, entro i termini di legge, avverso la Parte_1 sentenza n. 1026/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva rigettata la domanda avanzata in primo grado avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del per non aver eseguito, Controparte_1 colpevolmente, la prestazione conseguente ad una obbligazione ex lege e volta a condannare il al risarcimento in favore del professionista del danno subito, CP_1 corrispondente al pagamento delle competenze professionali per il patrocinio a spese dello Stato svolto in un procedimento penale, quantificate in euro 1.681,00 oltre agli interessi di mora.
Parte attrice, nel giudizio di primo grado, aveva esposto di aver prestato la propria attività professionale, quale avvocato, in favore di parte civile Persona_1 nel processo penale n.285/07/16 e n.8188/06/21, a carico di e che la Controparte_3 stessa parte civile era stata ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato in data
04.10.2010. L'attore rappresentava di aver depositato nota spese con cui richiedeva la liquidazione delle competenze per il patrocinio a spese dello Stato in relazione alla attività prestata in data 16.11.2010. Successivamente, depositati numerosi solleciti, sia presso la cancelleria sita in Piedimonte Matese sia presso quella di Santa Maria Capua
Vetere, apprendeva il mancato ritrovamento del fascicolo processuale;
inviava dunque nota al Presidente del Tribunale con cui chiedeva che venissero impartite le disposizioni per l'emissione del provvedimento di liquidazione per l'attività professionale espletata.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1026/2023, ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite, ritenendo non provata l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato nonché prodotta alcuna documentazione, nonostante l'avvenuto ritrovamento del fascicolo processuale.
2. Avverso la predetta pronuncia, l'appellante ha proposto appello in base a due principali motivi, entrambi riconducibili alla violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'avvocato ha censurato la sentenza Pt_1 denunciando l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie documentali, in riferimento, in particolare, alla parte in cui il Gdp aveva ritenuto non provata l'ammissione al gratuito patrocinio, rilevando che non fosse stato prodotto il decreto di ammissione al patrocinio gratuito, bensì un avviso di deposito recapitato all'odierno appellante da parte della cancelleria. Sul punto, l'appellante ha osservato che la stessa parte convenuta a ben vedere non aveva mai specificamente contestato l'effettiva ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato della parte civile costituita nel giudizio penale, limitandosi la difesa di parte convenuta ad osservare che “dall'esame del fascicolo consegnato allo scrivente va dapprima evidenziato che il difensore istante ha assistito la parte civile nel pp 258/07 mod. 16 celebrato nei confronti di Persona_1 Controparte_3
Lo stesso, oltre a risultare presente, ha anche materialmente redatto l'atto di costituzione di p.c.
Quanto all'ammissione al gratuito patrocinio va sottolineato che dall'esame della documentazione in possesso del Tribunale non si rinviene né l'istanza della parte nè il conseguente provvedimento del Giudice il quale, peraltro, non risulta neanche depositato dal difensore che tuttavia ha allegato copia di documentazione da cui appare desumibile la fondatezza dell'assunto (all. 1 alla raccomandata inviata al Presidente dr.ssa ) e ciò Pt_2 ancorché non sia stato possibile effettuare alcun accertamento in merito. Va tuttavia evidenziato che sulla copertina del fascicolo vi è un'indicazione scritta a penna, sotto l'indicazione dei numeri di RG, che riporta n.31/10 reg amm grat patr” facilmente riferibile alla posizione del richiedente”. Secondo l'appellante dunque era non solo stata fornita prova certa dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio a mezzo della produzione della notifica al difensore, inoltre l'ammissione al gratuito patrocinio della persona offesa costituita parte civile ( sig.ra a mezzo del difensore Avv. Persona_1 Parte_1
odierno appellante, era da ritenersi un fatto certo che poteva avvenire solo a
[...] mezzo di decreto di ammissione del quale era risultato provato il numero di registro generale (cfr. atto di citazione in appello alla pagina 9). L'appellante ha poi proseguito sostenendo che “nella vicenda de quo il fatto noto ovvero la avvenuta comunicazione (atto pubblico) dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte della cancelleria del tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sez. distaccata di Piedimonte Matese rappresenta una conseguenza di assoluta ed esclusiva necessità causale in ordine alla esistenza del decreto di ammissione del
TRibunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata di Piedimonte Matese senza il quale non può avvenire l'ammissione medesima” ed ancora “è da ritenersi provato il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 115 co. 1 cpc in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio non è stata mai contestata dalla difesa del convenuto , anzi addirittura è stata espressamente CP_1 riconosciuta a mezzo il richiamo nella comparsa di costituzione degli elementi oggettivi emersi nel giudizio ed anche in possesso dello stesso convenuto che deponevano unicamente per la sussistenza della detta ammissione” (cfr pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la parte motiva della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha dato atto che il fascicolo processuale nelle more era stato ritrovato ma, nonostante ciò, l'attore non aveva ritenuto necessario procedere ad integrazione della domanda per il tramite di deposito di ulteriore documentazione, necessaria – secondo il Giudice di prime cure – per comprovare l'attività svolta e giustificare il quantum richiesto. L'appellante ha sostenuto che “il giudice è incorso in una violazione dell'art 116 cpc in quanto è risultato documentalmente che il difensore odierno appellante ha svolto l'attività per la quale era stato officiato” ed ancora “il fatto inoltre risulta provato anche ai sensi dell'art. 115 comma 1 cpc non essendo stato espressamente contestato, anzi essendo stato esplicitamente riconosciuto” (cfr. pag.
12 dell'atto di citazione in appello).
Si è costituito l'appellato , chiedendo la conferma della sentenza di CP_1 primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Su richiesta del Tribunale, con deposito del 24.04.2025 parte appellante ha prodotto l'ultimo verbale di udienza e la sentenza resa nel processo penale n.258/07 mod. 16, celebratosi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Piedimonte Matese.
La causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione in presenza tenutasi in data 28.04.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nei termini del secondo comma della norma citata, previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
3. L'appello proposto è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
Preliminarmente va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia
“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002). 4. Tanto premesso, il primo motivo di appello avente ad oggetto la non corretta valutazione in ordine alla insussistenza della prova circa la esistenza del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio è infondato.
Ad avviso di questo Giudice, correttamente il Giudice di Pace, nella impugnata sentenza, ha evidenziato l'assenza di allegazione del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.
Effettivamente l'attore (odierno appellante) non provvedeva ad allegare, a differenza di quanto scritto nel genetico atto di citazione, alcun decreto di ammissione al gratuito patrocinio - sebbene nomini l'allegato n.3 dell'atto di citazione come
“ammissione al gratuito patrocinio” - , essendosi limitato ad allegare un mero avviso di deposito, inviato dalla cancelleria del Giudice monocratico di Santa Maria Capua
Vetere, ex sezione distaccata di Piedimonte Matese, emesso in dato 04.10.2010 inerente il “n.31/10 reg amm al grat. patr.”.
A ben vedere, non è possibile comprendere dalla visione di predetto avviso di deposito se lo stesso sia riferibile ad un provvedimento di ammissione ovvero di rigetto o inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Il difensore – in tesi - agendo con scrupolosità e diligenza, una volta ricevuto l'avviso di deposito, avrebbe potuto e dovuto estrarre copia del decreto di ammissione del Giudice ed allegarlo alla richiesta di liquidazione delle competenze. Tale ulteriorie attività non è stata posta in essere tanto è vero che in data 16.11.2010 l'avv. Pt_1 provvedeva a depositare la richiesta di liquidazione di competenze senza allegare alla stessa alcun decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
Prive di rilevanza appaiono le censure addotte dall'appellante nel proposto atto di appello secondo cui “l'avvenuta comunicazione dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte della cancelleria….rappresenta una conseguenza di assoluta ed esclusiva necessità causale in ordine alla esistenza del decreto di ammissione”.
L'argomento non è meritevole di pregio atteso che, come innanzi precisato,
l'allegato n.3 dell'atto di citazione reca un mero avviso di deposito di un provvedimento emesso dal Giudice in relazione alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio riferita al “n.31/10 reg. amm. grat. patr.” , si ribadisce, senza alcuna ulteriore precisazione contenutistica, essendo funzionale il predetto atto/”avviso di deposito” a comunicare unicamente l'avvenuto deposito dell'atto da parte del Giudice, non essendo questo (l'avviso di deposito) finalizzato alla comunicazione della tipologia di atto (ovvero accoglimento/rigetto/inammissibilità).
Parimenti inconferente l'ulteriore censura mossa dall'appellante secondo cui il
Giudice di prime cure, nel paventare dei dubbi circa la prova della effettiva esistenza del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe violato il disposto di cui all'art. 115 comma 1 cpc atteso che la effettiva “ammissione al gratuito patrocinio” non sarebbe mai stata contestata dal convenuto. CP_1
Invero, il convenuto in giudizio ha prontamente sottolineato al CP_1
Giudice, nell'atto di costituzione, sia l'assenza di istanza di ammissione al gratuito patrocinio a firma dell'attore che la mancanza di decreto di ammissione al gratuito patrocinio a firma del Giudice.
Infine, il Giudice di prime cure, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, non avrebbe comunque violato il comma primo dell'art. 115 cpc atteso che il cd. principio dispositivo impone al giudice di fondare la sua decisione solo sulle prove e sui documenti prodotti dalle parti, vietandogli di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti, salvo che si tratti di fatti notori cioè rientranti nella comune esperienza.
Orbene, nel caso in oggetto, il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione valutando un documento (ovvero l'allegato n.3 dell'atto di citazione) prodotto proprio da parte attrice senza violare in alcun modo il cd. principio dispositivo disciplinato dal primo comma dell'art. 115 cpc.
Ciò posto va detto che l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità ex art. 1218 cc in capo al convenuto e per l'effetto la condanna dello stesso al risarcimento CP_1 del danno quantificato dalla parte attrice come corrispondente alla somma richiesta nella istanza di liquidazione delle competenze professionali.
Orbene, la norma di cui al 1218 cc disciplina la responsabilità contrattuale che sorge appunto in caso di inadempimento dell'obbligazione e presuppone quindi un preesistente rapporto tra i soggetti. A partire dalla nota pronuncia a SSUU n.13533/01
l'onere della prova circa il titolo costitutivo del rapporto spetta al creditore.
Calando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame va quindi evidenziato che difetta la prova circa la esistenza del titolo costitutivo rappresentata nel caso di specie proprio dal decreto di ammissione al gratuito patrocinio. L'onere non può dirsi sufficientemente assolto dalla parte attrice attraverso la mera allegazione del già richiamato allegato n.3 all'atto di citazione, ovvero l'avviso di deposito del provvedimento.
Dunque, il primo motivo di gravame è infondato avendo il Giudice di pace correttamente motivato.
5. L'ulteriore censura attiene alla successiva motivazione addotta dal Giudice di prime cure nella impugnata sentenza di rigetto della domanda avanzata ex cart. 1218 cc.
Nello specifico il Giudice di pace evidenziava come nelle more il fascicolo processuale fosse stato rinvenuto (tanto che la stessa parte convenuta dava atto di averlo visionato) ma ciò nonostante la parte attrice avesse inteso non procedere alla allegazione di ulteriore documentazione a sostegno della domanda stessa ed ai fini della corretta individuazione del quantum richiesto.
Il Tribunale ha richiesto, con ordinanza del 14.04.2025, di produrre atti processuali e, segnatamente, l'ultimo verbale di udienza e la sentenza emessa nei confronti dell'imputato (nei cui confronti era costituita parte civile il Controparte_3 soggetto ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato).
La parte attrice, in data 24.04.2025, provvedeva a depositare telematicamente verbale di udienza del 30.04.2010 e sentenza emessa nell'ambito del p.p. n.258/07/16.
Nello specifico, alla udienza del 30.04.2010, alla presenza del difensore avv. Avv.
la persona offesa dal reato (costituita parte civile nel processo) Parte_1 rimetteva la querela nei confronti del per cui, in sentenza, venivano Controparte_3 dichiarati improcedibili per difetto della condizione di procedibilità i due reati procedibili a querela mentre l'imputato veniva assolto ex art. 530 cpv cpp per il reato procedibile di ufficio.
Il deposito di tale documentazione era assolutamente necessaria - così come intuito dallo stesso Giudice di prime cure - perché la questione non è la effettiva attività svolta, ma piuttosto il tipo di attività e, soprattutto, il momento in cui la stessa è stata espletata.
Negli atti processuali depositati si ricava che effettivamente l'avv.
[...] era presente in udienza il 30.04.2010 e che in quella sede la p.o. Parte_1 rimetteva la querela ma, nel verbale di udienza, il difensore predetto non dà in alcun modo atto dell'avvenuto deposito ovvero della riserva di deposito di istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ex dpr 115/2002 nell'interesse della propria assistita.
Tale questione è dirimente. L'art. 109 del dpr 115/2002, rubricato “decorrenza degli effetti”, prevede che “gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è presentata o pervenuta all'ufficio del Magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i 20 gg successivi”.
Orbene, dal verbale il difensore non dà atto di aver depositato un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell'interesse della sua assistiva (richiesta ancora sub iudice chiaramente atteso che secondo l'appellante l'ammissione al gratuito patrocinio sarebbe avvenuta il 04.10.2010) né si riserva a verbale di depositare la stessa entro i 20 gg successivi.
Ed allora, alla luce degli atti processuali prodotti da parte appellante, il problema non è solo se e quando si è ammessa la parte al gratuito patrocinio ma anche, e soprattutto, quando il difensore ha depositato l'istanza di ammissione nell'interesse della parte atteso che l'attività tecnica difensiva (di cui si chiede la liquidazione) è stata espletata entro e non oltre il 30.04.2010 (data di definizione del processo) e l'ammissione al gratuito patrocinio sarebbe, volendo aderire alla tesi dell'appellante, datata
04.10.2010.
Secondo la Suprema Corte “condizionare gli effetti dell'ammissione alla data di emissione della delibera pregiudica illogicamente i diritti dell'istante” (Cass civile ordinanza n.3050/2021) per cui si può affermare che la norma in questione, ovvero l'art. 109 dpr
115/2002, prevede la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza.
In considerazione di ciò, nel caso in esame l'appellante non ha affatto dimostrato quale sia stata la attività difensiva per cui effettivamente potrebbe essere richiesta la liquidazione del compenso in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 109 dpr
115/2002.
Più nello specifico l'appellante richiedeva, in sostanza, nella allegata richiesta di liquidazione del compenso, il pagamento dell'attività difensiva espletata sino al
30.04.2010 (nonostante il decreto di ammissione fosse successivo di 6 mesi) senza mai dimostrare/affermare di aver depositato l'istanza di ammissione in data antecedente al
30.04.2010.
Occorre poi ulteriormente sottolineare che in nessun atto processuale acquisito relativo al p.p. n.258/07/16 l'appellante fa menzione dell'avvenuto deposito della richiesta di ammissione (o della riserva di depositare l'atto) nè lo stesso appellante in alcun atto dell'odierno procedimento fa menzione della presunta data di presentazione dell'istanza sebbene, come detto, stabilire in quale data si è proceduto al deposito dell'istanza assume fondamentale importanza atteso che, volendo aderire alla tesi attorea, il decreto di ammissione a firma del Giudice sarebbe intervenuto a distanza di 6 mesi dalla definizione del procedimento e, quindi, sei mesi dopo l'ultima attività difensiva per cui si chiede la liquidazione del compenso.
In considerazione di quanto sin qui sostenuto va rigettato anche il secondo motivo del proposto atto di gravame.
In conclusione, non essendovi prova certa e tranquillizzante dell'ammissione al gratuito patrocinio (titolo costitutivo del rapporto contrattuale da cui far discendere l'obbligazione che si assume inadempiuta ex art. 1218 cc) né alcun riferimento alla data di presentazione della istanza (cui si dovrebbero far retroagire gli effetti dell'ammissione) ne consegue il rigetto dell'appello proposto.
6. Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della difficoltà incontrata da parte attrice di poter rinvenire gli atti a sostegno della domanda avanzata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.05.2002, n.
115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012., n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque dal 27.01.2013 – “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Renata Russo, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1026/2023 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
2. Compensa le spese di lite;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo